POS. II Prot._______________/318-05-11

OGGETTO: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Regime fiscale e retributivo differenziato per soggetti titolari o meno di partita IVA.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE
PALERMO






1. Con nota n. 70175/Serv. 2 del 21 novembre 2005 codesto Dipartimento, con riferimento al parere n. 160 del 2004, reso dallo Scrivente con nota prot. 15364 del 5 ottobre 2004, ha trasmesso le contrarie osservazioni formulate dai soggetti interessati invitando lo Scrivente a rivedere il proprio parere sulla base di tali osservazioni.

Codesto Dipartimento non effettua alcuna propria valutazione critica né evidenzia il proprio orientamento sulla questione.



2. Sulla suesposta questione lo Scrivente ha già reso il proprio parere sopracitato, richiesto da codesto Dipartimento con nota prot. 45975/Area I del 13 luglio 2004, evidenziando che le disposizioni dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, hanno modificato il regime tributario dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, spostandolo da un regime sui generis nell'ambito del lavoro autonomo ad un regime assimilato a quello relativo ai redditi di lavoro dipendente, e rilevando, altresì che le disposizioni integrative dell'articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera c-bis), esplicitamente escludono tale assimilazione per le collaborazioni che rientrano "nell'oggetto dell'arte o della professione" esercitate dal contribuente in regime di lavoro autonomo, ribadendo un principio già esistente nell'ordinamento tributario, secondo cui i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, rese da professionisti nell'ambito delle attività professionali svolte abitualmente, sono soggetti agli obblighi di fatturazione.

In ordine al quesito subordinato, formulato da codesto Dipartimento con la precedente richiesta di parere, e cioè se possa rimborsarsi ai richiedenti la differenza di somma risultante dalla decurtazione del compenso lordo dovuta all'emissione di fattura, onde eliminare una disparità di trattamento tra soggetti titolari o meno di partita IVA a parità di prestazioni contrattuali, con il parere n. 160 del 2004 lo Scrivente osservava che di disparità di trattamento potrebbe parlarsi laddove restassero identici tutti gli altri assetti tributari e contributivi, ma che, nella specie, non possono individuarsi indici di disparità di trattamento per effetto dell'applicazione di disposizioni tributarie e contributive, i cui concreti effetti globali sulle posizioni individuali, determinano pur sempre una diversità di trattamento sui singoli contribuenti.

In proposito va rilevato che le osservazioni degli interessati -che codesto Dipartimento sembra far proprie, dal momento che le trasmette allo Scrivente con l'invito a rivedere il precedente parere- hanno riguardo a situazioni staticizzate nel presupposto che tutti i collaboratori abbiano quale unico reddito lavorativo solo quello derivante dalla collaborazione coordinata e continuativa prestata quali "esperti junior".

Va tuttavia rilevato che, dai conteggi esemplificativi esposti nell'allegato all'odierna richiesta di parere, si evidenzia che la Regione siciliana assumerebbe a suo carico parte degli importi per oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai collaboratori non iscritti all'Albo professionale e, quindi, tenuti al pagamento dei contributi di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335, nonché la quota per rivalsa previdenziale esposta nelle fatture dei lavoratori autonomi.


In proposito va rilevato che, il bando di selezione, in ordine al trattamento economico prevedeva che "il compenso annuo è pari a € 18.600,00 per ciascun contratto, al lordo di imposte, spese di mobilità e vitto"; e che i contratti individuali -che si suppone siano nel contenuto tutti identici a quello esemplificativamente trasmesso allo Scrivente con la precedente richiesta di parere- prevedono, in ordine alla corresponsione dell'importo, che lo stesso è "al lordo delle imposte (dirette ed indirette) e delle trattenute previdenziali e assicurative che restano a carico del collaboratore e che saranno trattenute dall'Amministrazione".

Tale previsione contrattuale, in verità, si presta, letteralmente, ad una duplice interpretazione.

Potrebbe, infatti, comportare che il compenso comprende tutto l'importo complessivo per oneri previdenziali ed assistenziali (che quindi resterebbero nella loro interezza a carico del collaboratore); ovvero che si è avuto riguardo -per addossarle al lavoratore- delle sole quote di tali trattenute che, per legge (art. 2, comma 30, l. 335/1995), graverebbero senz'altro sul prestatore della collaborazione.

La soluzione di tale problema, trattandosi di interpretazione di disposizioni contrattuali, va comunque affrontata secondo le disposizioni codicistiche (art. 1362 ss. Cod. civ.) relative all'interpretazione dei contratti.

L'art. 1362 cod. civ. in particolare, stabilisce, in via primaria, che nell'interpretare il contratto si deve indagare sulla reale comune intenzioni delle parti, senza limitarsi alla letteralità delle previsioni; e che per determinare la comune intenzione delle parti occorre valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Nella fattispecie, quindi, ove sia vera la circostanza che l'Amministrazione ha posto a suo carico la parte degli importi per oneri previdenziali ed assistenziali di cui al comma 30 dell'art. 2 della l. 335/1995 (ovvero la rivalsa per oneri di Cassa previdenziale esposta in fattura), dovrebbe concludersi che il significato da attribuire alla superiore clausola contrattuale è quello derivante dalla seconda delle possibili interpretazioni sopra riferite; la quale, d'altronde, non contrasta con le previsioni del bando di selezione che non ricomprende espressamente nel totale compenso le somme per contributi previdenziali.

Pertanto dovrebbe dedursi che l'importo complessivo massimo per contratto previsto dall'Amministrazione sia stato quello di 18.600,00 euro, evidenziato nel bando (e nei contratti), maggiorato degli importi di cui al comma 30 dell'art. 2 della l. 335/1995 e di quelli assicurativi ordinariamente previsti a suo carico.

Di conseguenza, solo nei limiti di tale ulteriore importo (o più esattamente di tale ulteriore importo diminuito di quanto accollato all'Amministrazione regionale per rivalsa di contributo previdenziale) potrebbe parlarsi di effettiva disparità tra le due categorie di collaboratori in questione, dal momento che gli importi per contributi previdenziali di cui alla l. 335/1995 (circa 12% dell'imponibile) vengono erogati dall'Amministrazione regionale, e a suo carico, in favore dei collaboratori (beneficiari della posizione previdenziale determinata dalla contribuzione), a fronte del solo importo del 2% dell'imponibile, corrisposto ai professionisti a titolo di rivalsa dei contributi versati alla propria Cassa di previdenza.

Tutte le altre differenze evidenziate nei prospetti di calcolo derivano, invece, dall'applicazione delle norme tributarie di pertinenza, e, peraltro, non costituiscono "risparmio" del committente, che risulta soltanto inciso o sostituto per le somme erogate o versate all'erario o alle gestioni previdenziali o assicurative.

Peraltro tali differenze, ascrivibili alla diversità del trattamento tributario e contributivo-previdenziale -derivante dall'applicazione della normativa statale- per i lavoratori cosiddetti "parasubordinati" rispetto ai lavoratori autonomi, è ascrivibile al volontario mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale, e al correlato mantenimento della partita IVA, da parte di alcuni dei soggetti in questione.

In conclusione, ove effettivamente codesta Amministrazione corrisponda ai soggetti in questione, in aggiunta al compenso contrattualmente previsto di € 18.600,00, parte delle quote di contribuzione previdenziale ed assicurativa ordinariamente previste a suo carico, la diversità di trattamento tra i professionisti iscritti all'Albo professionale, in possesso di partita IVA, ed i soggetti in esclusivo regime di parasubordinazione, potrebbe rinvenirsi nella differenza di quanto pagato ai soggetti in regime di parasubordinazione per contributi previdenziali di cui alla l. 335/1995 (2/3 del contributo) rispetto a quanto corrisposto, a titolo di rivalsa per contributi CNPAIA (2% dell'imponibile) ai soggetti in regime di lavoro autonomo professionale. Ciò in quanto tali ulteriori somme vengono erogate dall'Amministrazione regionale in favore dei lavoratori medesimi, a cui beneficio vanno i contributi stessi.

Tale diversità di per sé, comunque, non implica un obbligo dell'Amministrazione di corrispondere ai secondi tale differenza, dal momento che le erogazioni conseguono direttamente alle previsioni contrattuali ed all'applicazione della (diversa) normativa tributaria e previdenziale posta per le diverse categorie di lavoratori.

Tuttavia, in sede di eventuali rinnovi o ristipulazioni di tali o consimili contratti codesto Dipartimento potrà rimodulare le previsioni economiche differenziando le previsioni per il caso che il contraente sia soggetto all'uno o all'altro dei predetti regimi (lavoratore autonomo-professionista ovvero parasubordinato), con idonee previsioni che regolino il mutamento di regime in corso di rapporto, ovvero evidenziando un importo globale e omnicomprensivo massimo -che contempli anche gli oneri per contribuzioni previdenziali- stanziato per ciascun lavoratore.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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