POS. II Prot._______________/317.05.11

OGGETTO: Trattamento dati personali. Dati sensibili e giudiziari. Atti identificativi dei dati e delle operazioni per il trattamento nelle pubbliche amministrazioni.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO





1. Con nota prot. 6021-0.8/1/22-Area 1 del 24 novembre 2005, codesta Segreteria, rilevando la necessità di adottare atti identificativi dei dati sensibili e giudiziari trattabili e le tipologie di operazioni eseguibili su tali dati, a termini degli articoli 20 e 21 del d. l.vo 30 giugno 2003, n. 196, ha posto allo Scrivente alcuni quesiti in ordine ai soggetti competenti all'adozione degli atti ed alla forma da dare agli atti stessi..

In primo luogo viene evidenziata la necessità che ogni ramo di amministrazione sia competente all'individuazione dei dati e delle operazioni di propria competenza, in dipendenza della complessità della realtà regionale, ritenendo che, per la Presidenza della Regione, attesa la presenza di due vertici politici, Presidente ed Assessore destinato alla Presidenza provvedano, ciascuno con proprio atto, per le strutture dipendenti. Codesta Segreteria esclude, comunque, che la competenza sia da ascriversi ai dirigenti generali, trattandosi di un atto generale ed astratto.

In ordine alla forma giuridica dell'atto da adottare, e da sottoporre, poi, all'ufficio del Garante per il trattamento dei dati personali, codesta Segreteria evidenzia che l'"atto regolamentare" di cui al secondo comma dell'art. 20 del d.l.vo 196/2003, non riguardando attuazione di leggi regionali, potrebbe venir adottato con decreti presidenziale e assessoriali.

Codesta Segreteria richiede la trattazione urgente, per i tempi ristretti entro cui provvedere.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

Il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), che può essere fornito anche su "schemi tipo"; e che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente (art. 20, comma 4).


In ordine all'individuazione del soggetto competente all'adozione dell'atto di natura regolamentare sopra citato, va preliminarmente affrontata la questione se tale atto debba esser unico per tutta la Regione siciliana, ovvero se debbano (o possano) venir adottati atti separati per ciascun ramo di amministrazione in cui la Regione siciliana si articola.

In proposito va rilevato che nel modello di ripartizione e di svolgimento delle funzioni amministrative nella Regione siciliana, il Presidente e gli Assessori rilevano, rispettivamente, oltre che come rappresentante dell'ente esponenziale e/o membri dell'organo collegiale (giunta), anche quali titolari di uffici monocratici; in tale veste sono pertanto abilitati, nell'esercizio di competenze proprie, ad adottare provvedimenti (relativi al ramo di servizi assegnati) con efficacia esterna.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, "ciò discende dall'art.20, 1° comma, dello statuto e dal D.P.reg. 28 febbraio 1979, n.70 (t.u. sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana) che intesta agli assessori regionali una competenza omologa a quella che le leggi nazionali attribuiscono ai singoli ministri della repubblica (art.95, 3° comma, Cost.)" (così, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 2 novembre 1991, n.587).

Pertanto, si è costantemente affermato che "la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna" (così, Cass. civ. Sez.un. 23 febbraio 1995, n.2080; vedi, pure, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Sez.II, 11 luglio 1989, n.473: "nell'ambito della Regione siciliana anche gli assessori regionali sono organi a rilevanza esterna ai sensi dell'art.20, 1° comma dello statuto" eT.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.I, 2 maggio 2002, n.1097), avendo proprie attribuzioni, la rappresentanza di un ramo dell'amministrazione e, conseguentemente, un'autonoma (rispetto al Presidente della regione) legittimazione processuale e sostanziale (v. Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisdiz. 28 gennaio 1993, n.20).

Per quanto concerne la Presidenza della Regione siciliana, ancorchè l'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana) sottordini al Presidente della Regione tutti gli uffici in cui la Presidenza stessa si articola, tuttavia l'art. 3 del medesimo testo unico prevede che "L'Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli".

Dal momento che, sino ad oggi, il Presidente della Regione ha, all'atto della preposizione degli Assessori regionali ai singoli rami di amministrazione, previsto un'ampia delega all'Assessore destinato alla Presidenza per alcune delle materie intestate alla Presidenza stessa, con le correlate piene funzioni e responsabilità, non v'è motivo per escludere, per tali materie delegate, anche l'adozione dell'atto di natura regolamentare in questione.

In ordine all'adozione di tali atti, poi, si concorda con codesta Segreteria nell'escludere che gli stessi possano esser adottati dai dirigenti generali.

E ciò sia in quanto si tratta di atti correlati a funzioni di indirizzo politico-amministrativo, che insieme alle decisioni in materia di atti normativi ed all'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo vengono intestati al potere politico-amministrativo dall'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10; sia poichè i singoli assessori devono ritenersi "titolari" dei trattamenti dei dati personali, come già rilevato dallo Scrivente nel parere n. 46 del 2005 reso a codesta Segreteria generale con nota 4012/46.05.11 del 16 marzo 2005.


In ordine alla forma giuridica che gli atti di natura regolamentare in questione devono rivestire, si concorda con codesta Segreteria nel ritenere che non debba trattarsi di un regolamento da adottare nelle forme previste dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, in considerazione del fatto che non è statutariamente prevista l'adozione di regolamenti assessoriali, potrà farsi luogo all'adozione degli atti di cui all'art. 20 del d. l.vo 196/2003 mediante decreti presidenziali e assessoriali, stante, peraltro, che tali atti hanno anche efficacia esterna e, pertanto, rispetterebbero le prescrizioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha previsto al punto 2 delle premesse del provvedimento generale 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 23 luglio 2005.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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