POS. II Prot._______________/316.05.11

OGGETTO: Persona giuridica privata posta in liquidazione. Erogabilità dei contributi previsti per l'attività.



ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO


1. Con nota 24 novembre 2005, prot. 2847/Serv. promozione e valorizzazione/UO XV, codesto Dipartimento, rappresentando che uno degli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 42 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di delibera assembleare del giugno 2005 è stato sciolto messo in liquidazione, con nomina di liquidatore, ha chiesto allo Scrivente se possa farsi luogo alla concessione del contributo previsto per il 2005, per le spese sostenute per l'attività sino all'avvio del procedimento di liquidazione.

Specifica codesto Dipartimento che il liquidatore di tale ente ha recentemente trasmesso il rendiconto per il 2005 del contributo richiesto ed ha rappresentato che gran parte delle spese rendicontate sono state sostenute o impegnate prima della delibera di scioglimento.

Specifica, altresì, codesto Dipartimento che le modalità di erogazione dei contributi in parola sono state determinate nella circolare assessoriale n. 4 del 2004, che ha ribadito che i contributi sono concessi solo quale concorso alle attività istituzionali, e non già per il solo funzionamento, e che, in mancanza di diverse modalità erogative, restano applicabili le disposizioni di cui all'art 23 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 23.

Chiede, inoltre, codesto Dipartimento, in correlazione a notizie di "pubblica informazione" secondo cui all'ente in questione è stato inibito l'uso della denominazione per determinazioni dei titolari dei diritti su parte della stessa, se la voluntas del legislatore sia stata quella di incentivare le attività istituzionali, in quanto tali, ovvero sia stata l'incentivazione di tali attività in quanto correlate allo specifico nominativo indicato nella denominazione dell'ente stesso.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con l'art. 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, integrato con l'art. 52 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato autorizzato a concedere contributi a varie associazioni e fondazioni impegnate nella lotta alla mafia, già contemplate da precedenti leggi regionali che avevano previsto contributi per le stesse per le attività istituzionali o per specifiche attività correlate agli scopi statutari.

Tale norma è venuta a sostituire il precedente sistema contributivo (art. 16 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20, abrogato dall'art. 42 in esame) che attribuiva al Presidente della Regione la tenuta di un albo degli enti impegnati alla lotta alla mafia e l'erogazione, ai soggetti ivi iscritti, di contributi a fronte di un programma di attività previamente presentato.

Ancorchè il precitato art. 42 l.r. 4/2003 non espliciti letteralmente la correlazione dei contributi previsti all'attività istituzionale degli enti, ed in particolare alla "lotta alla mafia", com'è specificato, invece, nella rubrica dell'articolo stesso, tuttavia il riferimento complessivo alle pregresse leggi -già abrogate dall'art. 16 della l.r. 20/99 citato- non pongono dubbi sulla circostanza che i contributi in questione sono strettamente correlati all'attività di lotta alla mafia ed all'educazione alla legalità cui tutte le pregresse norme citate si ispiravano, e non già al mero funzionamento di tali enti ovvero alle specifiche denominazioni degli stessi.

Ciò chiarito, va affrontata la questione della concedibilità dei contributi in questione -o il mantenimento degli stessi se già erogati- laddove uno di tali enti possa esser stato sciolto e posto in liquidazione.

Sulla questione va anzitutto osservato che, anche se alle associazioni non riconosciute (e cioè senza personalità giuridica) non è applicabile lo speciale procedimento di liquidazione previsto dall'art. 30 del cod. civ. e degli articoli 11 e seguenti delle relative disposizioni di attuazione (procedimento assimilato alla liquidazione coatta amministrativa), in quanto la speciale procedura ivi prevista è correlata ad un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche (Cassaz. Sez. lav., sent. n. 5925 del 7 luglio 1987), tuttavia, la fase della liquidazione (affidata ad un liquidatore nominato dall'assemblea o, in mancanza, agli organi ordinari della associazione) è indefettibile per cui l'associazione non si estingue, nonostante la dichiarazione di scioglimento, se non con la definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti (attuazione dei crediti e pagamento dei debiti). (v. Cassaz., civ., sent. n. 9656 del 19 agosto 1992, oltre la sentenza prima citata).


A tale fase non possono non esser applicabili i principi generali sugli effetti dello scioglimento e in materia di liquidazione (Cassaz. sent. n. 1838 del 1977), e tra essi quello per cui, verificatosi lo scioglimento, lo scopo originario si trasforma nello scopo di liquidare i risultati della cessata attività; mentre il potere di gestione è limitato alla conservazione dell'integrità del valore e della consistenza del patrimonio (argomentando ex art. 2486 cod. civ. nell'attuale formulazione)e quello dei liquidatori solo al compimento degli atti necessari per la liquidazione (argomentando ex articoli 2278 e 2489 cod. civ.), con divieto di "intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso" (Cassaz., sent. n. 741 del 19 gennaio 2004; v. anche, tra tante altre, sez. III, 22 novembre 2000, n. 15080, sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037, sez. II, 2 aprile 1999, n. 3221, sez. III, 11 marzo 1998, n. 2676, su fattispecie societarie).

Con riguardo alla concreta fattispecie sottoposta, pertanto ,la deliberazione con cui l'assemblea degli associati ha deliberato lo scioglimento dell'associazione costituisce il momento discriminante per l'espletamento delle attività correlate allo scopo associativo.

Di conseguenza, con riferimento al contributo da erogare, solo l'attività istituzionale svolta dall'Associazione sino a tale momento può esser presa in considerazione, per le spese e le obbligazioni precedentemente assunte.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale