Pos. 3   Prot. N. 1521 / 313.11.05 



Oggetto: Differimento data di cancellazione dal ruolo.




Allegati n...........................




Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale           

PALERMO




  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha descritto le varie fasi dell'iter che, a seguito di dimissioni volontarie, si è concluso con l'emanazione del decreto di cancellazione dal ruolo di un dirigente collocato in aspettativa per lo svolgimento di incarico presso un'Azienda ospedaliera. Ciò al fine di acquisire il parere dello scrivente sull'accoglibilità dell'istanza presentata, dopo circa quattro anni dal pensionamento, per la rettifica del decreto di cancellazione nella parte relativa alla decorrenza che anzicchè 1° ottobre 2001 ritiene dover essere fissata al successivo 22 ottobre.L'interessato fonda la propria richiesta sulla circostanza che solo in tale ultima data, che è quella di ricezione del decreto,le dimissioni hanno acquistato efficacia per effetto dell'avvenuta comunicazione della loro accettazione da parte dell'Amministrazione. 


  2-Non sembra possa dubitarsi della natura di atto recettizio del provvedimento di accettazione delle dimissioni in argomento. La giurisprudenza prevalente ritiene infatti che "in materia di cessazione volontaria del rapporto di servizio le dimissioni non hanno alcun effetto fino a quando non sia comunicata all'interessato l'accettazione"( C. Stato, sez. IV, 12-04-2001, n. 2226) e che " il rapporto di lavoro pubblico si estingue per effetto dell'accettazione delle dimissioni del dipendente da parte del datore di lavoro" (C. Stato, sez. VI, 18-06-2002, n. 3316.) In altri termini fintantochè trovi applicazione l'art.124 del T.U.imp.civ.St. (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), l'istituto delle dimissioni volontarie dell'impiegato, pur trovando il suo fondamento nella volontà del dipendente di porre fine al rapporto di impiego, necessita, ai fini dell'operatività, di un provvedimento dell'amministrazione, avente natura autoritativa e carattere costitutivo (C.Stato, sez. IV, 23-03-2004, n. 1473). 
  Viceversa secondo la disciplina privatistica, che tuttavia non ricorre nella fattispecie, "le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro"(Cass., sez. lav., 29-08-2003, n. 12677.). 
  Si ritiene pertanto che ove codesto Dipartimento preso atto del vizio in cui è incorso valuti che sussiste un pubblico interesse che ne giustifichi la rimozione ben possa addivenire alla modifica richiesta. 
  E ciò in quanto, pur se, com'è noto, non sussiste obbligo di provvedere sull'istanza di riesame di un provvedimento divenuto definitivo e inoppugnabile, l'autorità che lo ha emanato può riconsiderare in via di autotutela l'assetto di determinate situazioni giuridiche. 


3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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