Pos. III   Prot. N. 17168 / 311.11.05 



Oggetto: L.R.54/1985:accertamento possesso dei requisiti per l'assegnazione.




Allegati n...........................



Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale           

PALERMO



1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha rappresentato quanto segue.
  Un soggetto risultato assegnatario di un alloggio della Regione che gli è stato consegnato nell'aprile del 2002 ha presentato istanza per l'acquisto dell'immobile. Dall'allegata documentazione si evince però che il richiedente è proprietario del 50% di un immobile sito in Roma,del 33% di un altro,di circa 50 mq,in Ostia nonché di 2/30 di un appartamento tipo popolare per successione legittima del padre,il tutto già alla data di assegnazione dell'alloggio che intende acquistare. Considerato che il bando d'assegnazione prevedeva espressamente l'esclusione dal concorso di coloro che a nome proprio o del coniuge convivente o comunque di altro componente del nucleo familiare siano proprietari di più di un appartamento qualunque sia l'ubicazione e la consistenza di ciascuno di essi, codesto Dipartimento ha chiesto dettagliate e documentate informazioni sul procedimento di assegnazione alla competente Commissione provinciale assegnazione alloggi FF.OO.ed ha così appurato che nello schema di dichiarazione sottoscritta dal soggetto di che trattasi non era stato ricompresso il suddetto punto del bando. 
  Poiché gli alloggi possono essere ceduti esclusivamente agli assegnatari, allo Scrivente viene chiesto se il soggetto aspirante all'acquisto abbia i requisiti per mantenere l'alloggio. L'urgenza della presente consultazione, per la prossimità della scadenza del termine entro il quale il richiedente, ove titolato all'acquisto,potrà usufruire di uno sconto sul prezzo,è stata rappresentata con successiva nota a firma del dirigente del servizio competente. 



  2-In un precedente parere, reso a codesto Dipartimento con nota prot. 21763/334.01.11, quest'Ufficio con riguardo ad altra cessione di un alloggio di proprietà regionale ,ex L.R.54 /1985, ha osservato che non costituisce "ex se causa ostativa per la stipula la possidenza di unità immobiliari, purchè l'istante non abbia la disponibilità di alloggio idoneo",a ciò pervenendo in base alle disposizioni che disciplinano la cessione degli alloggi delle Forze dell'ordine e al comunicato pubblicato relativamente alla vendita. 
  Con la nota cui si risponde viene però chiesto allo scrivente se l'attuale istante possa considerarsi o meno assegnatario e conseguentemente l'indagine deve spostarsi all'assegnazione e precisamente, atteso che le perplessità traggono origine dal patrimonio immobiliare di cui l'interessato era già all'epoca titolare, ai requisiti da possedere per concorrervi. 
  La regolamentazione della fase di assegnazione degli alloggi acquistati dalla Regione per le Forze dell'ordine è stata demandata prima all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (art.3 L.R.54/1985) e poi al Presidente della Regione(art.3 L.R.8/1994). 
  Con circolare del 22 novembre 1996 l'Assessore regionale alla Presidenza ha proceduto ad individuare i criteri e le modalità per l'assegnazione adottando lo schema tipo dei bandi da emanarsi da parte degli Ingegneri capo del Genio civile e al quale deve presumersi si sia conformato anche il bando relativo all'assegnazione di che trattasi. 
  Detto schema infatti all'art. 1 relativo ai requisiti di ammissione al concorso prevede fra le altre la surriferita condizione ostativa anche se nel facsimile di domanda non è inserita alcuna dichiarazione da rendere al riguardo. 
  A parte detto aspetto si ritiene comunque che la possidenza immobiliare (solo) oggi rilevata non sia sussumibile nella fattispecie astratta prevista dal bando come requisito negativo. 
  Sembra infatti che con l'espressione "proprietari", non seguita da frasi del tipo anche pro quota o insieme con altri et similia e preferita a quella di titolari del diritto di proprietà, la circolare abbia inteso riferirsi alla proprietà, nuda o piena, di interi appartamenti. 
 
  E del resto non può ignorarsi che tradizionalmente la concessione di alloggi delle Forze dell'ordine è stata correlata esclusivamente alla prestazione del servizio da parte dell'assegnatario. Ed infatti, come sancito dal legislatore regionale con l'art. 5 bis della l. 54 cit., dalla regolamentazione prevista per il personale delle Forze dell'ordine in attività di servizio si passa ad applicare la normativa generale delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle ipotesi di collocamento in quiescenza dell'assegnatario o di mantenimento dell'alloggio ai familiari dell'assegnatario deceduto.  


   

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "Fons".    


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