Pos. I Prot. 1439/306.2005.11


OGGETTO: Pesca.- Diritti esclusivi.- Estinzione ex l.r. 2/2004.- Procedure erogative e contabili.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento pesca
(Rif. nota n. 1328 del 17 novembre 2005)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dello scrivente su degli specifici quesiti correlati alla riscontrata insufficienza dello stanziamento previsto allo scopo di procedere all'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 2 della l.r. 26 marzo 2004, n. 2, a ristoro dell'estinzione dei diritti esclusivi di pesca sancita dall'art. 1 della stessa legge.
Riferisce l'Amministrazione richiedente che a fronte di puntuali previsioni che determinano le modalità di calcolo dell'indennità in discorso, le somme allo scopo stanziate - per l'esercizio finanziario 2004, dall'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 2/2004 e dalla successiva l.r. 5 novembre 2004, n. 15 che, apportando una apposita variazione allo stato di previsione della spesa, ha incrementato il relativo importo, e, per l'esercizio finanziario 2005, dalla legge finanziaria, giusta la previsione dell'art. 22 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 che prevede che il relativo intervento rientri tra i contributi da determinare annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 - non consentono di erogare l'importo quantificato, e comunicato all'ex titolare dei diritti esclusivi di pesca che ha avanzato apposita istanza di liquidazione della prevista indennità, e chiede di conoscere:
- se sia possibile erogare un importo inferiore al dovuto;
- quale procedura debba attivarsi nell'ipotesi in cui l'indennità debba erogarsi per l'intero importo e con quale forma giuridica (anticipo o acconto sul totale dell'indennità) provvedere alle erogazioni sugli impegni 2004 e 2005;
- quali refluenze comporti, in termini applicativi, la previsione dell'art. 22 della l.r. 17/2004 che sembra modificare la natura giuridica della prevista indennità, qualificandola come contributo.

2.- In via preliminare, e con valenza generale, va considerato che lo stanziamento di bilancio, idoneamente supportato dalla norma sostanziale di autorizzazione della spesa, costituisce - oltrechè lo strumento finanziario necessario per l'attuazione di ogni disposizione - un preciso ed invalicabile limite giuridico agli interessi ed alle finalità che la Pubblica Amministrazione può annualmente realizzare, e quindi, in concreto, all'attività della medesima.
In forza di tale c.d. effetto di vincolo, cui soggiace ogni spesa pubblica in forza del particolare regime giuridico che la connota, nessuna spesa può avere luogo in mancanza dell'indicato presupposto.
Qualora pertanto gli stanziamenti disposti per l'attuazione della specifica normativa di che trattasi siano di importo inferiore rispetto all'ammontare della somma risultante dal computo eseguito nell'osservanza delle precise prescrizioni allo scopo dettate dall'art. 2 della l.r. 2 del 2004, non può che ritenersi che le pretese avanzate dai titolari dei diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana, estinti ai sensi dell'art. 1 della stessa legge regionale, siano destinate a non trovare soddisfazione se non in misura parziale.
Dal principio in forza del quale non sussistono esposizioni debitorie della Regione se non nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio, consegue infatti che, sotto un profilo giuridico-contabile, la somma rivendicata per la disposta estinzione non costituisce debito in senso tecnico.
A tal proposito va rilevato che, nella predisposizione del bilancio, le spese pur autorizzate con legge, possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei relativi capitoli dello stato di previsione in dipendenza di una diversa visione dell'equilibrio economico-finanziario e del concreto sviluppo economico-sociale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 384/1991); ed invero nelle decisioni di bilancio si estrinsecano scelte frutto di meditate valutazioni d'ordine politico, sociale ed economico, oltreché finanziario, compiute nel quadro generale delle finalità pubbliche ed in relazione alle compatibilità economico-finanziarie.

Va peraltro considerato che la diversa ipotesi di far conseguire alla disposta parametrazione della prevista indennità la conseguenza dell'automatica insorgenza in capo agli ex titolari degli estinti diritti esclusivi di pesca, di un diritto pieno ed azionabile ad ottenere l'importo quale risultante dalla quantificazione operata, determinerebbe l'illegittimità della norma regionale per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Ed invero, come con costanza la Corte costituzionale ha avuto modo di considerare sin da quando ha affrontato il problema della copertura finanziaria delle leggi dello Stato (sentenza n. 1 del 1966) il quarto comma dell'art. 81 non ha un significato contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa. Sempre con tale fondamentale e mai smentita sentenza la Corte ha affermato che l'obbligo della copertura sussiste, anche se con puntualità meno rigorosa che per le spese che incidono sull'esercizio in corso, anche per quelle spese destinate ad incidere sugli esercizi futuri.

La liquidazione dell'indennità in discorso trova pertanto un limite quantitativo nello stanziamento di bilancio, pena la mancata copertura finanziaria del provvedimento amministrativo, che si appaleserebbe lesivo non solo dei principi contabili, ma anche per essere l'azione amministrativa andata oltre gli interessi e le finalità pubbliche che il legislatore ha ritenuto perseguibili nell'esercizio finanziario.
Conseguentemente può essere giuridicamente pretesa esclusivamente la minore percentuale di indennità ragguagliata all'entità dello stanziamento, senza che sussista il diritto al pagamento, in forma differita, della somma residua.
L'erogazione che codesto ramo di Amministrazione porrà in essere non dovrà connotarsi pertanto né quale anticipazione né quale acconto, non sussistendo un diritto al pagamento, in forma differita, della residua somma.
Tuttavia, l'avere ricompreso (cfr. art. 22, comma 1, lett. o), l.r. 28 dicembre 2004, n. 17) l'intervento di cui "all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2" tra quelli che "sono determinati annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" (e cioè tra i contributi ed altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studi ed altri organismi comunque denominati, o comunque tra le altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale che la legge finanziaria provvede annualmente, nella apposita tabella, a determinare), se da un lato implicitamente connota l'indennità in discorso non come corrispettivo risarcitorio, proporzionato sotto il profilo economico al valore dei diritti di pesca - la cui estinzione, non soggetta al principio dell'onerosità, opera peraltro a prescindere dalla correlata erogazione - ma quale compenso ristoratorio soggetto a ponderate valutazioni (e conseguenti limitazioni o compressioni) nell'ambito delle decisioni da assumere con lo strumento normativo sostanziale (legge finanziaria) destinato a considerare e se del caso modificare, con carattere di attualità, decisioni legislative in precedenza assunte in materia di entrate e di spese, per conformarle alle priorità intervenute, dall'altro consente di provvedere nel tempo alla liquidazione dell'importo risultante dalla quantificazione operata.
Si coglie l'occasione per segnalare che nella legge recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006" - approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19-20 gennaio 2006, e, concluso il procedimento di controllo ex art. 28 dello Statuto della Regione siciliana, di prossima promulgazione e pubblicazione - si riscontra, nella Tabella H, un importo di 765 miglia di euro, riferito alla U.P.B. 8.3.1.3.99, capitolo 347703, e destinato all'intervento in discorso, che consente di riscontrare integralmente la pretesa degli ex titolari dei diritti di pesca, coprendo per intero la somma risultante dalla quantificazione operata.

3.- Il presente parere viene inviato, per conoscenza ed in considerazione delle competenze allo stesso ascritte, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, al fine di renderlo partecipe della problematica e della soluzione proposta nonché allo scopo di consentire di formulare, qualora lo ritenga, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo scrivente si riserva ogni utile approfondimento.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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