POS. II Prot._______________/300.05.11

OGGETTO: Commissioni di disciplina per i sanitari convenzionati. Possibilità di deferimento strutture societarie preaccreditate.



ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

PALERMO



1. Con nota 7 novembre 2005, n. 1887/Serv. 2 codesto Ispettorato ha chiesto allo Scrivente se le sanzioni disciplinari che può irrogare la commissione di disciplina di cui all'art. 9 dell'Accordo collettivo approvato con D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, la cui composizione è prevista nel Decreto assessoriale 4 maggio 2001, n. 34604 (che ha previsto il trasferimento delle funzioni già delle commissioni di disciplina regionali a commissioni di disciplina aziendali) possano venir irrogate a strutture convenzionate operanti in forma societaria.

Codesto Ispettorato ritiene, in proposito, che le norme in questione siano estensibili anche ai rapporti gestiti in forma societaria.

Chiede, altresì, codesto Ispettorato se possano applicarsi sanzioni ad una società per infrazioni avvenute in periodi in cui la società era gestita da soggetti non più appartenenti alla struttura societaria, effettuando le contestazioni agli attuali rappresentanti legali.



2. La questione sottoposta verte, essenzialmente, sull'interpretazione ed applicazione di una disposizione di un accordo collettivo, su cui lo scrivente non potrebbe esprimersi, dal momento che la relativa interpretazione spetterebbe esclusivamente alle parti contraenti.

Tuttavia la Corte di Cassazione, dopo un primo orientamento in cui aveva ritenuto la natura negoziale e privatistica degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ancorchè recepiti in decreti del Presidente della Repubblica (Sez. Lav., sent. n. 9783 del 19-09-1991), successivamente, ha ritenuto che "In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, i D.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 hanno natura regolamentare" (per tutte: Sez. Lav., sent. n. 3244 del 05-03-2003; v. anche Sez. Lav., sent. 7615 del 21/4/2004, Sez. Lav., sent. 10168 del 26/5/2004).

Ciò premesso, va osservato che, mentre in precedenza il rapporto convenzionale poteva intercorrere soltanto con un professionista, l'art. 4, secondo comma, seconda parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha previsto che "Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera".

Di conseguenza si pone il problema dell'applicazione di istituti, precedentemente previsti per professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, alle strutture societarie convenzionate o accreditate.

Ciò posto, va tuttavia evidenziato che l'accordo collettivo approvato con D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, ha riguardo alla disciplina non già del rapporto convenzionale, ma del "rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti" (art. 1 dell'accordo approvato con DPR 119/1988)

In altri termini, gli accordi in questione, regolano il rapporto di lavoro "parasubordinato" di tali soggetti e, alla pari di altri consimili accordi collettivi relativi ad altri medici o professionisti, parasubordinati o dipendenti, contengono norme in ordine all'istituzione di commissioni di disciplina -commissioni paritetiche- che, in posizione di terzietà, esaminano le contestazioni per infrazioni degli obblighi e dei doveri scaturenti dal rapporto lavorativo, irrogando, se del caso, le sanzioni previste nel medesimo accordo ove le infrazioni risultino fondate.

Di conseguenza, trattandosi di norma relativa a rapporto di lavoro non è estendibile al rapporto convenzionale o di accreditamento intrattenuto con società o altri soggetti che non possono definirsi lavoratori "parasubordinati".

Ciò, ovviamente, non esclude che trasgressioni o infrazioni agli obblighi derivanti dal rapporto di convenzione, imputabili a strutture societarie o consimili ed ai relativi rappresentanti, gestori o dipendenti, non possano determinare, da parte delle Aziende sanitarie, richiami, diffide o, per i casi più gravi, la decadenza dalla convenzione o preaccreditamento. Ma in tali casi, in mancanza della previsione di un organismo con funzioni di arbitro o un particolare procedimento che affidi ad un organismo paritetico la disamina e la decisione delle questioni, sarà direttamente l'Azienda a provvedere in merito.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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