POS. II Prot._______________/299.05.11

OGGETTO: Aziende sanitarie. Servizio sociale. Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale interno.




ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
DIPARTIMENTO ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

PALERMO



1. Con nota 8 novembre 2005, prot. 1.1/4972/Serv. 1, codesto Dipartimento, rappresentando che il collegio sindacale di un'azienda ospedaliera ha stigmatizzato una delibera dell'azienda stessa, relativa al conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art. 15 septies del d. l.vo 502/1992, di dirigente del servizio sociale ad un "collaboratore professionale assistente sociale esperto" - cat. D, determinando la trasformazione del posto di collaboratore professionale assistente sociale esperto in quello di dirigente del servizio sociale, ha chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla questione.

Rappresenta, al riguardo, codesto Dipartimento di condividere le perplessità avanzate dal collegio sindacale, ritenendo che gli incarichi di cui all'art. 15 septies del d.l.vo 502/1992 non possano esser affidati a personale dell'azienda.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

La legge 10 agosto 2000, n. 251, relativa alla disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica, ha previsto, la possibilità di accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario per il suddetto personale professionale (art. 6).

L'art. 7, comma 1, di tale legge ha previsto la possibilità, per le aziende sanitarie, di istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica, attribuendo -sino alla definizione di specifici corsi universitari- l'incarico di dirigente di tale servizio a termini dell'art. 15 septies del d. l.vo 502/1992 ad un appartenente delle relative professioni, a seguito di procedura selettiva, con l'obbligo per l'azienda di sopprimere un pari numero di posti di dirigente sanitario.

L'art. 2 sexiex del d. l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138, ha , poi, modificato il comma 2 del predetto art. 7, disponendo che le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente anche per la professione di assistente sociale, nelle regioni in cui sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

La Regione siciliana, con l'art. 7, comma 7, della l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha previsto, tra gli altri, i servizi sociale e infermieristico, demandandone l'individuazione al piano regionale sanitario, e, con D.A. 14 luglio 1998, approvativo delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle aziende sanitarie, è stato previsto che le funzioni di dirigente di tale servizio venisse conferita ad un assistente sociale coordinatore o, in mancanza, ad un assistente sociale collaboratore con 5 anni di anzianità, in possesso dei necessari titoli e requisiti.
Pertanto, a termini del precitato art. 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, le aziende siciliane possono conferire gli incarichi dirigenziali da tale legge previsti.

Peraltro, anche in assenza delle specifiche disposizioni del precitato art. 7 della l. 251/2000, va osservato che, se è vero che il Consiglio di Stato, nel parere n. 514/03 reso dalla Commissione speciale sul pubblico impiego il 27 febbraio 2003, ha ritenuto -con riferimento all'art. 19, comma 6, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165 (sostanzialmente identico nella portata all'art. 15 septies del d. l.vo 502/1992)- che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale particolarmente qualificato e esperto possono essere conferiti solo a soggetti esterni amministrazione conferente e non anche a personale interno, successivamente la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, nell'adunanza congiunta del 25 novembre 2004 (delibera 13/2004/P) ha ritenuto la "possibilità di ricorrere in virtù dell'art. 19, comma 6, oltre che a professionalità esterne anche a quelle interne, non apparendo conforme al dettato normativo una diversa interpretazione, atteso che una riserva di applicazione della norma ai soli esterni non risulta indicata dal testo normativo nè, peraltro, una siffatta riserva può introdurla l'interprete".

Ciò chiarito, va tuttavia osservato che l'art. 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disposto che per il conferimento degli incarichi le aziende devono sopprimere un pari numero di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica, ponendo in aspettativa senza assegni -a termini del comma 4 dell'art. 15 septies del d.l.vo 502/1992- i dipendenti pubblici destinatari dell'incarico.

La possibilità di trasformazione di posti occupati da personale del comparto in posti dirigenziali è stata prevista soltanto dal Contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale (sottoscritto il 10 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 61 del 13 marzo 2004).

L'art. 41 di tale CCNL, infatti, prevede che per la copertura degli oneri per l'istituzione di qualifiche di dirigente, le aziende possono provvedervi, nella loro autonomia decisionale, "anche mediante la trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigenti del ruolo sanitario....... La trasformazione potrà riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del comparto che nell'azienda conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a seguito delle procedure concorsuali".

Secondo tale disposizione sembrerebbe che la trasformazione possa esser disposta solo dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal comma 1 dello stesso art. 41.

Tuttavia l'art. 42 del medesimo CCNL integrativo dispone che, in attesa dell'entrata a regime dell'art. 41, se le aziende sanitarie attuano la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 1, della l. 251/2000 sopra esaminata, al personale cui è attribuito l'incarico spetti il trattamento economico dirigenziale, "congelando" i correlativi posti per pervenire alla relativa trasformazione..

Non è quindi chiaro se, alla stregua della disciplina del CCNL, sia possibile far luogo ad un'anticipata trasformazione dei posti in questione.

Trattandosi, tuttavia, di interpretazione ed applicazione di una disposizione di un accordo collettivo -peraltro di portata nazionale e che postula l'uniforme attuazione ed applicazione su tutto il territorio dello Stato- lo Scrivente non può esprimersi, dal momento che l'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva spetta esclusivamente alle parti contraenti (art. 12 CCNL 8 giugno 2000).

Pertanto codesto Dipartimento, per tale questione dovrà rivolgersi ai competenti organi statali, al fine di provocare il procedimento interpretativo dell'accordo stesso, ovvero acquisire utili elementi in ordine all'interpretazione eventualmente già data dalle parti contraenti o tra essi pacifica.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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