POS. II Prot._______________/295.05.11

OGGETTO: Personale non di ruolo - Trattamento contributivo - Individuazione dell'ente previdenziale. - Determinazione della base contributiva.



PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE, SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
PALERMO
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ON.LE ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
- ON.LE ASSESSORE AL BILANCIO

- DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE

ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
- ON.LE ASSESSORE AL LAVORO

- AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
PALERMO




1. Con nota 4 novembre 2005, prot. PG/2005/118064-Serv. gest. econom. del personale, codesto Dipartimento, rappresentando che, nell'attuazione della delibera di Giunta n. 369 del 2 agosto 2005, è emersa la necessità di individuare l'ente previdenziale cui versare i contributi dei lavoratori socialmente utili -dei quali è prevista la stabilizzazione dal 1° gennaio 2006 mediante contratti di lavoro a tempo determinato- ha chiesto allo Scrivente l'individuazione dell'ente previdenziale cui versare i contributi previdenziali "per ciascuna delle categorie di personale non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ed in particolare per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo determinato da stipulare a decorrere dal 1.1.2006 con i dipendenti ex ASU ed ex PUC già in servizio presso gli Uffici regionali".

Rappresenta codesto Dipartimento che, per i rapporti di lavoro sinora intrattenuti con personale non di ruolo (ex PUC, personale esterno inquadrato in uffici di gabinetto, dirigenti generali esterni di cui all'art. 9, comma 8, della l.r. 10/2000) i contributi previdenziali sono stati versati all'INPS, ritenendo che, trattandosi di rapporti "di diritto privato" occorreva individuare l'ente previdenziale in quello che gestisce i rapporti previdenziali del settore privato.
Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della progressiva privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, risulta oggi meno agevole operare una netta distinzione tra i regimi pensionistici riservati alle diverse categorie di personale alle dipendenze dell'amministrazione regionale.


Codesto Dipartimento, poi, chiede se il rinvio al testo unico sulle imposte dei redditi, contenuto nell'art. 2, comma 9, della l. 335/1995, ai fini della determinazione della base contributiva, determini l'assoggettamento a contribuzione previdenziale anche delle somme (gettoni di presenza o indennità di carica) -corrisposte a soggetti non legati da un rapporto d'impiego con l'amministrazione- fiscalmente considerate come redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente ex art. 52 del DPR 917/1986.

Codesto Dipartimento non esprime orientamenti in ordine alle problematiche che sottopone.



2. La prima delle questioni sottoposte ("individuazione dell'ente previdenziale per ciascuna delle categorie di personale non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale") non concerne una specifica problematica interpretativa di norme giuridiche statutarie, legislative o regolamentari sulla quale lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, è chiamato ad esprimersi.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal rendere un orientamento in termini generali.


Ciò posto, occorre, anzitutto distinguere fra le varie categorie di rapporti di dipendenza o di utilizzazione.

Per quanto riguarda i soggetti già impegnati in attività socialmente utili per i quali è prevista, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 2 agosto 2005, una prossima stabilizzazione mediante la stipula con contratti quinquennali previsti dall'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, ovvero l'elevazione dell'orario settimanale di contratti già stipulati in base agli articoli 11 e 12 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, occorre distinguere partitamente le due ipotesi.

Con riferimento alla seconda di esse, va ricordato che l'art. 12, secondo comma, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, previde che per la realizzazione di progetti di utilità collettiva gli enti promotori potessero utilizzare, mediante contratti di diritto privato e/o a tempo parziale, i lavoratori inseriti nelle graduatorie provinciali.

L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, poi, dispose che tali contratti di diritto privato venissero finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, e che, di conseguenza, per l'attivazione di tali contratti non fosse necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità di collettiva.

In un primo momento si è ritenuto che i rapporti con i lavoratori socialmente utili, derivanti da contratti di utilizzazione stipulati dalla pubblica amministrazione, ancorchè di diritto privato, rientrassero pur sempre tra i rapporti di lavoro di cui al d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165 (v. in tal senso il parere dello Scrivente n. 238 del 2002 reso a codesto Dipartimento con nota n. 20120 del 2002).

Tuttavia la Corte di Cassazione, a sezioni unite, recentemente ha chiarito che la natura giuridica dei rapporti con i lavoratori socialmente utili non è di lavoro subordinato costituendo "un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 della Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi conseguenziali diritti" (Cassazione, SS.UU. civili, sent. 22 febbraio 2005, n. 3508).

E il Dipartimento della funzione pubblica, con il successivo parere n. 206/05 del 9 marzo 2005, ha ribadito il concetto specificando che "A differenza del contratto di lavoro subordinato di natura sinallagmatica tra datore di lavoro e lavoratore, il contratto LSU è un negozio di tipo trilaterale in quanto essendo questa tipologia di contratto di natura previdenziale il lavoratore percepisce due emolumenti, uno dall'ente utilizzatore e l'altro dal Fondo alimentato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Nè la suddetta natura viene meno per la circostanza che i contratti di cui è questione hanno assunto, per effetto delle disposizioni dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, la connotazione di misure di fuoriuscita, dato che tendono solo alla stabilizzazione, ma non la realizzano ancora in pieno, com'è confermato dalla circostanza che l'art. 41 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, estende anche ai lavoratori titolari dei contratti a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 85/1995, la possibilità di beneficiare di alcune delle misure di fuoriuscita previste dall'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21; mentre, d'altro canto, il finanziamento di tali contratti resta ancora a carico delle risorse finanziarie destinate ai lavoratori socialmente utili.

In tale ottica, d'altronde, sembra che si sia orientato l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la circolare n. 39/2004/AG del 19 febbraio 2004, prot. 850/Serv. V LSU che ha rilevato la diversa natura "dei contratti di diritto privato che il legislatore ha previsto con la disciplina in oggetto recata [art. 25 l.r. 29 dicembre 2003, n. 21] da quelli normati dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85".

Pertanto tali contratti non realizzano un rapporto di lavoro pubblicistico alle dipendenze della pubblica amministrazione, con la conseguenza che i rapporti contributivo-previdenziali che codesto Dipartimento ha intrattenuto con l'INPS dovranno proseguire anche in dipendenza della modifica -consistente nell'elevazione a 36 ore lavorative settimanali- dei rapporti instaurati dall'Amministrazione regionale a termini degli articoli 11 e 12 della l.r. 21 dicembre 1985, n. 85, come prefigurato nella nota 1 agosto 2005/3424/Serv. V dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, allegata alla delibera della Giunta regionale n. 369 del 2 agosto 2005.


Per quanto attiene, poi, ai contratti quinquennali di diritto privato previsti dall'art. 25, comma 1, lett. b), della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, gli stessi -di contro- costituiscono pienamente "misure di fuoriuscita" dal bacino dei lavoratori socialmente utili.

Tuttavia la previsione letterale della disposizione, che si riferisce a "contratti quinquennali di diritto privato" e la specifica finalità della stessa, correlata essenzialmente all'attuazione della fuoriuscita, induce a ritenere, ancora, che detti contratti non realizzino pienamente un rapporto di lavoro pubblicistico, ancorchè a tempo determinato.

In tale ottica il Dipartimento della funzione pubblica, con parere 17 febbraio 2005, reso ad un comune siciliano che intendeva attribuire a lavoratori da contrattualizzare ex art. 25 l.r. 21/2003 funzioni corrispondenti a profili professionali previsti dal proprio organico, ha ritenuto che nella specie si è in presenza "di contratti a termine di diritto privato (e non pubblico)" e che l'incarico affidato a tali soggetti è "un incarico di natura privatistica a tempo determinato".

Anche per tali soggetti, dunque, i rapporti contributivo-previdenziali andrebbero intrattenuti con l'INPS.

Per altri soggetti "esterni" che, in base a disposizioni legislative che ne hanno autorizzato l'assunzione diretta, abbiano stipulato contratti con la pubblica amministrazione che comportino un'attività a favore della stessa, occorre distinguere a seconda che si tratti di contratti di lavoro, ancorchè a tempo determinato (componenti di uffici di diretta collaborazione, dirigenti generali individuati ex art. 9 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10) ovvero contratti di assunzione di incarico nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 7, ultimo comma, d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165).

Nel primo caso si è in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro (pubblicistico) alle dipendenze di una pubblica amministrazione, che comporta la possibilità e l'obbligo di assumere e svolgere funzioni pubblicistiche proprie dell'amministrazione (v. in proposito il citato parere del Dipartimento della funzione pubblica, del 17 febbraio 2005).

I rapporti contributivi correlati a tali rapporti di lavoro, pertanto, andrebbero intrattenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, a termini dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Ove, invece, si sia in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, occorre distinguere, ancora, se il collaboratore sia o meno professionista (con partita IVA ed obbligo della relativa fatturazione).

Nella prima delle testè cennate ipotesi i rapporti contributivi con la specifica cassa di previdenza (ovvero con la gestione separata dei professionisti senza cassa istituita presso l'INPS ex commi 26 e seguenti dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335) restano intrattenuti tra la cassa specifica ed il professionista (che potrà esporre ed addebitare in fattura la percentuale di rivalsa contributiva prevista nei vari casi).

Nella seconda ipotesi, invece, i versamenti alla gestione separata dell'INPS, a termini dei commi 26 e seguenti dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono effettuati dal committente.



3. In ordine al secondo quesito posto, e cioè se il rinvio al testo unico sulle imposte dei redditi, contenuto nell'art. 1, comma 9, della l. 335/1995, ai fini della determinazione della base contributiva, determini l'assoggettamento a contribuzione previdenziale anche delle somme (gettoni di presenza o indennità di carica) corrisposte a soggetti non legati da un rapporto d'impiego con l'amministrazione, e fiscalmente considerate come redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente ex art. 52 del DPR 917/1986, si osserva quanto segue.

Il comma 9 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che "Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni".

L'art. 12 della legge 153/1969 (da ultimo sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), richiamato in tale disposizione, sostituisce gli artt. 1 e 2, D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (relativo a contributi per assegni familiari), e l'art. 29 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (relativo a contributi per per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Tali disposizioni, ai fini contributivi previsti dai predetti DD.PP.RR., stabiliscono che i redditi di lavoro dipendente sono quelli di cui all'articolo 46 (oggi art. 49), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento, e che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 (oggi art. 51) del medesimo testo unico.

Con tale rinvio, in buona sostanza, si è disposto che per i lavoratori dipendenti, la base contributiva per il sistema pensionistico obbligatorio va determinata con riferimento a ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto il rinvio di cui è questione (art. 9 l. 335/1995) non riguarda i redditi assimilati, a fini delle imposte sui redditi, a quelli di lavoro dipendente dagli articoli 50 e 52 (già 47 e 48 bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi).

Per le erogazioni cui codesto Dipartimento ha avuto riguardo nella richiesta di parere (gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni ed indennità di carica, corrisposti a non dipendenti), va, tuttavia, tenuto presente che le stesse sono correlate allo svolgimento di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v., in proposito, l'art. 50, comma 1, lett. c bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Pertanto per le stesse vale quanto sopra riferito, con riguardo alla prima delle questioni sottoposte allo Scrivente.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Copia del presente parere è trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Amministrazione regionale del lavoro, competente nella materia de qua.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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