Pos. I Prot. _______ /294.05.11
OGGETTO: Energie e carburanti - Problematiche afferenti rinnovi di concessioni.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria

PALERMO



1. Con nota 28 ottobre 2005, n. 4681 di codesto Dipartimento- Uffici distaccati di Catania -Ufficio carburanti si rappresenta che una ditta titolare di concessione per l'esercizio di un deposito di oli minerali e carburanti ad uso commerciale ha chiesto il rinnovo della concessione "per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di carburante".
Riferisce altresì codesto Assessorato che in sede di istruttoria dell'istanza in questione sono sorte perplessità circa le "modalità di rilascio" del richiesto provvedimento di rinnovo.
Premessa una ricostruzione storica dei provvedimenti rilasciati da codesta Amministrazione relativi alla concessione in esame ed evidenziato altresì che nel corso degli anni le ditte interessate "direttamente o in qualità di comodatari" hanno gestito, "di fatto", un impianto di distribuzione di carburanti su strada, vengono posti i seguenti quesiti:
a) "se la concessione rilasciata con D.A. 669/86 e rinnovata con D.A. 273/96, debba intendersi rilasciata esclusivamente per la gestione di un deposito commerciale o anche per un Impianto Distribuzione Carburanti pubblico";
b) qualora la concessione de qua si riferisca esclusivamente alla gestione di un deposito commerciale, se l'eventuale decreto di rinnovo "debba prevedere anche l'esplicita diffida all'esercizio dell'IDC pubblico";
c) qualora invece la concessione de qua autorizzi l'esercizio di un deposito ad uso commerciale e altresì l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, se ai fini del rinnovo debbano essere rilasciati due distinti provvedimenti;
d) se l'eventuale decreto di rinnovo per l'impianto di distribuzione di carburanti debba essere preceduto da tutti i pareri previsti dalla vigente normativa per il rilascio della relativa concessione;
e) infine, se la ditta titolare della concessione debba procedere "alla regolarizzazione dell'eventuale mancato pagamento delle tasse di concessione governativa e per quale periodo".

2. Preliminarmente si precisa che l'esame e l'interpretazione di provvedimenti amministrativi, peraltro adottati da codesto Assessorato, esula dall'ambito dell'attività dello scrivente; pur tuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione finalizzata al buon andamento della pubblica amministrazione, non ci si esime dal rendere la richiesta consulenza.

3. In via generale si fa presente che per la giurisprudenza "i provvedimenti amministrativi hanno natura di atti formali ed essendo destinati ad incidere sulle posizioni giuridiche dei privati, presuppongono l'uso di una terminologia rigorosamente univoca; pertanto l'interpretazione delle espressioni usate è preminentemente letterale, in quanto questo tipo di interpretazione, per la sua accessibilità alla generalità dei destinatari, riduce il più possibile il rischio di interpretazioni difformi (e perciò di situazioni di incertezza), suscettibili di ripercuotersi negativamente sui comportamenti degli interessati" (TAR Sicilia, sez. Catania, 21 febbraio 1997, n. 573; Corte dei Conti, sez. contr., 13 dicembre 1991, n. 116); in particolare la giurisprudenza ha altresì precisato che i possibili dubbi sulla portata del provvedimento amministrativo devono essere risolti "secondo il criterio generale di interpretazione degli atti amministrativi, per cui occorre riconoscere al provvedimento il solo significato che conduca a risultati conformi all'ordinamento giuridico" (C.d.S., sez. V, 1 aprile 1996, n. 318; Cass. 2 marzo 1988, n. 2214).
Secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati il contenuto e gli effetti del provvedimento amministrativo dunque vanno individuati, anzitutto, alla stregua del criterio strettamente letterale; qualora permangano dubbi o incertezze -in ossequio al principio di legalità che costituisce fondamento dell'esercizio dell'attività amministrativa- il provvedimento amministrativo va interpretato tenendo presente ciò che secondo la legge sarebbe stato necessario disporre, pur se possa non rinvenirsi completa coerenza con quanto formalmente espresso.
Ciò detto, passando ora a considerare la fattispecie in questione, dall'esame dei provvedimenti adottati da codesto Assessorato e allegati alla richiesta di parere risulta che la concessione accordata (e successivamente più volte rinnovata e volturata) riguarda "l'esercizio di depositi di carburanti agricoli e nazionali" (D.A. 271/1975), di "un deposito di carburanti agricoli" (D.A. 669/1986), del "deposito di oli minerali e carburanti ad uso commerciale" (D.A. 273/1996; D.A. 2265/1998); pertanto, alla stregua del primo criterio ermeneutico sopra richiamato non sembra in dubbio che codesta Amministrazione, con i successivi provvedimenti adottati, ha inteso sempre autorizzare l'esercizio di un deposito pur se quest'ultimo è stato diversamente qualificato nel corso del tempo in relazione ai diversi prodotti contenuti.
La soluzione interpretativa accolta risulta confermata anche applicando l'altro criterio ermeneutico sopra indicato e cioè quello per cui la portata dell'atto amministrativo va individuata nel senso della conformità alla normativa in concreto applicata, anziché nel senso della difformità rispetto a questa.
Al riguardo va evidenziato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ("Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti"), il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti è subordinato alla previa autorizzazione del comune territorialmente competente; ora, poiché nelle premesse del citato D.A. 669/86 non risulta richiamato alcun provvedimento di autorizzazione comunale, deve conseguentemente escludersi che il predetto decreto assessoriale abbia autorizzato l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburante.
In altri termini, una diversa interpretazione alla stregua della quale si ritenga che i richiamati provvedimenti integrino una concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburante risulterebbe in contrasto con il principio di legalità e con il relativo canone ermeneutico sopra richiamato in forza del quale l'atto amministrativo va interpretato tenendo presente ciò che secondo legge sarebbe stato necessario disporre.
Peraltro deve altresì evidenziarsi che né la situazione di fatto, se pur consolidata nel tempo, di effettivo esercizio di un impianto di distribuzione di carburante, né la circostanza (risultante dalla richiesta di parere e dagli atti allegati) che la ditta titolare della concessione de qua abbia presentato istanza per la "scissione" del D.A. 669/86 in due provvedimenti autorizzativi rispettivamente per l'esercizio del deposito di carburanti agricoli e per l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti possono essere considerati elementi idonei a modificare il titolo giuridico in forza del quale è stato concessa la gestione del deposito di carburanti e oli minerali; ciò nel senso che l'esercizio "di fatto" di un impianto di distribuzione di carburanti a prescindere da un titolo formale di concessione non rileva giuridicamente.
Pertanto, circa i quesiti sub a) e b), alla luce delle osservazioni sopra formulate deve concludersi che la concessione di cui al D.A. 669/86 ed ai provvedimenti ad esso conseguenti riguarda esclusivamente l'esercizio di un deposito di carburanti e oli minerali; conseguentemente, al fine di ripristinare l'ordine giuridico violato, appare opportuno diffidare la medesima ditta dal continuare ad esercitare l'impianto di distribuzione di carburanti senza la concessione richiesta dall'art. 2, comma 1, della citata l.r. n. 97/1982.
La soluzione qui accolta circa la portata e il contenuto del D.A. 669/86 rende ovviamente superflua la trattazione dei quesiti sub c) e d).
Infine per quel che riguarda il quesito sub e), si fa presente che l'art. 39, punto 2, della tariffa sulle concessioni governative, approvata con D.M. 20 agosto 1992 (applicabile nell'ordinamento regionale in forza del rinvio statico contenuto nella legge regionale 24 agosto 1993, n. 24) prevede il pagamento della tassa in questione per il rilascio e per il rinnovo di concessioni relative ai depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti e carburanti; pertanto -considerato che, come risulta dalla richiesta di parere e dagli atti allegati, il rilascio del provvedimento concessorio deve considerarsi risalente al D.A. 531/1956- la ditta interessata dovrà provvedere al pagamento della predetta tassa di concessione governativa, qualora risulti che non abbia già provveduto, per il provvedimento di rinnovo della concessione de qua adottato con D.A. 273/1996 nonchè per l'eventuale provvedimento di rinnovo da adottarsi da parte di codesta Amministrazione.



Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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