Pos. III  Prot. N. 16581 / 290.11.05 



Oggetto: Spese per attività di consulenza e supporto al direttore dei lavori interno all'Amministrazione.




Allegati n...........................




Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale Territorio e Ambiente                          Palermo 







  1-Con la suindicata nota, di pari oggetto,codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente se sia corretto l'inserimento, operato da un Comune, nel quadro economico progettuale di un intervento finanziato a valere su una misura del P.O.R. della somma di trentanovemila euro per "spese per attività di consulenza e supporto " al direttore dei lavori interno all'Amministrazione. 
  La perplessità è sorta dalla circostanza che l'art.17 del D.P.R. n.554 del 1999 che prevede tale voce di spesa non contempla espressamente l'ipotesi che l'attività relativa sia prestata in favore del direttore lavori scelto tra i dipendenti della stazione appaltante.Al riguardo viene pure riferito quanto rappresentato dal Comune circa la minore spesa in tal modo realizzata complessivamente rispetto a quella che deriverebbe dall'affidamento della direzione lavori a professionista esterno. 


  2-Come evidenziato nella richiesta di parere le"spese per attività di consulenza e supporto" possono essere inserite nel quadro economico progettuale costituendo la voce relativa una tra quelle alle quali, per espressa previsione dell'art.17 del D.P.R.554 del 1999, recepito in Sicilia dalla l.r.7/2002, può essere destinato il fondo a disposizione della stazione appaltante. 

Pertanto anche per individuare le fasi nelle quali tali attività possono essere prestate e conseguentemente a favore di quali soggetti, bisogna reperire all'interno della vigente normativa in materia di lavori pubblici le disposizioni regolatrici.
Gli incarichi esterni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) sono previsti dall' art 7,c.5 del Testo coordinato della l.109 del 1994 con la l.r.7/2002 e succ.modifiche. Sono dunque sicuramente conferibili, quando alle esigenze di supporto al RUP l'Amministrazione non possa far fronte con il proprio organico, incarichi a soggetti esterni per attività da prestarsi, se necessario, anche nella fase di esecuzione dei lavori. Ma l' art. 17 del citato Testo coordinato disciplina l'effettuazione non solo di tali attività di supporto ma anche di tutte le attività libero professionali strumentali alla realizzazione dell'opera pubblica ivi compresi studi, rilievi e indagini connesse, attività queste peraltro già enucleate nel precedente art. 16 che al comma 7 stabilisce quali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. Inoltre né l'art.27 del Testo coordinato, che obbliga le amministrazioni aggiudicatici ad istituire l'ufficio di direzione lavori, costituito eventualmente anche da assistenti, né il D.P.R.554 del 1999 vietano di ricorrere all'esterno per tali figure.
Quindi , in base sia ai dati normativi che alla circostanza che il RUP può in certi casi coincidere con il progettista e il direttore dei lavori nonché alla luce della giurisprudenza che, anche di recente, ha giudicato legittime le consulenze esterne alla commissione di gara (Cons.St.,sez.IV.17-2-2004,n.631) si ritengono conferibili all'esterno anche incarichi di supporto e consulenza al Direttore dei Lavori nel caso di affidamento interno della direzione lavori.
Al riguardo utili indicazioni possono trarsi dalla determinazione n. 3/2004 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in ordine ai criteri organizzativi ammissibili nell'attività di progettazione svolta dagli uffici dell' amministrazione. Si noti come l'Autorità, posto l'accento sull'ingiustificato aggravio di spesa che si realizzerebbe con il richiedere che l'Amministrazione affidi tutta l'attività all'esterno ogni qualvolta vi sia necessità di apporti professionali non disponibili all'interno del proprio apparato, indichi la soluzione di costituire un gruppo,di progettazione, misto.
Dal pronunciamento dell'Autorità si evince che è essenziale che si tratti effettivamente di attività di supporto e di consulenza e che il conferimento dei relativi incarichi non costituisca un espediente per eludere obblighi che incombono sulla p.a. o su altri soggetti dell'appalto.
  L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non ritiene " conforme al disposto dell'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., prevedere ripartizioni delle funzioni e competenze dell'incarico di direzione dei lavori fra più soggetti, in quanto detta funzione richiede l'imputabilità ad un unico soggetto delle responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione stessa".(Deliberazione n. 256/2001).Sempre secondo l'Autorità " dall'esame delle norme contenute nell'art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., emerge che l'ufficio di Direzione lavori ed il Direttore dei lavori hanno ruoli e funzioni diversi, l'uno (l'Ufficio) che espleta attività strumentali finalizzate a consentire all'altro (il Direttore lavori) di realizzare i fini istituzionali cui è preposto; i componenti di detto Ufficio, non costituenti un organo collegiale, svolgono, pertanto, all'interno di un'unica unità organizzativa, un'attività qualificabile come incarico professionale"(determinazione n. 62/2001). 


   

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "Fons".    


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