Pos. III | Prot. N. 16581 / 290.11.05 |
Dipartimento regionale Territorio e Ambiente | Palermo |
1-Con la suindicata nota, di pari oggetto,codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente se sia corretto l'inserimento, operato da un Comune, nel quadro economico progettuale di un intervento finanziato a valere su una misura del P.O.R. della somma di trentanovemila euro per "spese per attività di consulenza e supporto " al direttore dei lavori interno all'Amministrazione. | |
La perplessità è sorta dalla circostanza che l'art.17 del D.P.R. n.554 del 1999 che prevede tale voce di spesa non contempla espressamente l'ipotesi che l'attività relativa sia prestata in favore del direttore lavori scelto tra i dipendenti della stazione appaltante.Al riguardo viene pure riferito quanto rappresentato dal Comune circa la minore spesa in tal modo realizzata complessivamente rispetto a quella che deriverebbe dall'affidamento della direzione lavori a professionista esterno. |
2-Come evidenziato nella richiesta di parere le"spese per attività di consulenza e supporto" possono essere inserite nel quadro economico progettuale costituendo la voce relativa una tra quelle alle quali, per espressa previsione dell'art.17 del D.P.R.554 del 1999, recepito in Sicilia dalla l.r.7/2002, può essere destinato il fondo a disposizione della stazione appaltante. |
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non ritiene " conforme al disposto dell'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., prevedere ripartizioni delle funzioni e competenze dell'incarico di direzione dei lavori fra più soggetti, in quanto detta funzione richiede l'imputabilità ad un unico soggetto delle responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione stessa".(Deliberazione n. 256/2001).Sempre secondo l'Autorità " dall'esame delle norme contenute nell'art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., emerge che l'ufficio di Direzione lavori ed il Direttore dei lavori hanno ruoli e funzioni diversi, l'uno (l'Ufficio) che espleta attività strumentali finalizzate a consentire all'altro (il Direttore lavori) di realizzare i fini istituzionali cui è preposto; i componenti di detto Ufficio, non costituenti un organo collegiale, svolgono, pertanto, all'interno di un'unica unità organizzativa, un'attività qualificabile come incarico professionale"(determinazione n. 62/2001). |