Pos.   3 Prot. N. 279.05.11 



Oggetto: Opere pubbliche - Porto di Riposto. - Difficoltà finanziarie dell'appaltatore.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento regionale lavori pubblici
                  PALERMO 


1 - Con nota 12-10-2005, n. 3289/UOB 14, codesto Dipartimento riferisce che l'Impresa IRA costruzioni spa, in associazione con la SILVA srl, è risultata aggiudicataria in data 13-01-2004 dell'appalto per la realizzazione del primo tratto dei lavori di prolungamento del molo foraneo del porto di Riposto. La stessa IRA costruzioni spa si è aggiudicata il 24-3-2005 anche l'appalto per il secondo tratto.
In relazione al primo tratto, il responsabile unico del procedimento ha comunicato che il cantiere risulta inattivo sia per l'astensione dei lavoratori che dei fornitori benché a fronte del pagamento del 50% del prezzo pattuito sia già stato realizzato il 70% dei lavori e che non è stato possibile provvedere alla validazione dell'ultimo stato di avanzamento atteso che lo stesso legale rappresentante dell'IRA costruzioni ha dichiarato di avere un debito nei confronti dell'INPS di tale entità da non poter essere coperto. Inoltre, nel corso di una riunione presso la Prefettura di Catania , alla quale ha partecipato lo stesso RUP il "Gruppo Nino Ferrari" di cui l'IRA costruzioni fa parte ha rappresentato le proprie difficoltà economiche confermate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che hanno richiesto, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. il pagamento diretto degli stipendi e degli oneri contributivi maturati e non corrisposti.

Il Responsabile del procedimento ha pertanto manifestato perplessità sia in merito alla possibilità di dar corso all'ultimazione dei lavori consegnati che alla possibilità di stipulare il contratto relativo ai lavori, aggiudicati, del secondo tratto.
Viene pertanto chiesto allo scrivente Ufficio di esprimere il proprio parere in ordine alle seguenti questioni.
a) Se per i lavori in corso sia possibile pagare i salari, così come richiesto dalla organizzazioni sindacali, anche in mancanza dei certificati di regolarità contributiva;
b) Se, per i lavori aggiudicati per il quali va ancora stipulato il relativo contratto possa procedersi alla revoca dell'aggiudicazione in considerazione del fatto che le ammesse difficoltà finanziarie dell'appaltatore refluiscono sulla validità delle giustificazioni dallo stesso formulate sulla propria offerta risultata superiore alla soglia di anomalia e individuate nelle seguenti circostanze:
- presenza di altri cantieri nello stesso luogo;
- proprietà di mezzi navali già ammortizzati;
- disponibilità economica propria.
2 - Sulla prima questione la Corte di Cassazione con sentenza della Sez. Lav.,. n. 3559 del 10-03-2001, ha affermato che "l'art. 1676 c.c., che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto", si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l/'art. 351 della legge n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore-datore di lavoro; ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della Pubblica Amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente. Cfr. pure Sez. I, sent. n. 4051 del 10-07-1984).
Il fatto che l'art. 357 della l. n. 2248/1865 fosse già stato abrogato dall'art. 231 del D.P.R. n. 554/199 non priva di validità il ragionamento della Corte che a tale norma fa riferimento per affermare la preesistenza nell'ordinamento del principio riproposto nella norma del codice . In tal senso sembra deporre il dato che tale azione sfugge anche al principio della concorsualità nel caso di fallimento dell'imprenditore restando solamente condizionata dalla persistenza del debito del committente e dalla disponibilità del corrispondente credito al momento della proposizione della domanda e trova giustificazione proprio nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento ed esecuzione dell'attività appaltata. (Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
E in linea con tale indirizzo l'art. 13 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ,prevede espressamente che " In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto."
Non sembra poi che sull'esercizio di tale azione possa incidere l'irregolare posizione contributiva dell'appaltatore (che, pure, sarebbe d'ostacolo alla liquidazione in suo favore delle somme maturate nei confronti dell'Amministrazione appaltante) in quanto i crediti per retribuzioni è assistito da privilegio mobiliare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2777 e 2751/bis del codice civile precede quelli degli enti previdenziali i quali, a loro volta, precedono nel privilegio immobiliare quelli dei lavoratori ai sensi della speciale disposizione di cui al D. lgs. C.P.S. n.1075 del 1947 (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 6428 del 06-12-1984, Banca Nazionale del Lavoro c. Fall. Soc. Compagnia).
Orbene, considerato che l' acquisizione dei certificati di regolarità contributiva si pone su un piano diverso da quello dell'accertamento del corrispettivo maturato dall'impresa e costituisce piuttosto condizione per la sua materiale liquidazione a garanzia dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, poiché sulle somme dovute dall'appaltante all'impresa esecutrice dei lavori il privilegio accordato ai dipendenti precede quello accordato ai crediti degli enti di previdenza non sembrano sussistere ostacoli a che le somme richieste dai dipendenti ai sensi dell'art. 1776 c.c. vengano versate agli stessi in via diretta.
Sul secondo quesito si premette che gli scarni elementi di fatto forniti non consentono una compiuta valutazione della vicenda contrattuale. Può tuttavia considerarsi, in linea di principio, che "l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà dell'amministrazione di concludere il contratto e della volontà del privato manifestata con l'offerta accertata migliore, non esclude la possibilità per l'amministrazione di procedere, con atto adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero alla non approvazione del relativo verbale (così, T.a.r. Sicilia , sez. II, 23-06-2003, n. 1050; cfr. altresì C. Stato, sez. V, 20-01-2004, n. 156; C. Stato, sez. VI, 15-03-2004, n. 1316).
Pertanto, alla luce dei fatti sopravvenuti e di eventuali accertamenti esperibili presso gli enti previdenziali anche alla stregua dell'art. 2 del D.L. 25-9-2002, n. 210 (convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della l. 22-11-2002, n. 266) dovrebbero riesaminarsi le giustificazioni fornite dall'impresa in ordine al ribasso offerto atteso che la pesante situazione debitoria non può ragionevolmente ritenersi improvvisamente sopravvenuta all'aggiudicazione che, pertanto, dovrebbe essere revocata con una motivazione che dia conto dell'interesse pubblico a non veder compromessa la realizzazione delle opere a fronte del consistente pericolo di una dichiarazione di insolvenza dell'aggiudicatario.
Va da sé che il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione debba essere preceduto da un preavviso dell'avvio del relativo procedimento (art. 8 l.r. n. 10/1991) e da una richiesta precisa di chiarimenti sullo stato di difficoltà economica già denunciato verbalmente (come riferisce il RUP) dallo stesso legale rappresentante dell'impresa.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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