Pos. I Prot. _______ /278.05.11

OGGETTO: Energie e carburanti - Impianto di distribuzione - Confisca - Rinnovabilità della concessione.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 4 ottobre 2005, n. 5289)
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con nota 15 maggio 2005 l'amministratore giudiziario di una ditta titolare di concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, a seguito della confisca definitiva del medesimo impianto, ha riproposto l'istanza di rinnovo della predetta concessione considerando che "è necessario tutelare l'attività di impresa dando seguito alle istanze prodotte".
Codesto Assessorato, pur condividendo "il principio della salvaguardia dell'attività", tuttavia ritiene che, nella fattispecie, il rinnovo della concessione sembra contrastare con la previsione di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, ai sensi del quale, tra l'altro, "la concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica ...".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo ed altresì "quali percorsi (es. vendita, asta, etc.) possano essere delineati al fine della salvaguardia dell'impianto".

2. Preliminarmente pare opportuno precisare che la nota 15 maggio 2005 citata in epigrafe ed allegata alla richiesta di parere, risulta in effetti datata due volte rispettivamente nell'intestazione (15 maggio 2005) ed in calce alla stessa (13/06/05); tuttavia, poiché nella medesima nota si fa riferimento espresso alla circostanza che il decreto di confisca definitivo "è stato notificato allo scrivente in data 10/06/05" deve ovviamente considerarsi solo la data apposta in calce e non quella indicata nell'intestazione che integrerebbe, dunque, un mero errore materiale. Ciò premesso, ai fini dell'esame della prima questione sottoposta allo scrivente -concernente la rinnovabilità della concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti sottoposto a confisca, tenuto conto del disposto dell'art. 16, comma 3, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745- trattasi anzitutto di accertare la sorte della concessione medesima a seguito dell'adozione del provvedimento ablativo, con particolare riferimento ai beni di natura aziendale quale risulta essere quello oggetto della fattispecie in esame.
Al riguardo, in via generale, si fa presente che, sebbene una parte della giurisprudenza configuri la confisca come modo di acquisto della proprietà a titolo originario da parte dello Stato, altra parte della giurisprudenza invece, soprattutto quella più recente, è dell'avviso che l'applicazione della confisca, quale misura di prevenzione di carattere patrimoniale, "determina la successione dello Stato a titolo particolare nella titolarità del bene" (cfr. Cass., sez. V, 19 novembre 2003; Cass., sez. un, 28 aprile 1999); se dunque la confisca, pur determinando il trasferimento in capo allo Stato della proprietà del bene, non incide sui diritti acquisiti sul bene stesso dai terzi prima dell'inizio del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione, deve conseguentemente ritenersi che anche i rapporti di concessione aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso il medesimo bene sopravvivono alla confisca e sono trasferiti di diritto in capo all'ente subentrante o meglio, in capo al soggetto (amministratore giudiziario) che agisce per conto dell'ente subentrante nella gestione del medesimo bene.
Tale soluzione trova conferma nella ratio della disciplina concernente la gestione e la destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali contenuta nella legge 31 maggio 1965, n. 575. Ed invero, scopo di tale sistema normativo è quello di predisporre strumenti efficaci per una migliore utilizzazione dei beni stessi, con l'obiettivo, in particolar modo per i beni di natura aziendale, di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla; in altri termini, finalità precipua della gestione dei beni aziendali confiscati è quella di proseguire, riattivare o riconvertire l'attività imprenditoriale e tale finalità sarebbe certamente vanificata qualora si accolga una soluzione diversa da quella sopra prospettata e si ritenga, in particolare, che i rapporti di concessione aventi ad oggetto l'esercizio di una attività di impresa attraverso il bene oggetto della misura di prevenzione, si estinguono a seguito della confisca del bene stesso.
Del resto va altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 2 - sexies, comma 1, della citata legge n. 575/1965, l'amministratore giudiziario nominato con il provvedimento che dispone già il sequestro dei beni sottratti al crimine, "ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati ..., anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni".
In particolare, qualora oggetto di confisca siano beni costituiti in azienda, fino a quando non viene formalmente attribuita ai medesimi beni una delle diverse finalità di cui all'art. 2 - undecies, comma 3, della richiamata legge n. 575/1965, l'amministratore giudiziario, sotto la direzione del giudice delegato, è chiamato a proseguire l'esercizio dell'impresa, ciò che determina la necessità di assicurare il proseguimento dei rapporti già instaurati ed aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate deve concludersi che, nella fattispecie, l'impianto di distribuzione di carburanti, a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca, è entrato a far parte del patrimonio dello Stato; conseguentemente la concessione per l'esercizio del medesimo impianto, integrando un presupposto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale sullo stesso bene, risulta anch'essa trasferita all'ente subentrante e per esso all'amministratore giudiziario che agisce per conto del predetto ente.
Così ricostruita la sorte del bene confiscato nonché del rapporto concessorio che qui rileva, vanno ora formulate le due seguenti considerazioni.
Anzitutto si osserva che legittimamente l'amministratore giudiziario, in quanto titolare della concessione de qua, in prossimità della scadenza della stessa, ha presentato l'istanza per il rinnovo; per conseguenza l'eventuale provvedimento di rinnovo da adottarsi da parte di codesta Amministrazione, semprecchè ovviamente sussistano tutte le condizioni e i presupposti richiesti dalla normativa interessata, va intestato al soggetto che agisce nella qualità di amministratore giudiziario del bene confiscato.
In secondo luogo appaiono superate le perplessità manifestate da codesto Assessorato circa la compatibilità del disposto di cui all'art. 16 comma 3, del d. l. n. 745/1970 con il rinnovo della concessione qui considerata; ed invero, ribadito che nella fattispecie la confisca ha determinato il trasferimento automatico del rapporto concessorio in capo all'amministratore giudiziario che agisce per conto dell'ente subentrante nella titolarità del bene, non può porsi in dubbio che lo stesso abbia sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica come richiesto dal richiamato art. 16, comma 3, del d.l. n. 745/1970; al riguardo è sufficiente evidenziare che ai sensi dell'art. 2 sexties, comma 3, della legge n. 575/1965 l'amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro è scelto tra soggetti iscritti nell'albo degli avvocati dei dottori commercialisti o dei ragionieri, nonché tra persone che pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati; qualora poi oggetto del sequestro siano beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.
Per quanto poi concerne il secondo quesito si osserva brevemente che nessun suggerimento può formulare lo scrivente circa la destinazione del bene in questione al fine della salvaguardia dell'impianto stesso, atteso che, sotto tale profilo, non rileva alcuna attività amministrativa di competenza di codesto Assessorato; a tal proposito si fa presente che la destinazione speciale dei beni aziendali confiscati va formalmente attribuita agli stessi secondo la procedura prevista dalla legge e in particolare dall'art. 2-undecies, commi 3 e 4, della legge n. 575/1965, ai sensi dei quali i beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, alla stregua dei criteri ivi previsti, all'affitto, alla vendita o alla liquidazione con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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