Pos. 4   Prot. N. 275.11.05 


Oggetto: Art.24 LR.30/00 - Rimborso spese legali ad amministratore ente locale.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento regionale
Servizio 2
Vigilanza e controllo EE.LL.
(rif.fgl. 07.10.05, n.4610)
P A L E R M O




1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla possibilità, prospettata da un comune, di rimborsare ad un amministratore comunale le spese legali sostenute in relazione ad un procedimento penale promosso nei suoi confronti nella suindicata qualità e conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena in Cassazione per una delle imputazioni contestategli e con la declaratoria di prescrizione in primo grado per l'altra imputazione, confermata in sede di appello. L'Amministrazione in indirizzo riferisce poi le perplessità dell'ente locale in ordine alla possibilità del rimborso per l'imputazione per la quale è intervenuta la prescrizione e, in ordine all'altra imputazione, per la quale è intervenuta l'assoluzione, evidenzia che il comune rileva come la stessa Cassazione, nella motivazione, abbia precisato che il comportamento dell'amministratore non è stato improntato, nella vicenda in questione, a principi di limpidità e trasparenza. Conclusivamente il Dipartimento in indirizzo, nel rappresentare le perplessità del comune, precisa che il difensore dell'amministratore ha prospettato, conformemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, la possibilità di rimborso della parcella per le sole spese riferibili all'assistenza prestata per il capo d'imputazione per il quale è stata formulata l'assoluzione mentre per quanto riguarda la prescrizione di uno dei capi d'imputazione contestati, questa non legittima un diniego di rimborso dell'intera parcella ma, tutt'al più, una riduzione proporzionale della parcella relativa ai primi due gradi del giudizio. Con il secondo dei fogli in riferimento è stata trasmessa la documentazione richiesta dallo Scrivente, necessaria per un compiuto esame della questione.

2. Preliminarmente occorre individuare l'ambito normativo al quale è riconducibile la fattispecie in esame. Le norme regionali che disciplinano la possibilità di rimborso delle spese legali sono l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145 che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità". La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede:
"1.L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
La ratio delle calendate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purchè sussista un suo diretto interesse in proposito.
Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso . È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore . In relazione al primo presupposto va sottolineato che la magistratura amministrativa ha precisato che è consentito all'Amministrazione di intervenire a difesa del proprio dipendente o amministratore quando sussista un suo diretto interesse in proposito, cioè tutte le volte in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente e sia in definitiva imputabile all'Ente stesso ( C.S. sez V, 22 dicembre 1993, n.1392 in Consiglio di Stato, 1993, I, 1631; C.S.. Comm.spec., 6 maggio 1996, n. 4, id., 1996, II, 960; C.S., sez.V, 14 aprile 2000, n.2242, id., 2000, I, 968).
Il succitato orientamento, confermato dalla magistratura contabile (C.d.C., sez. Reg.Puglia, 17 dicembre 1993, n.95) ha, altresì, ribadito, per quanto attiene al secondo dei due presupposti - totale assenza di responsabilità - la necessità che"l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria" e, cioè, con quelle di cui all'art. 530, co. I c.p.p.

3. Ai fini della soluzione del caso pratico prospettato da codesto Dipartimento si condivide l'orientamento del Ministero dell'Interno e del Consiglio di Stato, cui si fa cenno nella richiesta di parere,per quanto concerne l' esclusione della possibilità di rimborso della parcella per la parte che si riferisce al capo di imputazione per il quale è intervenuto il proscioglimento per prescrizione del reato. Per quanto attiene l'altro capo di imputazione per il quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste si osserva che, dall'esame della motivazione della sentenza, risulta (pag.8 ) che, "Resta che tra i due vi furono rapporti poco chiari e che il comportamento del pubblico amministratore non appare improntato a principi di limpidità e trasparenza; comunque difetta certamente la prova di un accordo corruttivo .... e della dazione del compenso così come delineato nel capo di imputazione". Dunque i giudici hanno formulato delle considerazioni in ordine alla violazione dei principi di correttezza e trasparenza che devono pervadere l'attività di ogni funzionario ed a maggior ragione di chi dell'amministrazione pubblica cittadina è il più alto rappresentante (cfr.sul punto: note di Massimo Perin a sentenza Corte dei Conti sez.giurisdizionale Veneto, 7 gennaio 2003, n.16) e tuttavia tali violazioni non hanno assunto rilevanza penale né amministrativa se i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste in quanto difetta la prova di un accordo corruttivo e della dazione del compenso così come delineato nel capo di imputazione. Tanto precisato in ordine agli elementi desumibili dall'intero corpo della sentenza si rileva che "l'annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità del nuovo giudizio, o perchè la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum , o perchè i provvedimenti conseguenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità" (Cass.10.2.1999, CED 214056).
Quanto al presupposto della riferibilità all'ente dell'attività in relazione alla quale è stata formulata l'imputazione risulta evidente dagli atti che il richiedente è stato sottoposto al procedimento penale per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli (C.Stato, sez.III, 28 luglio 1998, n.903/98); in relazione all'altro presupposto della totale assenza di responsabilità si osserva che la formula assolutoria "il fatto non sussiste" utilizzata dal giudice di legittimità e la valutazione in ordine alla mancanza della prova dell'accordo corruttivo esclude il conflitto di interessi ravvisato dai giudici di primo grado e d'appello e comporta il totale esonero da responsabilità oltre che di ordine penale ( art.530, co.1°,c.p.c.) anche di qualsiasi altra natura in quanto consta in maniera evidente che la materialità dell'ipotesi criminosa dell'accusa non è mai venuta in esistenza. Ciò si desume espressamente dalla previsione degli artt.652-654 c.p.p. per i quali la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste .
Ne deriva che al suindicato soggetto è applicabile la normativa regionale che prevede il rimborso delle spese legali limitatamente al capo d'imputazione sopra specificato.
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.
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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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