Pos. II   Prot. N. 14512 / 272.05.11 



Oggetto: Concorso a 97 posti di assistente tecnico restauratore bb.cc. - Titolo di studio.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale Beni Culturali

PALERMO




1 - Con nota n. 781 del 4 ottobre scorso, il servizio personale di codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla correttezza delle prescrizioni di un bando di concorso per posti di assistente tecnico restauratore che tra i requisiti di ammissione richiede, oltre al diploma di secondo grado, il possesso di un attestato o diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro, dall'Istituto centrale del restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni.
Viene, in particolare, riferito che in sede di valutazione delle istanze è stata sollevata "qualche perplessità circa la configurabilità giuridica di quest'ultimo requisito di accesso apparso ben presto molto selettivo". Ciò nella considerazione dell'elevato pregio di altri attestati di qualificazione professionale che, tuttavia, non rientrano tra quelli prescritti dal bando. A tal proposito viene evidenziato il caso della Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari che, pur essendo un soggetto giuridico privato, è stato istituito con legge della Regione Umbria ed annovera tra i soci fondatori anche enti pubblici.

2 - Come già rilevato in occasione di una precedente consultazione resa a codesto Dipartimento relativamente ad un concorso per posti di architetto ( ns. nota 9509/154 del 7 luglio 2005 ), la legittimità della prescrizione del bando va verificata alla luce della vigente normativa di riferimento.
L'art. 18 della l.r. 7 novembre 1980 n. 116 elenca, al comma 3 lett. a), i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico restauratore: possesso di diploma di scuola media di secondo grado nonché" dell'attestato o diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni".
La tassatività di detta elencazione non lascia spazio per una valutazione della valenza di ogni altro titolo di studio o formativo. L'indicazione di specifici ( quanto alla loro provenienza ) titoli di studio importa la presunzione della loro adeguatezza alle mansioni relative alla qualifica da rivestire. La scelta così operata dal legislatore non consente la dimostrazione "aliunde" delle conoscenze presumibilmente necessarie a tal fine.
Quanto alla Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari, non può che confermarsi quanto rilevato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere : si tratta di "ente rientrante strictu sensu nell'ambito della ..soggettività giuridica di tipo privato". Il riferimento alla fonte (legislativa) della sua istituzione e la presenza della Regione e dello Stato tra i soci fondatori non consentono la sua configurazione come istituto specializzato dello Stato o della Regione.
La sopra riportata disposizione dell'art. 18 della l.r. 116/80 è da ritenersi vincolante per la prescrizione dei requisiti necessari per l'accesso alla qualifica in parola. Pertanto - rebus sic stantibus - si ritiene la legittimità e la necessità delle statuizioni del bando di concorso in tal senso.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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