Pos. 3  Prot. N. 268.11.05 



Oggetto: Collaudo di lavori di rifacimento rete fognante nel Comune di xxx. Quesito.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente

PALERMO




1.Con la nota n. 58698 del 28 settembre 2005, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione ad un collaudo per lavori di rifacimento della rete fognante nel Comune di xxx.
Si rappresenta che con D.A. n. 855 del 18.09.1990 codesto Assessorato ha inserito il Comune in questione nel programma di contributi ex art. 52 l.r. 27/86 per l'importo di £. 1.800.000.000 per la realizzazione della rete fognante.
Il Comune, con tale importo, ha realizzato il I tratto I lotto dell'opera prevista poiché il progetto, che ammontava a £ 1.900.000.000, non ha trovato intera copertura finanziaria. Successivamente con D.A. 333 del 16.05.1995 il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento per £. 485.998.910 ( I tratto, II lotto).
Nel medesimo periodo ( tra il 1990 ed il 1995) il Comune ha presentato un nuovo progetto per il secondo tratto delle opere, poi ammesso a finanziamento con D.A. n. 332 del 16.05.1995 per l'importo di £. 2.377.604.953.
Con nota Assessoriale n. 494 del 06.08.1991 Il collaudo delle opere suindicate è stato affidato ad un'unica Commissione. Nel medesimo provvedimento si fa riferimento ad un progetto di importo di £ 2.900.000.000 mentre effettivamente si realizzavano lavori, (appaltati con due contratti diversi), il cui importo complessivo era di £ 4.300.000.000.
Precisa comunque codesto Dipartimento che la Commissione ha partecipato alle varie fasi del collaudo per l'intera opera.
Ciò posto, per consentire all'Ispettorato Tecnico Regionale dell'Assessorato LL.PP, di apporre il visto di congruità sulle parcelle relative all'incarico della commissione " lo Scrivente Assessorato...dovrebbe proporre all'ON.le Assessore di estendere in sanatoria " ora per allora" l'incarico di collaudo alla suddetta commissione per l'intera opera, oggi completata in toto".

2.Il collaudo ha per fine l'accertamento della conformità dell'opera eseguita alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte e si svolge secondo uno schema previsto dalla legge. "Non si tratta, comunque, di procedimento amministrativo in senso tecnico, poiché attiene ad un'attività disciplinata dal diritto privato. Solo la parte finale e conclusiva di esso, cioè l'approvazione da parte dell'amministrazione, è una dichiarazione di volontà che si forma secondo il diritto pubblico. Soltanto per quest'ultima parte può parlarsi di procedimento amministrativo. (Cianflone, "L'appalto di opere pubbliche", 1999)".
Per quanto concerne i rapporti tra collaudatore e pubblica amministrazione conferente l'incarico, la giurisprudenza ha chiarito che "l'incarico di componente di una commissione di collaudo ... deve essere considerato quale incarico professionale di prestazione d'opera disciplinato, per quanto attiene ai profili intersoggettivi intercorrenti tra l'Amministrazione e l'incaricato, dalla normativa privatistica" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 novembre 1994
1994,n. 184 su Giurispr. Amm. Sicil, n. 4/94, p. 793)
Giova a questo punto ricordare che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dagli articoli 2230 e segg. del Codice Civile, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.

A proposito della fattispecie in esame lo scrivente Ufficio non può che limitarsi a rilevare che essa non pone particolari problematiche interpretative, essendo chiara la volontà dell'Amministrazione - sussumibile dalla nota n. 494 del 6.08.1991 ( acquisita per le vie brevi) con la quale viene affidato l'incarico di collaudo - di attribuire quest'ultimo per l'intera opera di rifacimento della rete fognante.
Tale superiore intendimento è coerente con il fondamentale principio di continuità dell'azione amministrativa - che sarebbe venuto meno nel caso si fosse affidato l'incarico di collaudo per due tratti della stessa opera a due commissioni diverse- ma si desume altresì dalla circostanza che codesto Dipartimento, dando atto dell'imprecisa formulazione dell'incarico originario, e sottolinenando che la commissione ha di fatto svolto tutte le attività inerenti le varie fasi del collaudo per l'intera opera, voglia procedere "alla sanatoria ora per allora dell'incarico di collaudo".
Ed invero, nel caso in esame, l'importo indicato nella lettera di incarico avrebbe dovuto ammontare a £ 4.300.000.000 corrispondente alla somma dell'importo del primo tratto dell'opera (£ 1.400.000.000), con il secondo tratto ( £ 2.400.000.000). In realtà si fa riferimento ad un importo differente (£ 2.900.000.000) che non corrisponde neppure ai singoli tratti dell'opera medesima.
Ciò premesso il percorso giuridico da seguire più che quello della sanatoria, suggerito da codesto Dipartimento, è, ad avviso dello Scrivente, quello della rettifica dell'importo indicato nella lettera di incarico di nomina della commissione di collaudo.
In definitiva, nella fattispecie in esame, posto che l'incarico di collaudo ha natura di proposta contrattuale -il cui oggetto è il conferimento dell'incarico cui segue l'accettazione del professionista- l'Amministrazione applicando la disciplina codicistica potrà fare luogo alla procedura individuata dall'art. 1430 del c.c procedendo alla rettifica dell'errore di calcolo con riferimento all' importo dell'opera effettivamente collaudata.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale