Pos. I Prot. 261.2005.11


OGGETTO: Impiego pubblico.- Dirigenza.- Riorganizzazione di strutture.- Refluenze sull'incarico già conferito.

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE ASSESSORE PER LA SANITA'
(Rif. nota n. 2972 del 21 settembre 2005)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
PRESIDENTE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, premesso che l'art. 5, comma 3, della l.r. 19 maggio 2005, n. 5, ha disposto una (parziale) riorganizzazione dell'Assessorato regionale della sanità, sostituendo il "Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica", con il "Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario" ed il "Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario" - che conseguentemente ne assorbono, ripartitamente, le già ascritte competenze - si rassegna che la Giunta regionale ha disposto (cfr. deliberazione n. 361 del 2 agosto 2005) il conferimento dell'incarico di Dirigente generale del primo degli istituiti Dipartimenti ad un Dirigente di prima fascia, già incaricato della direzione di altro Dipartimento dell'Amministrazione regionale di cui contestualmente si dispone la cessazione, ed ha deliberato (cfr. deliberazione n. 239 del 10 giugno 2005 corretta con la successiva n. 309 del 29 giugno 2005) la "prosecuzione dell'incarico, riferito al II Dipartimento al ... Dirigente generale del Dipartimento esistente prima della riforma".
Rappresentato che le competenze assegnate al Dirigente generale così preposto al Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario, sono, conseguentemente, più contenute rispetto a quelle originarie, e che dalla lettura del decreto presidenziale di conferimento di detto incarico più che la prosecuzione, con ovvia rivisitazione degli obiettivi, del rapporto contrattuale già esistente "pare emergere il conferimento di un nuovo incarico", si chiede l'avviso dello scrivente circa la "natura dell'incarico così attribuito e se lo stesso presuppone un nuovo rapporto contrattuale i cui contenuti dovranno essere determinati dalla Giunta regionale, così come previsto dalla delibera n. 420 del 23 dicembre 2003".
Laddove si ritenesse di attribuire al citato decreto presidenziale natura meramente esecutiva delle presupposte deliberazioni di Giunta aventi riferimento ad una prosecuzione dell'incarico, si chiede poi l'avviso di questo Ufficio "sulla necessità di operare una mera revisione degli obiettivi del contratto e se conseguenzialmente intervenire anche sull'aspetto economico dello stesso", nonché "in merito alla corretta interpretazione da attribuire alla durata del rapporto contrattuale" e se in particolare possa considerarsi corretto ritenere che lo stesso abbia scadenza 31 dicembre 2006 "nonostante la espressa durata di 2 anni a decorrere dal 2 febbraio 2004".

2.- La soluzione della complessa problematica proposta va ricercata nella disciplina legislativa e contrattuale vigente, tenendo conto in particolare che, sul piano individuale - in conformità al disposto di cui all'art. 9, comma 3, della l.r. 10/2000, secondo cui "per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata" - il rapporto di lavoro di cui è discorso trova fondamento non soltanto nel provvedimento di conferimento dell'originario incarico e negli ulteriori atti che sul medesimo, anche indirettamente, incidono, ma anche, e specificamente, nel contratto individuale all'uopo stipulato.
A prescindere quindi dall'interpretazione di quanto letteralmente disposto dalle delibere di Giunta assunte a seguito della modifica delle strutture dipartimentali dell'Assessorato regionale della sanità e dei decreti presidenziali di esecuzione di quanto determinato in sede collegiale, va in via preliminare accertato in che termini e con quali conseguenze siano legittimamente modificabili l'oggetto, gli obiettivi ed il trattamento economico dell'incarico dirigenziale a suo tempo conferito.
Allo scopo - atteso peraltro il contenuto dello stipulato contratto, che, per quanto non previsto, rinvia alle disposizioni civilistiche, alla determinazione della Giunta regionale n. 326/2000 relativa alle linee guida per l'attuazione della l.r. 10/2000, ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Regione - va rilevato, in via generale che la modifica dell'incarico dirigenziale concordato "non può aver luogo sino alla scadenza se non per mutamenti consensuali, ovvero per volontà unilaterale dell'amministrazione in ipotesi legittimanti la revoca, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, per ragioni subiettive, ricollegate al rendimento o all'inosservanza di direttive, oppure per ragioni obiettive, di natura organizzativa e produttiva" (cfr. Tribunale di Venezia, 8 giugno 2000, in Foro italiano, 2001, I, 719).
Osserva poi il Tribunale di Venezia nella pronuncia citata che la posizione soggettiva azionabile nell'ipotesi di violazioni di siffatto principio, ancorchè in presenza di atti amministrativi presupposti, è qualificabile come diritto soggettivo perfetto nascente dal già concluso contratto di conferimento dell'incarico.
Va a tal proposito rilevato che l'impossibilità di modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo prima della sua scadenza naturale, quale corollario dell'autonomia privata che esclude la possibilità di disporre della sfera giuridica altrui (cfr. Bianca, Il contratto, Giuffrè), discende dalla scelta legislativa - effettuata in sintonia con la ratio sottesa alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego - di utilizzare il contratto come strumento di regolazione dei rapporti tra datore di lavoro pubblico e dirigenza.
Fatta salva dunque la possibilità di accedere ad una modifica consensuale dei termini contrattuali, o finanche ad una risoluzione consensuale del rapporto, e richiamata, per completezza la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico, "con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati" allorché siano accertati i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi (cfr. art. 10, comma 3, l.r. 10/2000), si rileva che per espressa previsione del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, ed a cui in via residuale rinvia il contratto individuale di lavoro in esame, è possibile procedere altresì alla "revoca anticipata rispetto alla scadenza ... per motivate ragioni organizzative e gestionali" (cfr. art. 34, comma 8).
Ora, essendo palese che nella fattispecie si è verificata, per espressa previsione legislativa, una modifica dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale tale da costituire concreta ipotesi per l'applicazione della indicata revoca, va ritenuto che la già richiamata disposizione del contratto collettivo (art. 34, comma 8) statuisce che "per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, ultimo capoverso, del presente contratto collettivo regionale di lavoro".
E la richiamata previsione (art. 13, comma 4) sancisce che "nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente".
Dunque, considerato altresì che ai sensi dello stesso comma, "per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito", ne consegue che modifiche del trattamento economico possono legittimamente essere assunte entro detti limiti.

Al fine di individuare l'importo su cui intervenire rilevante appare poi considerare che nella fattispecie l'ammontare del trattamento economico - ed in particolare di quello accessorio, di posizione e di risultato - contrattualmente definito sulla base di una previa, conforme, determinazione della Giunta regionale, non appare correlato semplicemente, così come previsto dall'art. 13, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, "al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione", o, in altri termini, alla particolare valenza degli obiettivi connessi all'incarico assegnato, ma risulta definito in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cui espressamente e dinamicamente rinvia, al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali generali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'art. 9, comma 8, della già citata l.r. 10/2000) in considerazione "della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali".
In altri termini il trattamento economico complessivo attribuito non risponde soltanto ad un oggettivo sinallagma con le funzioni attribuite e le responsabilità ascritte, ma derogando, in ragione della eccezionalità del previsto ricorso a professionalità esterne, alle regole generali dettate in materia di retribuzione degli incarichi dirigenziali, ricomprende una peculiare indennità che trova la sua giustificazione soltanto nella peculiare condizione di estraneità rispetto all'amministrazione che conferisce l'incarico.

Per quanto attiene poi alla natura dell'incarico attribuito con D.P. n. 3202 del 2 agosto 2005 - se cioè esso configuri una prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con le modifiche del caso, ovvero determini l'insorgere di un rapporto contrattuale assolutamente nuovo, da connotare in tutti i suoi elementi ed in particolare nell'oggetto, negli obiettivi e nella durata - si ritiene, alla luce del contenuto dell'atto in esame e di quelli dallo stesso presupposti, di dovere sostenere la tesi della prosecuzione dell'incarico.
Ed invero, sotto il profilo letterale già nelle premesse del decreto presidenziale, richiamate peraltro nel dispositivo dello stesso, espressamente si dà conto della disposta "prosecuzione dell'incarico".
Inoltre riguardando organicamente gli atti che contribuiscono al procedimento e che sono presupposto imprescindibile e fondante del provvedimento presidenziale - avente peraltro il preciso scopo, in esecuzione di una apposita delibera di Giunta, di procedere alla mera correzione e rettifica di quanto erroneamente disposto nel precedente D.P. n. 2745 del 21 giugno 2005 in dipendenza di quanto ugualmente "erroneamente scritto nella deliberazione n. 239/2005" - emerge la volontà di procedere alla sola modifica in ordine alla preposizione ad una struttura di massima dimensione, e cioè ad una innovazione parziale del contratto in essere e non ad un integralmente nuovo conferimento di incarico che andrebbe peraltro soggetto ad un termine di scadenza autonomo.

In ordine infine al quesito relativo all'individuazione del termine di scadenza del contratto dirigenziale in esame, si osserva che nessuna incertezza è data in proposito.
Ed invero la clausola contrattuale secondo cui "il presente contratto ha la validità di anni due a decorrere dalla data del 2 febbraio 2004 (n.d.r.: data della stipula) e fino al 31 dicembre 2006 ed è rinnovabile" appare coerente con le prescrizioni di massima e le direttive formulate dalla Giunta regionale sin con la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 - puntualmente richiamata, peraltro, nelle premesse del contratto individuale di lavoro in discorso, nonché del correlato decreto assessoriale di approvazione - che, ritenendo opportuno, in via generale e per evidenti ragioni di razionalità nella assegnazione delle risorse e degli obiettivi, fissare un termine finale di ciascun incarico dirigenziale generale in coincidenza con la fine di un anno finanziario espressamente chiarisce che "la durata degli incarichi decorre dal momento dell'attribuzione e cessa il 31 dicembre dell'ultimo anno".

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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