Pos. 3   Prot. N. 258.11.05  



Oggetto: Ricorso gerarchico ex art. 7 l.r. 10/2000. Atti dei dirigenti di servizio. Definitività.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO







1.Con la nota n. 56842 del 20 settembre 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere
di questo Ufficio sulla questione qui rappresentata.
A seguito del rilascio da parte dello Scrivente del parere prot. n. 11943/238.05.11, codesto Dipartimento, con D.D.G. n. 720 del 09.09.2005, ha accolto il ricorso gerarchico proposto dall'interessato e, conseguentemente,annullato il decreto del Dirigente del Servizio xx n. 673 del 10.08.2005.
Il dirigente del servizio 3 ha chiesto, di contro, il ritiro in autotutela del suddetto DDG 720/2005 sostenendo la nullità dello stesso, " in quanto il riscorso non avrebbe potuto essere presentato per via gerarchica bensì al TAR o, in via alternativa, per via straordinaria al Presidente della Regione, trattandosi di provvedimento finale".
A conferma di tale affermazione viene citata una nota dell'Ufficio Scrivente che su un D.R.S emesso dallo stesso Servizio (competente per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88) avrebbe chiesto le controdeduzioni sul ricorso straordinario proposto dal Comune di Termini Imerese per il successivo inoltro al CGA .


2. Ai fini della soluzione del quesito proposto, sembra opportuno esaminare l'istituto della definitività degli atti dirigenziali.
La norma dalla quale occorre trarre spunto è senz'altro quella prevista dall'art. 7 lettera m) della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 secondo cui " I dirigenti di struttura di massima dimensione... decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
Tale disposizione sembra confermare la sussistenza di un rapporto in termini, se non di gerarchia, quanto meno di sovraordinazione (Cfr. Caringella "Corso di diritto amministrativo" Giuffrè, 2004) tra i due livelli funzionali di dirigenti.
Ora, premesso che per "definitivi" si intendono gli atti che costituiscono la definitiva manifestazione di volontà della PA in un certo settore, la dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tre ipotesi di definitività:1) definitività espressa, quella derivante dal dettato normativo; 2) definitività implicita che si sostanzia allorquando il soggetto o l'organizzazione che hanno adottato l'atto, pur non essendo al vertice dell'amministrazione, in base all'esame complessivo della disciplina di legge, sono dotati del potere di esplicitare in maniera definitiva la volontà dell'amministrazione; 3) la definitività soggettiva che deriva dall'assenza di un organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha adottato l'atto.
A questo punto ci si deve chiedere quali atti dirigenziali possano considerarsi non definitivi e, come tali, potenzialmente suscettibili di ricorso gerarchico o meno.
Esulano dall'applicazione dell'art. 7, lettera m), l.r. 10/2000, sia gli atti dei dirigenti in posizione apicale in quanto definitivi (art. 7, comma 3, l.r. 10/2000), sia quelli dichiarati tali dalla legge.
Pertanto restano sottoposti alla disciplina dell'impugnazione in via gerarchica gli atti dei dirigenti che non sono in posizione apicale.
Un' ipotesi particolare riguarda gli atti adottati dai dirigenti su delega del dirigente di livello apicale.
Al riguardo il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con pareri n. 462 e 463 del 1999, si è espresso nel senso di escludere la definitività degli atti emessi dal dirigente con delega di funzioni.
Ed invero la delega conferita dal dirigente generale al dirigente per l'emanazione di atti rientranti nell'attribuzioni dell'ufficio al quale il dirigente è preposto, ha carattere necessitato nel senso che il dirigente generale deve attribuire al dirigente il potere di compiere gli atti compresi nelle competenze dell'ufficio che è chiamato a dirigere.
D' altra parte l'art. 8, lettera b) della l.r. 10/2000 prevede tra le funzioni dirigenziali proprio il compimento di atti e provvedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle gestioni affidate dai dirigenti di massima struttura e tali attribuzioni possono essere derogate solo ad opera di specifiche disposizioni legislative, ai sensi dell'art.2, comma 3, l.r. 10/2000.
Diversa appare la situazione nel caso in cui l'atto è stato emesso su delega di firma.
Premesso che tale istituto si configura nel caso in cui il delegato riceve dal delegante l'incarico di formare atti in sua vece o rappresentanza, "la considerazione centrale da fare è che l'atto emesso in tale ipotesi tiene luogo, secondo i principi generale in tema di rappresentanza, di un atto del delegante e perciò va assimilato, quanto a valore a quello. In altri termini è come se l'atto fosse emesso dal delegante" ( Consiglio di Stato, parere n. 462/99)
Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare, quindi, che l'atto emesso dal dirigente su delega di firma da parte del dirigente generale non è suscettibile di ricorso gerarchico in quanto definitivo alla stessa stregua degli atti emessi da quest'ultimo.
Ciò posto per la soluzione del quesito proposto è necessario verificare ( ciò che non è compito dell'Ufficio Scrivente) se il provvedimento è stato emesso dal dirigente nell'esercizio di una competenza propria ovvero derivata dal dirigente generale in virtù di una delega di firma. Solo in questa ipotesi, si ribadisce, potrebbe escludersi la possibilità di un'impugnativa in via gerarchica.
Per quel che riguarda poi l'affermazione di cui alla citata nota n.1007/05 del Servizio xxx secondo cui l'Ufficio Scrivente avrebbe chiesto al medesimo Servizio di fornire le controdeduzioni su un ricorso straordinario avverso provvedimento concernente materia analoga (emissioni in atmosfera) - da cui si desumerebbe l'implicita ammissione dello Scrivente sulla natura definitiva dei provvedimenti aventi tale natura- si osserva agevolmente che tale richiesta attiene alla normale procedura di carattere istruttorio che precede la valutazione sull'ammissibilità o ricevibilità del ricorso medesimo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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