POS. II Prot._______________/ 249.05.11

OGGETTO: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Procedure di mobilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO




1 - Con nota n. 56132/Area 3 del 15 settembre 2005, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente, a seguito di richiesta dell'ARPA Sicilia, il seguente quesito.

L'art. 35, secondo comma, della l.r. 17 del 2004 autorizza l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ad attivare processi di mobilità nei confronti di personale (nel limite di 15 unità) "appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia". A tale proposito viene chiesto se tale disposizione possa trovare applicazione per il personale del Ministero della Pubblica Istruzione,del Ministero delle Infrastrutture,della Regione Marche e delle Poste Italiane s.p.a.

Con riferimento alla suddetta norma vengono, inoltre, chiesti chiarimenti "riguardo le refluenze delle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 165/01, così come richiamate dall'art. 17 c.3 del Regolamento Agenziale". In particolare, viene rilevato che detto art. 17 - nell'autorizzare procedure di trasferimento mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/01- dispone che " I relativi bandi dovranno attribuire priorità al personale in posizione di comando presso l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente".

Chiede, poi, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente se il suddetto personale comandato possa essere destinatario della disposizione di cui al suindicato art. 35 l.r. 17/04 prescindendo dalla condizione di essere dipendente di ente pubblico...con uffici in Sicilia.



2 - Relativamente al primo quesito, le condizioni per l'applicazione del secondo comma dell'art. 35 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 sono esplicitamente individuate dalla norma: natura dell'Amministrazione di appartenenza di ente pubblico soggetto a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Tali "requisiti" non sono riscontrabili in alcuno dei soggetti indicati: manca nelle Poste s.p.a. la natura di ente pubblico, mentre nella Regione Marche (a prescindere dall'esistenza di uffici in Sicilia) e nei Ministeri difetta il requisito della soggezione al controllo ed alla sorveglianza dello Stato o della Regione.

In ordine al quesito sull'applicazione, nell'ambito dell'attivazione dei processi di mobilità di cui al precitato art. 35 l.r. 17/2004, del disposto di cui all'art. 17 del regolamento di organizzazione dell'ARPA, approvato con D.A. 1° giugno 2005 si formulano le seguenti considerazioni.

Nell'autorizzare il ricorso a procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la suddetta disposizione regolamentare (art. 17) ha stabilito la necessità di attribuire in quella sede priorità al personale in posizione di comando presso l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente. Tale previsione di favore, in verità, deriva dalle previsioni del comma 2 bis del citato art. 30 d. lgs. 165/2001 (già art. 33 del d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, esplicitamente recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10).

Va subito osservato che -come del resto rilevato dall'Agenzia nella richiesta di parere - conformemente ad apposita determinazione della Giunta regionale, l'art. 3 del suindicato decreto Assessoriale 1° giugno 2005 ha fissato nel 30% dei posti vacanti in pianta organica il tetto massimo (a regime) per le assunzioni tramite procedure di mobilità, dando contemporaneamente mandato al direttore generale di dare immediata applicazione (in via preliminare) alle istanze presentate ai sensi dell'art. 35, comma 2, della l.r. 17/04.


La lettura combinata delle disposizioni in parola consente di delineare come segue il pertinente quadro normativo.

L'art. 35 della l.r. 17/04, nel dettare norme di prima applicazione per il reclutamento di personale dell'Agenzia, ha circoscritto nel numero e nella qualità dei destinatari i soggetti reclutabili attraverso procedure di mobilità.

E', quindi, con riferimento agli specifici requisiti prescritti da tale norma che dovrà darsi corso a tale reclutamento: e, in esso, la previsione della priorità da accordare al personale comandato, ai sensi dell'art. 17 del regolamento e del comma 2 bis dell'art. 30 del d. l.vo 165/2001, potrà operare come titolo preferenziale nell'ambito di quei soggetti appartenenti agli enti pubblici individuati dal predetto art. 35 l.r. 17/2004.

Di contro, il personale comandato presso l'Agenzia che non appartenga agli enti di provenienza individuati dal più volte citato art. 35 l.r. 17/2004, potrà beneficiare della priorità prevista dall'art. 2 bis dell'art. 30 del d. lgs. 165/01 solo a seguito dell'attivazione delle successive procedure di mobilità previste dall'art. 17 del regolamento dell'Agenzia.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale