Pos. 3   Prot. N. /245.11.05 



Oggetto: Alienazione di alloggio popolare in favore di xxxxxx




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del Personale dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio e Patrimonio immobiliare
PALERMO



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla approvazione o meno del contratto di vendita di un alloggio popolare, sito in via E. Carnevale n. 4, stipulato dallo IACP ( Istituto Autonomo Case Popolari ) di yyyyyy con la yyyyyy con atto rep. 12489 del 16 novembre 2004 dinanzi al notaio llllllll.
La complessa ed annosa vicenda, rappresentata nella richiesta di parere inoltrata da codesta Amministrazione, è originata dalla volturazione a favore della xxxxxx del contratto di locazione originariamente stipulato dall' ESCAL con il sign. iiiiii marito della stessa.
A seguito di esposti presentati dai coinquilini, i quali sostenevano che il sign. iiiiiiii avesse usufruito in qualità di socio della cooperativa "pppppp " di un mutuo per l' acquisto di un appartamento da adibire a civile abitazione ex L. L.r. r.20 marzo 1959, n.8 e 30 dicembre 1965, n.42, l' Assessorato Lavori Pubblici revocava la nota con la quale era stata concessa la voltura del contratto di locazione .
Tale provvedimento e il successivo decreto dell' Assessore alla Presidenza del 28 febbraio 1985, n.1344/12 con il quale si intimava il rilascio dell' alloggio popolare alla Sign. xxxxxx e a quanti lo detenevano, non hanno mai avuto esecuzione in quanto annullati dall' autorità giudiziaria che ha ritenuto che i suddetti provvedimenti fossero stati emessi da organi incompetenti.
Da ultimo, secondo quanto riferisce lo IACP, con sentenza del TAR mmmmm n.2654/98, è stata annullata l' ordinanza sindacale n.2169/OS del 31 maggio 1994 con la quale il sindaco di nnnnnnn ingiungeva alla ricorrente di riconsegnare alla Ripartizione interventi abitativi, libero e sgombero di persone e cose, l' alloggio di cui trattasi.
A seguito di tale sentenza per la quale la Sign. xxxxxxx non può considerarsi "occupante abusiva " lo IACP ha ritenuto di potere stipulare , ex art.19 della L.r 16 aprile 2003, n.4, il contratto di vendita con la stessa.
2.Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La richiesta in esame riguarda funzioni proprie dell' Amministrazione attiva in quanto relativa alla valutazione di una fattispecie concreta - piuttosto complessa - rispetto alla quale lo Scrivente non può che esprimere, nello spirito di una fattiva collaborazione, alcune considerazioni di carattere generale.
Per quanto riferito da codesta Amministrazione, lo IACP di Palermo ha stipulato il contratto di vendita con la xxxxxx ai sensi dell' art. 19 della L.r. n. 4 del 2003.
Tale norma recante "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica" al comma sette consente il riscatto degli alloggi popolari da parte" degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, ...semprechè gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori ".
Tale norma va collegata alle disposizioni che regolano la materia della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico contenuta nella L.r. 22 marzo 1963, n. 26 ( che ricalca la normativa statale in materia di cui al DPR 17 gennaio 1959, n.2) e succ. modifiche ed integrazioni.
Sia la normativa regionale che quella statale pongono, implicitamente, la medesima condizione per il riconoscimento del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio popolare, ovvero l'attualità dello status di assegnatario dello stesso, caratterizzato, da un lato, dalla titolarità del contratto di locazione e, dall'altro, dal godimento effettivo dell'alloggio. L'art. 4 del citato D.P.R. n. 2 /1959, come sostituito dall'art. 3 della L. 27 aprile 1962, n. 231, dispone infatti che "hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge"
L'art. 1 della l.r. n. 26/63, come sostituito dall'art.1, primo comma, della l.r. n. 21/75, prevede che gli alloggi di tipo popolare ed economico vengano ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione "ed il successivo art. 6, comma 1, precisa ulteriormente che " gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1, anche se di nuova costruzione, possono
chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento". Anche l'art. 23, comma 1, della l.r. 26 marzo 2003, n. 2 (successivamente abrogato dall'art. 19, comma 4, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4), al fine di individuare i soggetti aventi facoltà di presentare domanda di riscatto, fa riferimento ai" conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della l.r. n. 26/63..., che.., avevano in godimento legittimamente un alloggio".
Dalla normativa sopra richiamata emerge, dunque, la necessità che al momento della richiesta della cessione dell' immobile in proprietà l' assegnatario sia titolare di un contratto di locazione e abbia il legittimo godimento dell'alloggio.
Ora, entrambe le condizioni sembrerebbero sussistere nella fattispecie in esame per quanto sostenuto dal TAR Palermo nella sentenza n.2655/98 del 7 dicembre 1998 già citata.
Sottolinea infatti il TAR che " l' Amministrazione ha regolarmente incassato i canoni e intrattenuto rapporti locativi con la ricorrente sicchè appare evidente che l' affidamento che la prima ha ingenerato in quest'ultima ...trova riscontro in elementi obiettivi e materiali che difficilmente a distanza di tanto tempo possono essere disconosciuti o smentiti".
Pertanto il giudicato che si è formato sulla sentenza vale ad attribuire alla Sign. xxxxxx lo status di occupante legittima dell' immobile de quo.
Diverse considerazioni valgono invece per la circostanza, cui è fatto cenno nella richiesta di parere, per la quale il marito della Sign. xxxxxx sembrerebbe avere ottenuto un contributo dalla Regione per l' acquisto di un altro immobile sito nel comune di Palermo.
Al riguardo valuterà codesta Presidenza se possa applicarsi il disposto dell' art. 10 della L.r. n.26/1963, nel qual caso il contratto de quo sarebbe nullo di pieno diritto.

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SI ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".


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