POS. II Prot._______________/241.05.11

OGGETTO: Tonnare. Contributi ex art. 1 l.r. 25/1998.



ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO



1. Con nota n. 1662 del 9 settembre 2005 codesto Dipartimento, rappresentando che gli è pervenuta un'istanza di concessione del contributo di cui all'art. 1 della l.r. 1 ottobre 1998, n. 25 direttamente dal Presidente di una società cooperativa che ha effettuato nel 2004 attività di tonnara per l'esercizio di pesca a fini scientifici -in dipendenza di una convenzione stipulata dalla cooperativa stessa con il Consiglio nazionale delle ricerche-, ha chiesto allo Scrivente se possa erogare il contributo richiesto, considerato che non era stata emanata una apposita circolare per l'erogazione del contributo per l'anno 2004, che l'attività ha riguardato pesca scientifica e, in buona sostanza, che la richiesta non è pervenuta dall'amministrazione comunale interessata.

Rileva codesto Dipartimento che la finalità sostanziale della norma dell'art. 1 della l.r. 25/1998 è quella di incentivare l'esercizio delle tonnare attive, per la loro valenza culturale, e quindi i presupposti oggettivi richiesti dalla norma siano il calo della tonnara nel periodo stagionale per cui è richiesto il contributo, l'effettivo esercizio della pesca per qualunque scopo consentito ed il coinvolgimento effettivo dei beneficiari finali del contributo stesso, cioè i soggetti economici interessati.
Rileva, quindi, codesto Dipartimento che i comuni interessati sono solo i destinatari dei contributi, non già i beneficiari finali, e che, quindi, l'ipotesi prevista, in via ordinaria, dalla legge (art. 1 l.r. 25/1998) ha valenza solo procedimentale, per mere finalità di semplificazione ed accelerazione; mentre nessuna rilevanza giuridica obbligatoria sarebbe da riconoscersi alle convenzioni che, a termini del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 25/1998, i comuni devono stipulare con le cooperative di pescatori o con i soggetti economici che operano negli specifici settori di attività.

Pertanto codesto Assessorato ritenendo che, ai fini dell'erogazione del contributo, l'unico presupposto da rispettare sia il documentato calo della tonnara nell'esercizio finanziario di riferimento, chiede:
a) se in presenza di tutte le autorizzazioni necessarie e dell'effettivo e documentato calo della tonnara possano ritenersi verificati i presupposti sostanziali per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della l.r. 25/1998 e, quindi, possa procedersi alla relativa erogazione;
b) se la richiesta di contributo sia ammissibile ancorchè non siano state diramate da parte dell'Assessorato le direttive per l'attuazione della l.r. 25/1998 per l'esercizio 2004;
c) se, per il contributo in questione, ci si possa discostare dallo schema procedimentale previsto dalla l.r. 25/1998 per effetto dell'autorizzazione per il 2004 della sola pesca scientifica (di cui al comma 3 dell'art. 1 della l.r. 26 marzo 2004, n. 2), eventualmente incaricando il comune nel cui territorio ricade la tonnara di provvedere alla materiale erogazione;
d) nel caso di risposta negativa al quesito testè formulato "al fine di pervenire alla soluzione del caso concreto, quale strumento amministrativo e quale procedimento siano più opportuni".

Codesto Dipartimento non specifica quando l'istanza di contributo sia stata avanzata.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 1 della legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25, prevede che "Al fine della salvaguardia e del recupero della valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, secondo le tradizioni locali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni, nei cui territori si trovano tonnare attive, contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti" (comma 1).

I commi successivi del predetto articolo, poi, stabiliscono che
"2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono mediante convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano negli specifici settori di attività.
3. I contributi di cui al presente articolo sono anticipati nella misura massima dell'80 per cento, sulla base di preventivi vistati per la congruità dall'ufficio tecnico del comune interessato, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Le somme corrispondenti sono erogate da parte dei comuni ai legali rappresentanti delle cooperative dei pescatori o dei soggetti economici interessati".

Per l'attuazione delle disposizioni in parola, il comma 5 dell'articolo in questione ha disposto che "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle direttive occorrenti per la sua attuazione".


In relazione alla disposizione testè riportata, va rilevato che la stessa non richiede l'emanazione di direttive attuative per ciascun anno finanziario. Di conseguenza, dal momento che codesto Assessorato ha già emanato direttive applicative, le medesime continuano ad applicarsi sino all'emanazione di nuove e diverse disposizioni. Peraltro le ultime emanate (circolare 14 aprile 2003, n. 12 in GURS. n. 22 del 2003) ancorchè abbiano avuto riferimento all'esercizio finanziario 2003, sono formulate in termini generali e non strettamente correlate ad uno specifico anno.

Pertanto la circostanza che non siano intervenute direttive applicative specificamente per l'esercizio finanziario 2004 non è, di per sè, ostativa alla concessione ed alla successiva erogazione dei contributi in questione, ricorrendone i presupposti.

Di per sè neppure ostativa potrebbe esser la circostanza che l'attività di tonnara sia effettuata per scopi scientifico-sperimentali, così come delineati nella convenzione stipulata dalla cooperativa di pesca con il Consiglio nazionale delle ricerche, dal momento che la stessa è connotata secondo le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 25/1998 ("tradizionale sistema delle tonnare fisse, secondo le tradizioni locali").

Ovviamente, anche in questo caso, sarebbero operanti le specifiche finalizzazioni del contributo in questione alle spese elencate nelle direttive da ultimo emanate (circolare 14 aprile 2003, n. 12) in correlazione con l'attività svolta, onde evitare di contravvenire agli orientamenti comunitari in materia di aiuti in tali direttive evidenziati.


In ordine ai contributi di che trattasi, va tuttavia osservato che la normativa in questione indica nei comuni interessati i soggetti destinatari che intrattengono i rapporti con l'Amministrazione regionale, ancorchè i beneficiari finali delle erogazioni correlate siano i soggetti economici interessati dalla pesca con le tonnare.

L'intervento dei comuni in questione, che gestiscono i rapporti contributivi con i soggetti economici interessati mediante le convenzioni previste dall'art. 1, comma 3, della l.r. 25/1998, non può ritenersi limitato ad una mera funzione di tramite procedimentale, ma va anche apprezzato con riferimento alla pianificazione concordata delle attività di pesca (mediante le convenzioni previste dalla norma) , onde gestire al meglio quelle "correnti turistiche e culturali" indotte cui si ha anche avuto riferimento incentivante, come riportato nella dichiarazione di compatibilità con il trattato CE (Lettera 14/6/1999 SG-99-D/4227 della Commissione europea.

Pertanto il mancato rispetto dell'iter procedurale previsto specificamente dalla normativa in parola non può esser ritenuto irrilevante, sia in quanto sottende una partecipazione attiva dei comuni, interessati anche dall'incremento indotto dell'economia turistica e culturale del territorio, sia in quanto la compatibilità CEE sopra richiamata è stata dichiarata sulla specifica norma (Art. 1 lr 25/1998) così configurata.

Non sembra, quindi, ammissibile la concessione e l'erogazione di contributi richiesti direttamente dalla cooperativa di pesca.

Peraltro, va osservato che i contributi in questione non si sottraggono ai principi generali in materia di concessione di contributi per l'incentivazione e sostegno delle attività, e, in particolare al principio comunitario della necessità dell'aiuto. Per tale principio (affermato al paragrafo 3 del punto 4.2 della comunicazione della Commissione CE del 10 marzo 1998 contenente "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionali") "I regimi di aiuto ..... devono stabilire che la domanda sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti".

Tale principio coinvolge l'ammissibilità dell'aiuto in sè considerato, in quanto occorre garantire che l'aiuto sia necessario nel senso che costituisca un incentivo allo sviluppo a favore di attività che il beneficiario non avvierebbe nelle ordinarie condizioni di mercato o realizzerebbe in misura ridotta.

Ed infatti le direttive da ultimo emanate da codesto Assessorato (circolare 14 aprile 2003, n. 12) prescrivono la vidimazione dei preventivi di spesa in tempi sufficientemente antecedenti alla stagione della pesca, prevedendo poi, in conformità del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 25/1998, l'erogazione del contributo in acconto per l'80 per cento e a saldo dietro presentazione della necessaria documentazione. Con ciò evidenziando che il predetto contributo è mirato proprio ad incentivare una spesa programmata e prevista in funzione dell'ottenimento del contributo medesimo.

In fattispecie, ancorchè non sia stata specificato quando sia stata ricevuta l'istanza della cooperativa per l'ottenimento dei contributi, dal contesto complessivo -anche con riguardo alla data della convenzione stipulata dalla cooperativa stessa con il Consiglio nazionale delle ricerche e dell'altra documentazione allegata alla richiesta di consultazione- sembra che tale istanza sia stata avanzata in tempi successivi all'espletamento dell'attività riferita all'anno 2004.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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