Gruppo os. 3   Prot. N. 236.11.0 


OGGETTO: Oggetto: Prepensionamento Ircac. Indennità ex art. 55, l.r. 10/199



Allegati nààààààààà






ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione commercio
e artigianato
Servizio 2S-Vigilanza Enti
PALERMO


.Con la nota n. 1477 del 2 settembre 2005 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito, sollevato dall'IRCAC con l'allegata nota n. 2612 del 19 agosto 2005, relativo alla possibilità di rivalutare l'indennità attribuita al personale del predetto istituto collocato in esodo ai sensi dell'art. 55 c.8° l.r. 27 aprile 1999, n. 10.
Si rappresenta infatti che, ai sensi della disposizione suindicata, l'IRCAC è autorizzato ad applicare al personale dipendente in possesso di determinati requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure di esodo, in conformità alle modalità e condizioni disciplinate dall'art. 6, commi 2,3,4,e,5 della l.r. 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.
Si rileva altresì che con processi verbali di conciliazione stipulati dinanzi alla Commissione Provinciale di xxxx presso l'ufficio del lavoro, l'IRCAC ed i dipendenti hanno stipulato alcuni accordi per la loro collocazione in esodo dichiarati esecutivi dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di xxxx.
Nei suddetti verbali le parti hanno convenuto, fra l'altro che: "l'indennità di esodo è suscettibile di rivalutazione e adeguamento, in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 6 della l.r. n. 42 del 6 giugno 1974 e cioè sulla base degli indici di contingenza riferiti all'indennità stessa ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti".
'Ufficio legale dell'Istituto dubita che l'indennità di esodo possa essere oggetto di rivalutazione e solleva diverse obiezioni. n primo luogo osserva che ai sensi dell'art. 54, comma 12, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal primo gennaio 1998, ogni rinvio al costo della vita deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT.
   ileva, inoltre, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indennità di mobilità non potrebbe essere oggetto di rivalutazione a seguito del blocco della contingenza; dunque anche per l'indennità di esodo, che avrebbe la medesima natura assistenziale " appare ragionevole dubitare che.. possa essere oggetto di rivalutazione automaticaà" nfine l'art.31 della l.r. 6/97 comma 1 statuisce che "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali"
Ciò posto l'ufficio legale, pur dubitando che gli accordi sottoscritti dinnanzi all'Ufficio del lavoro possano concretizzare un diritto degli istanti a conseguire la rivalutazione dell'indennità secondo gli indici ISTAT tuttavia, ritiene che "l'istituto comunque per sbloccare l'impasse venutosi a creare e nel presupposto legislativamente e contrattualmente previsto della necessità della rivalutazione dell'indennità di esodo potrebbe individuare il meccanismo della perequazione dell'indennità alle retribuzioni del personale in servizio indicizzandola agli aumenti economici che verranno concessi per il recupero del costo della vita secondo gli indici ISTAT".



. Il comma 8 dell'art. 55 della l.r.10/99, come già rilevato in premessa, consente al personale in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni ai sensi dell'art. 6 della l.r. 5/99, di potere conseguire l'indennità di esodo" in conformità ed alle condizioni disciplinate dall'art. 6, commi 2, 3, 4,e 5 della l.r. 42/75, sino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione di anzianità o vecchiaia. commi 2 e 3 dell'art. 6 citato, prevedono la corresponsione di un'indennità, -a carico della Regione e corrisposta per quattordici mensilità- pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro comprensiva di tutte le voci retributive mensili, con esclusione di quelle aventi natura indennitaria o straordinaria. l comma 4, in particolare dispone "saranno a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita.La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti".
Ora, venendo all'esame del quesito posto, non si dubita che l'indennità di esodo prevista dal comma 8 dell'art. 55 della l.r. 5/99, al pari dell'indennità prevista dall'art. 6 della l.r. 42/75, abbia natura assistenziale e non retributiva sostituendo il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese (ex plurimis Cass. 09.01.2002, n. 177).
Ciò però non induce ad escludere in via automatica la possibilità di una rivalutazione in virtù dell'equiparazione con l'indennità di mobilità- avente anch'essa natura assistenziale- e per la quale tale indicizzazione andrebbe esclusa. nnanzi tutto corre l'obbligo di sottolineare che anche per quest'ultima prestazione sia parte della dottrina nonchè, recentemente, anche certa giurisprudenza (A. Milano 22.06.04 n. 502) non condividendo la differenza di trattamento tra lavoratori cassaintegrati (per i quali l' indicizzazione è prevista dalla legge) e lavoratori in mobilità ha sostenuto la possibile rivalutazione.
   d infatti la soppressione del sistema dell'indennità di contingenza come strumento di rivalutazione degli emolumenti non deve necessariamente determinare anche il venire meno del principio stabilito dalla norma della indicizzazione delle prestazioni .
Tale superiore volontà legislativa, tra l'altro, viene ribadita nei processi verbali di conciliazione stipulati nel 2001 tra l'istituto ed i dipendenti.
Nei suddetti accordi transattivi -dei quali si sconoscono specificamente i termini in quanto non allegati alla presente richiesta di parere - le parti hanno stabilito che l'indennità di esodo sia suscettibile di adeguamento secondo i parametri indicati nell'art. 6, l.r 42/75 (contingenza o meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita).
Ora, non sembra dubbio che tali accordi, trasfusi in processi verbali di conciliazione, abbiano efficacia vincolante tra le parti che li hanno sottoscritti.
Né può al contrario rilevarsi che l'eventuale venire meno dei meccanismi di adeguamento previsti dalla legge possa determinare l'annullamento dell'accordo .
'art. 1969 c.c. chiarisce infatti che l'errore di diritto che involga il caput controversum (come presumibilmente nel caso di specie) determina l'intangibilità della transazione su cui le parti sono addivenute ( cfr. altresì, sull'intangibilità della transazione, Cass. 02.09.1986, n. 5379)
Conclusivamente, per le ragioni sopra illustrate, si ritiene che anche in mancanza di sistemi automatici di adeguamento debba procedersi all'adeguamento dell'indennità di esodo.
Tale rivalutazione, per ragioni di omogeneità e uniformità di applicazione, va effettuata, quindi, secondo gli stessi sistemi di indicizzazione (verificabili presso l'Assessorato Regionale Industria) utilizzati per il personale dipendente degli enti economici regionali soppressi (AZASI, EMS, ESP) cui, per effetto dell' estensione prevista dall'art. 6, l.r. 20 gennaio 1999, n. 5.,viene applicata la medesima disciplina sull'indennità di esodo più volte citata.


. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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