Pos. II   Prot. N. 13577 / 235.11.05 



Oggetto: Assegni di studio e compensi ai docenti per i corsi di formazione ex art. 1 Legge 135/90 - trattamento fiscale IRAP.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Osservatorio epidemiologico

PALERMO



1 - Con nota n. 1572 del 30 agosto 2005 del servizio 3, codesto Osservatorio ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Ai sensi dell'art. 1, c.1 lett.(d, della legge 135/1990 codesto Osservatorio ha, con D.D.G. del 23 luglio 2004, approvato il piano triennale 2004-2006 e relative linee guida per l'attuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale impegnato nell'assistenza dei malati di AIDS. Con successivo decreto sono state individuate le somme da liquidare ai Poli organizzativi dei corsi. Il xxxxxx(incaricato dell'organizzazione dei corsi per il polo di xxxx ) ha chiesto un'integrazione del finanziamento per il pagamento dell'IRAP dovuta sui compensi spettanti ai discenti ed ai docenti dei suddetti corsi. Analoga richiesta ha avanzato l'Azienda ospedaliera xxxxx quale Polo organizzativo di xxxxxx
Con la nota cui si risponde, viene chiesto a quest'Ufficio se le somme relative alle trattenute fiscali in questione debbano essere corrisposte ad integrazione degli importi già finanziati ed accreditati ai Poli organizzativi, ovvero se tali somme debbano gravare "sull'assegno di studio da corrispondere ai discenti e sul compenso da erogare ai docenti ed allo staff organizzativo".

2 - L'Irap è un'imposta che colpisce il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate. Presupposto , infatti, per la sua applicazione è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; nonché, in ogni caso, l'attività esercitata da società ed enti, organi ed amministrazioni dello Stato ( art. 2 d.lgs. 446/97 ). Da una lettura coordinata del detto articolo 2 ( presupposto dell'imposta ) e del successivo articolo 3 ( soggetti passivi ) risulta evidente che il requisito dell'organizzazione connota le attività esercitate da tutti i soggetti passivi. L'art. 3, infatti, dopo aver ribadito che presupposto dell'imposta è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata, recita "pertanto sono soggetti all'imposta...". L'avverbio "pertanto" evidenzia che l'elencazione, dei soggetti passivi è un'esplicita indicazione delle ipotesi in cui viene esercitata un'attività autonomamente organizzata ( v. risoluzione dell'Agenzia delle entrate - dir. Centrale n. 32/E del 31 gennaio 2002 ).
Pertanto, soggetti passivi - incisi dal tributo - risultano solo i soggetti attuatori dei corsi in parola, senza che sia possibile per gli stessi trasferire l'onere di tale imposizione sui percettori degli assegni di studio o dei compensi per l'attività di docenza, sia in quanto non è prevista ( né, stante la struttura del tributo, è ammissibile) la possibilità di traslazione in avanti di tale tributo ( come per l'Imposta sul valore aggiunto ) sia in quanto si tratta di un tributo proprio del soggetto attuatore dei corsi.
Si ritiene, pertanto, legittima l'istanza del xxxxx di integrazione del finanziamento già disposto per l'organizzazione dei corsi in parola. Ciò al fine di attribuire all'ente i mezzi necessari all'assolvimento dell'obbligo tributario.
D'altronde, dal momento che destinataria del gettito del tributo in questione è la Regione sul cui territorio è esercitata l'attività, rispetto al bilancio regionale si realizzerebbe sostanzialmente una partita di giro, dato che all'erogazione delle ulteriori somme corrisponderebbe un analogo maggior gettito per l'erario regionale.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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