Pos. 3   Prot. N. 231.11.05 



Oggetto: Erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 18 L. 109/94 coordinato dalla l.r. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni. Possibilità di prevedere un anticipo al nucleo tecnico di progettazione prima dell'affidamento dei lavori.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
ambientali e dell'educazione permanente
Servizio per il patrimonio archeologico
architettonico, archivistico, bibliografico,
etnoantropologico e storico-artistico

PALERMO



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ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Ispettorato Tecnico
PALERMO



1.Con la nota n. 3836 del 12 agosto 2005 codesto Dipartimento ha posto un quesito in ordine alle modalità di liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della L. 109/94 nel testo coordinato con la l.r.7/02 e s.m.i
In particolare il Decreto 1 agosto 2003 dell'Assessore Regionale dei Lavori pubblici con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 - che costituisce linea guida cui conformare i decreti predisposti dagli altri rami dell'Amministrazione- dispone al comma 4 dell'art. 6 che " In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico di progettazione prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo".
Tale disposizione è stata riportata nel decreto predisposto da codesto Dipartimento.
Viene rappresentato che nel corso della riunione con i rappresentanti sindacali per l'approvazione del suddetto decreto, alcuni di essi hanno posto un quesito " circa la possibilità di prevedere un anticipo sull'erogazione dell'incentivo stesso ai componenti del nucleo tecnico di progettazione anche prima dell'affidamento dei lavori, successivamente all'impegno finanziario delle somme necessarie, in conformità a quanto avviene nell'ipotesi di progettazione esterna" .

2.Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
L'art. 18 della l n. 109/94, coordinato dalla l.r. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,. rubricato " Incentivi e spese per la progettazione", dispone che una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro venga ripartita, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, a favore delle figure professionali che, a vario titolo, abbiano svolto compiti e funzioni di carattere tecnico o amministrativo connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
Ratio e finalità precipua del compenso previsto dall'art. 18 L. 109/94 è quella di dare impulso ad un'attività di progettazione da svolgersi in house ad opera di competenze specialistiche impiegate presso le strutture tecniche della pubblica amministrazione ( Cfr. AA.VV. "Legge quadro sui lavori pubblici" p. 444)
A seguito dell'intervento di modifica apportato dall'art. 12, primo comma, lettera a), l.r. 19 maggio 2003, n. 7, il legislatore regionale ha previsto l'individuazione delle fonti normative legittimate ad intervenire sui criteri e sulle modalità di ripartizione delle remunerazioni incentivanti.
Ed invero quest'ultimo rinvia ai regolamenti " da adottare da ciascun ente", aggiungendo che per le attività svolte dagli uffici centrali e periferici della regione detti criteri sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente, previa contrattazione decentrata, da emanare in conformità delle linee guida poste con il decreto di ripartizione adottato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici che " costituisce linea guida per l'amministrazione regionale".
Ciò posto, sembra necessario, ai fini della soluzione del quesito posto, verificare la ratio della norma prevista nel quarto comma dell'art. 6 citata in premessa che vieta l'erogazione dell'incentivo prima dell'affidamento dei lavori. Tale disposizione sembra dettata dall'esigenza di ancorare l'incentivo alla effettiva utilizzazione del progetto. Tuttavia sarebbe possibile eccepire che, a prescindere dall'affidamento dei lavori, i progettisti hanno proceduto ad effettuare la redazione degli elaborati progettuali e che, pertanto, hanno comunque diritto ad un compenso per l'attività svolta. ( Cfr. Deliberazione Autorità Vigilanza LL.PP n. 69 del 22.06.2005; ).
E d'altra parte il medesimo art. 3 del decreto 1 agosto 2003 dispone, al comma 1, che il fondo di cui all'art. 18 della l. 109/94 è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro....sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata"
Sembra pertanto che, in tale sede, le parti ben possano modificare la disposizione dell'art. 6, quarto comma citata, ( Cfr. in tal senso i regolamenti adottati dai Ministeri: D.M. 13.03.2003 n. 106; D.M. 31.07.2001, n. 364) stabilendo, ad esempio, che un acconto venga erogato ad avvenuta approvazione del progetto definitivo e la restante parte al momento dell'affidamento dei lavori e che la diversa previsione contenuta nel decreto dell'Assessore regionale LL.PP 1.08.2003 non costituisca, per tale aspetto, una linea vincolante per le altre amministrazioni regionali.
Tuttavia, si rileva che, ad avviso dello Scrivente, appare opportuno rivolgere il quesito in esame all'Assessorato Lavori Pubblici - cui viene trasmessa copia del presente parere- essendo l'unico organo in grado di fornire chiarimenti sull'effettiva portata della norma dallo stesso emanata, fornendo, se del caso, un'interpretazione autentica dell'articolo in questione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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