Pos. II  Prot. N. 12680 / 226.11.05 



Oggetto: Cliniche veterinarie - Competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale veterinario
Servizio di sanità animale

PALERMO




1 - Con nota n. 4528 dell'8 agosto 2005 codesto Ispettorato, nella veste di titolare della tenuta del registro delle strutture veterinarie previsto dall'art. 1 del Decreto dell'Assessore per la sanità 14 febbraio 2005 n. 4807 recante direttive per l'attivazione delle strutture veterinarie, ha chiesto il parere dello Scrivente sulla legittimità ( relativamente alla competenza ) di un'autorizzazione del Comune di xxx per l'apertura di una clinica veterinaria, rilasciata anteriormente al suddetto decreto prevedente la relativa competenza in capo al direttore generale dell'AUSL.
E' opinione. di codesto Ispettorato che, in assenza di normativa settoriale al momento del rilascio dell'autorizzazione, il Comune sarebbe stato legittimato ad autorizzare esclusivamente l'apertura di ambulatori veterinari.
Il Comune, interpellato al riguardo, ha indicato nell'art. 193 del T.U. leggi sanitarie come modificato dall'art. 23 del D.P.R. 854/55 la base giuridica dell'autorizzazione in parola, ritenendo - considerato lo specifico vuoto normativo - di poter assimilare la procedura a quella prevista per gli ambulatori veterinari.

2 - Occorre preliminarmente escludere l'applicabilità del D.A. n. 4807/05 all'autorizzazione in discorso, considerato che la stessa risulta rilasciata il 3/11/04. Va pertanto individuata la disciplina allora riferibile alle cliniche veterinarie.
Rilevato che il decreto ministeriale 20 settembre 1996 "Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private", che conteneva la previsione dell'autorizzazione del sindaco per le strutture in questione, è stato annullato in autotutela ( in conseguenza di ricorsi proposti innanzi alla Corte Costituzionale da alcune Regioni ) nella considerazione che la materia disciplinata è oggetto di competenza regionale, si ritiene di dover ricercare la soluzione richiesta nella normativa regionale.
L'art. 18 della l.r. 20 agosto 1994 n.33 dispone che "in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria è riservato alla competenza dell'Assessore regionale per la sanità il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di case di cura private...", laddove vengono invece delegate alle Unità sanitarie locali "le funzioni in materia di laboratori di analisi cliniche...". Non sembra che tale disposizione abbia subito modifiche o deroghe fino al Decreto Assessoriale del 2005 che, nel presupposto della competenza dell'Assessore, ha previsto in capo ai Direttori generali delle Aziende USL ( quali organi delegati ) il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'attivazione, tra l'altro, delle cliniche veterinarie.
Si ritiene, pertanto, che la normativa applicabile - secondo il principio "tempus regit actum" - alla fattispecie in esame vada individuata nel suindicato art. 18 l.r. 33/94 che riserva all'Assessorato la competenza ad hoc.
Ciò premesso, si delineano gli interventi e le soluzioni possibili per la definizione della questione al fine della iscrizione della struttura interessata nel registro di cui all'art. 1 del D.A. 4807/2005.
L'autorizzazione del Comune risulta, alla luce delle superiori considerazioni, viziata da illegittimità per incompetenza. Tale vizio comporta l'annullabilità del provvedimento trattandosi di incompetenza relativa. Va considerato, infatti, che i due organi interessati ( sindaco ed Assessorato regionale ) sono ambedue deputati ad operare nella stessa materia, concorrendo i rispettivi compiti nell'ambito di un sistema unitario per garantire il regolare assetto delle strutture sanitarie operanti sul territorio ( nel caso di specie l'uno per gli ambulatori veterinari come indicato peraltro nella circolare assessoriale n. 777 del 1994, e l'altro per le cliniche).Trattandosi, pertanto, di atto annullabile (e non nullo ) lo stesso esiste ed è produttivo di effetti fino alla eventuale relativa pronuncia di annullamento.
Alla luce di quanto sopra, codesto Ispettorato potrà procedere all'iscrizione della struttura veterinaria sulla base dell'autorizzazione esistente. Per garantire, poi, certezza alla situazione che verrà a determinarsi, potrebbe codesto Assessorato procedere a ratifica ora per allora dell'autorizzazione del Comune, venendo così a sanare la rilevata illegittimità.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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