POS. II Prot._______________/225.05.11

OGGETTO: Accesso ad atti del procedimento. Relazione ispettiva.




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

PALERMO





1. Con nota n. 4132/Serv. V dell'8 agosto 2005, pervenuta allo Scrivente il 17 agosto 2005, codesto Dipartimento, rappresentando che, a seguito di un'indagine ispettiva espletata presso un consorzio per Area di sviluppo industriale, è stata chiesta copia della relazione ispettiva sia da parte del presidente del Consorzio, sia da parte dei soggetti i cui esposti hanno determinato la predetta indagine, sia da parte di un deputato dell'Assemblea regionale, ha chiesto un parere sulla problematica in oggetto, rappresentando l'estrema urgenza.

Specifica codesta Amministrazione che la relazione in questione contiene valutazioni espresse da funzionari della medesima in ordine a comportamenti individuali di dipendenti del Consorzio e ad ipotesi di illiceità di atti amministrativi; e che in dipendenza di tale relazione ispettiva è stata effettuata la contestazione agli organi consortili di comportamenti e atti che si ipotizza possano esser illegittimi o illeciti.

Alla richiesta di consultazione è stata allegata solo la richiesta di accesso formulata dal presidente del Consorzio, che richiede di acquisire copia della relazione ispettiva "sia per diritto di informazione sia allo scopo di mettere in atto ogni azione volta al superamento di eventuali disfunzioni rilevate con l'attività ispettiva".

Codesta Amministrazione, evidenziando di nutrire forti dubbi sulla possibilità di portare a conoscenza la relazione ispettiva in questione mediante consegna di copia, chiede allo Scrivente se sia possibile consentire ai soggetti richiedenti (presidente del Consorzio, soggetti che hanno prodotto gli esposti e deputato regionale), e con quale modalità, l'accesso alla predetta relazione.




2. In ordine alla questione suesposta, va sottolineato che il cosiddetto "diritto d'accesso", disciplinato nella Regione siciliana essenzialmente dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e dal regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, (sostanzialmente conformi alla corrispondente normativa statale) è riconosciuto a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 25 l.r. 10/1991), e "si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi .... a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente" (art. 28 l.r. 10/1991).

Il regolamento regionale citato, poi, all'art. 13, prevede, in generale, la sottrazione all'accesso, tra l'altro, della "documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza", prevedendo tuttavia che "Deve essere comunque garantita ai richiedenti la sola visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici ". Per completezza, va riferito che, per il codice della tutela dei dati personali "Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60 D. l.vo 30 giugno 2003, n. 196).

In via di principio, quindi, per la documentazione ispettiva non si giustifica la sottrazione all'accesso della documentazione.
"L'accesso agli atti amministrativi è consentito anche nei confronti di quegli atti che appartengono ad attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi vigenti, in quanto le esigenze d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, alle quali il diritto di accesso è funzionale, rigurdano allo stesso modo tutte le attività svolte dalla p.a" (C. Stato, ad. plen., 28-04-1999, n. 6).

Tale principio, tuttavia, cede parzialmente ove venga in questione la tutela della vita privata e della riservatezza di soggetti. In proposito, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è più volte pronunciata esprimendo l'orientamento generale della non accessibilità in tali casi di documentazione ispettiva, riconoscendo, tuttavia, ai soggetti istanti il diritto "alla conoscenza della relazione conseguente ad un procedimento ispettivo relativamente alle parti che li riguardano personalmente" (Parere deliberato il 12/11/2002, in www.governo.it/presidenza/accesso).

Va ricordato, infatti, che la documentazione ispettiva contenente dichiarazioni rese dai dipendenti ricade nelle previsioni dell'art. 13 del sopra citato regolamento regionale sul diritto di accesso, approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 19/11/1996, n. 1604 e 27/1/1999, n. 65).


Tuttavia, il Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, sent. 4/2/1997, n. 5, ha anche affermato che "La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolto nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; infatti, sia la norma primaria (articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma secondo, lett. d), sia la norma regolamentare (articolo 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, comma quinto, lett. d), hanno cercato di contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli "atti" di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi. Si deve, pertanto, concludere che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse".

Sintetizzando quanto sin qui rilevato, pertanto, l'accesso a documentazione ispettiva in via di principio non subisce deroghe, ma se contenente dichiarazioni di dipendenti va ammesso solo, e nella forma della visione, per i soggetti che intendono prenderne conoscenza per curare o difendere interessi giuridici propri.

Quanto alla forma di tale accesso, il procedimento non potrebbe essere che quello di "accesso formale" di cui all'art. 5 del regolamento regionale (D.P.Reg. 12/1998), in quanto, venendo in rilievo dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ovvero comportamenti degli stessi, occorre comunicare l'avvio del procedimento di accesso ai soggetti cui i dati personali si riferiscono (v. art. 8 e seguenti l.r. 30 aprile 1991, n. 10), come anche ritenuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nel parere deliberato il 25/11/2003 (in www.governo.it/presidenza/accesso).



3. Con riferimento alla fattispecie ed ai quesiti sottoposti , va rilevato, per quanto concerne la richiesta formulata dal presidente del Consorzio in questione, anzitutto che lo stesso in quanto rappresentante dell'ente, non è legittimato all'accesso, dal momento che l'accesso stesso è consentito sussistendo un "interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", laddove l'istanza è motivata con un generico e non ammissibile riferimento ad un "diritto di informazione" e per il superamento di disfunzioni dell'ente.

"L'interesse che legittima l'esercizio del diritto di accesso è qualificato oltre che come diretto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche come "personale", cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di essere ammesso alla conoscenza dei documenti e specificamente inerente alla situazione da tutelare, nonché concreto, cioè reale effettivo ed attuale; pertanto, non è configurabile come tale l'interesse al buon funzionamento di un ente, in vista del pregiudizio che un eventuale irregolare funzionamento potrebbe in futuro arrecare alla capacità dello stesso di erogare le prestazioni a cui è tenuto, anche nei confronti del richiedente" (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1190 del 19-10-1995).

Pertanto l'accesso potrebbe venir consentito, nelle forme e con il procedimento sopra indicati, soltanto ai soggetti interessati in relazione alla tutela giuridica della propria posizione.


Per quanto concerne la richiesta di accesso formulata dai soggetti che con il proprio esposto hanno determinato l'apertura dell'inchiesta ispettiva, si richiama quanto sopra rilevato in ordine all'interesse che giustifica l'accesso, che non può esser fondato solo sulla circostanza di aver presentato l'esposto.

Nello stesso parere più sopra citato (deliberato il 12/11/2002) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha anche affrontato la possibilità che la richiesta di accesso ad atti ispettivi provenga da soggetti che hanno, con esposti o denunce, determinato l'ispezione, escludendo a favore di tali soggetti, tranne che non abbiano altra fonte di legittimazione, l'accessibilità "in quanto il fatto di aver presentato un esposto non radica in capo al richiedente un interesse concreto, attuale e diretto che possa giustificare l'accesso. La denuncia del privato ha, infatti, il solo effetto di sollecitare l'eventuale apertura del procedimento di riesame. Gli esposti, al pari delle denunce, sono atti preprocedimentali rispetto ai quali l'eventuale azione della amministrazione si baserà su autonomi atti ispettivi".

Per quanto concerne, infine, l'accesso richiesto da deputato regionale, l'art. 28 bis della l.r. 10/1991attribuisce ai deputati dell'Assemblea regionale, per l'esercizio delle loro funzioni, il diritto di accesso "secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti", specificando che le esigenze conoscitive connesse con la relativa funzione, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso.

Tale norma, quindi, non attribuisce ai deputati regionali un indiscriminato diritto di accesso, in quanto tale diritto è attribuito "secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti", tra cui quella dell'art. 28, comma 4, della l.r. 10/1991, la cui lettura, in correlazione con l'art. 27, con l'art. 24 della l. 241/1990 e con l'art. 13, primo comma, lett. i), del D.P.Reg. 12/1998, porta ad escludere il diritto di accesso laddove, e per la parte in cui, vengano in questione aspetti correlati alla riservatezza di altri soggetti.

Nè, in proposito, potrebbe ritenersi che in ipotesi sia applicabile il secondo comma dell'art. 13 del regolamento regionale (D.P.Reg. 12/1998) secondo cui "Deve comunque essere garantita ai richiedenti la sola visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici", dal momento che tale disposizione pone un'eccezione alla generale sottrazione all'accesso dei documenti previsti dal primo comma del medesimo articolo, esclusivamente per i soggetti che debbano curare o difendere "i loro stessi interessi giuridici".



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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