Pos. I Prot. 218.2005.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Consorzio A.S.I.- Incarichi dirigenziali.- Conferibilità ad esterni.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota n. 2731 del 28 luglio 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso l'avvenuto affidamento da parte di un Consorzio A.S.I. di un incarico dirigenziale ad un soggetto esterno all'Ente, si chiede l'avviso dell'Ufficio circa la legittimità dell'atto, fondato, a giudizio del Consorzio, sul disposto dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, che, al comma 6, consentirebbe il conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
Richiede, inoltre, il Dipartimento in indirizzo, di valutare "conseguentemente, l'eventuale ulteriore ipotesi di abuso di atti d'ufficio".

2.- Già lo scrivente, in occasione della consulenza resa a codesto Assessorato con nota prot. 6677/102.2005.11 del 9 maggio 2005, ha avuto modo di affrontare, anche se con riferimento a diversa fattispecie, la problematica della conferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti esterni al singolo ente consortile.
Richiamando quindi integralmente le considerazioni ivi formulate, in via generale, circa la straordinarietà delle norme, palesemente derogatorie della regola generale dell'affidamento degli incarichi agli interni, che consentono di avvalersi, per la direzione delle proprie strutture burocratiche, di soggetti esterni alle singole amministrazioni, si osserva, conseguentemente, che i relativi enunciati risultano di stretta interpretazione.
Ed invero, come già esposto nella richiamata consulenza, il Consiglio di Stato (cfr. Commissione speciale pubblico impiego, parere 27 febbraio 2003, n. 514/2003), ha esplicitato che il previsto accesso di esterni alla dirigenza pubblica, inserendosi in un ambito permeato e retto dai principi costituzionali sanciti, in particolare, dall'art. 97, "se non contenuto entro limiti circoscritti e circondati da adeguate cautele potrebbe costituire un ostacolo al buon funzionamento della pubblica amministrazione e alla sua necessaria imparzialità", e pertanto, la facoltà, di carattere eccezionale, che consente di ricorrere a professionalità esterne deve essere esercitata, in concreto, "nei limiti, in ogni caso, delle percentuali ...[dalla legge puntualmente stabilite], che integrano il principio invocato e non costituiscono elementi ad esso esterni."

Ciò, in via generale, premesso si osserva che, per quanto attiene il conferimento degli incarichi dirigenziali, la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, ne consente l'attribuzione a soggetti esterni - oltrechè nelle ipotesi relative agli uffici di diretta collaborazione (cfr. art. 4, comma 6) - esclusivamente per quanto attiene gli incarichi di dirigente generale (cfr. art. 9, comma 8) e, in detta sola ipotesi, nel limite percentuale del 5 per cento (poi elevato al 20 per cento dall'art. 11, comma 7, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20) della dotazione organica; ipotesi che non ricorre nella fattispecie avente invero riguardo ad un incarico di dirigente tecnico (rectius: dirigente dell'area tecnica).
Principio generale cui le richiamate disposizioni costituiscono puntuale eccezione è quindi quello sancito dall'articolo 9, commi 4, 5 e 6, della stessa l.r. 10/2000, secondo cui tutti gli incarichi dirigenziali - siano essi finalizzati alla preposizione a strutture operative che di altra natura - sono conferiti a soggetti già incardinati, con qualifica di dirigente, nell'ente di appartenenza.
Il delineato regime costituisce esaustiva disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali che non ammette, in assenza di puntuali richiami e rinvii normativi, l'applicazione di norme divergenti. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, risulta invero, per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 1, comma 2, l.r. 10/2000) meramente residuale per le sole ipotesi non previste e regolate dalla legge regionale.

L'individuazione della disposizione recata dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della L. 15 giugno 2002, n. 145 e poi integrato dall'art. 14 sexies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 17 agosto 2005, n. 168) quale fonte del conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un consorzio per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, non appare poi legittima, non soltanto per le considerazioni succintamente svolte circa l'esaustività della disciplina dettata a tal proposito dalla l.r. 10/2000, ma anche perchè la disposizione che si pretenderebbe in tal modo di attuare, trova viceversa diretta applicazione esclusivamente per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, tra cui ovviamente, non è dato ricomprendere gli enti di che trattasi.
L'attuazione della disposizione in discorso negli enti pubblici vigilati dallo Stato - tra i quali, comunque, non è dato parimenti considerare i Consorzi A.S.I. della Sicilia - è subordinata, in forza di una interpretazione sistematica della stessa e del successivo art. 27 concernente i criteri di adeguamento ai principi recati dall'art. 4, rubricato "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e dal capo II "Dirigenza" del Titolo II "Organizzazione" del medesimo decreto legislativo, fatta propria dal Consiglio di Stato (cfr. Commissione speciale pubblico impiego, parere 27 febbraio 2003, n. 514/2003) ed assolutamente da condividere, alla previa adozione di appositi regolamenti di organizzazione che adeguino l'ordinamento dei singoli enti alla normativa sulla dirigenza.

Nella fattispecie, poi va considerato che i consorzi A.S.I. della Sicilia - obbligati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 10/2000, e come tutti gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione siciliana, ad adeguare il proprio ordinamento al regime giuridico di cui al Titolo I della medesima legge - sono tenuti ad operare nell'osservanza delle disposizioni del regolamento di organizzazione e del regolamento organico del personale, che, adottati in conformità al regolamento-tipo approvato con decreto assessoriale 5 aprile 2001, non prevedono, per quanto a conoscenza dello scrivente, nonché a quanto asserisce codesto Dipartimento, alcuna disposizione che consenta il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente.
In ossequio dunque al principio di legalità che impone che l'azione amministrativa abbia uno specifico fondamento legislativo e postula un dovere di agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge ed in conformità alla disciplina sostanziale posta, che incide dunque sulle modalità di esercizio dell'azione e penetra all'interno dell'esercizio del potere (cfr. Elio Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2002, pagg. 36 e seguenti) risulta esclusa la legittimità del conferimento degli incarichi dirigenziali in esame.

3.- Per quanto attiene poi alla configurabilità nella specie del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 del codice penale, si osserva che l'accertamento richiesto esula dalle competenze dello Scrivente, e lo stesso potrà viceversa essere compiuto da codesto Dipartimento nell'esercizio dell'attività di vigilanza ascritta e sulla base degli elementi di conoscenza in suo possesso.
Questo Ufficio non può che limitarsi a segnalare che, in linea generale e astratta, per potere configurare la sussistenza di tale reato, occorre riscontrare, quale necessario presupposto, il verificarsi di un elemento materiale e di un elemento soggettivo. A tale fine occorre invero riscontrare che il comportamento oggettivamente illegittimo - in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale, o dall'incaricato di publico servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento - sia diretto intenzionalmente e consapevolmente a favorire o danneggiare qualcuno. Occorre cioè in altri termini che sussista il dolo specifico ed un nesso di derivazione causale o concausale tra la violazione posta in essere e l'evento.

4.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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