Pos. I Prot. _______ /213.05.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianto di distribuzione -Concessione rilasciata ad un coerede - Diffida.



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
Uffici distaccati di Catania
(Rif. nota 28 luglio 2005 n. 3336)
CATANIA


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che a seguito del decesso del titolare di una concessione rilasciata per la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti, con D.A. 7 settembre 1989, n. 1212, una nuova concessione per l'esercizio del medesimo impianto è stata assentita, ai sensi del punto 9, lett. b), del D.A. 22 dicembre 1987, alla moglie del defunto in qualità di erede dello stesso.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che ai fini dell'adozione della nuova concessione venivano acquisiti i pareri di rito, la dichiarazione, resa dal figlio maggiorenne coerede del defunto, "di assenso all'intestazione della propria quota ereditaria alla madre", mentre "nessuna dichiarazione o provvedimento del giudice tutelare per il figlio minorenne" risulta acquisita agli atti.
Ciò premesso, richiamato l'articolo 6 del D.P.R. 26/10/1971 (rectius: D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269), ai sensi del quale il richiedente la concessione per la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti deve essere maggiorenne, vien chiesto "quali provvedimenti possono essere legittimamente adottati" nei confronti del figlio che era minorenne all'epoca del rilascio della nuova concessione e che, con atto stragiudiziale, ha diffidato codesta Amministrazione allo svolgimento di tutte le attività necessarie per la tutela dei propri interessi, essendo stato privato "per inefficienza e superficialità dimostrata dall'Assessorato industria ... delle utilità patrimoniali e non, conseguenti le attività aziendali del proprio padre ...".

2. Al riguardo non può che evidenziarsi, come del resto rilevato da codesto Assessorato, che per effetto del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, il richiedente la concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti deve avere la maggiore età; pertanto, nell'ipotesi in cui erede del titolare di una concessione già rilasciata sia un minorenne, la richiamata disposizione ha come effetto quello di far venir meno il collegamento tra titolarità della concessione amministrativa e titolarità della relativa impresa e azienda, che il punto 9, lett. b), del D.A. 22 dicembre 1987, prevede in capo "all'erede delle attrezzature costituenti l'impianto", (laddove appunto dispone che a quest'ultimo può essere accordata prioritariamente la nuova concessione nel caso di morte del concessionario).
In altri termini, l'erede minorenne pur essendo titolare di una quota dell'azienda pervenutagli per successione, non può concretamente esercitare l'impresa poiché è privato della facoltà di ottenere l'intestazione della concessione a suo nome.
Del resto, vero è che ai sensi dell'art. 320, comma 5, c.c. l'esercizio di una impresa commerciale può essere continuato dal genitore per il figlio minore con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare, tuttavia secondo la prevalente dottrina la predetta autorizzazione va richiesta dal genitore e non può il tribunale disporla d'ufficio (De Martino, "Commentario al codice civile", Libro I, art. 315-455, Edizioni Pem; 1974, 72 e ss.); nessuna competenza risulta pertanto ascrivibile in capo all'Amministrazione ai fini della richiesta della medesima autorizzazione al tribunale.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra deve dunque concludersi che, nella fattispecie, il rilascio della nuova concessione nei confronti della moglie del defunto in qualità di erede dello stesso è avvenuto nel rispetto del principio di legalità che costituisce fondamento dell'azione amministrativa e postula il dovere di agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge; codesto Assessorato invero, non poteva all'epoca rilasciare alcun provvedimento concessorio nei confronti del figlio coerede minorenne né tanto meno avrebbe dovuto richiedere al tribunale, in luogo del genitore, l'autorizzazione alla continuazione all'esercizio dell'impresa. Conseguentemente, non rilevandosi sotto tale profilo alcuna lesione degli interessi e dei diritti del predetto coerede, nessun provvedimento si ritiene debba oggi essere adottato nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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