Pos. 3   Prot. N. 208.05.11      



Oggetto: Edilizia- Comune di Palermo - Programma di recupero urbano ambiti Borgo Nuovo e Sperone. Programma integrato di intervento ambito San Filippo Neri. Bozza di Accordo di programma.





Allegati n...........................



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
      PALERMO 



1 - Con nota 5-8-2005, n. 4643, codesto Dipartimento ha trasmesso la bozza dell'Accordo di programma da stipularsi fra il comune di Palermo e la Presidenza della regione siciliana per la realizzazione degli interventi su indicati chiedendo a quest'Ufficio di "fornire il proprio contributo con particolare riferimento ai punti dell'articolato" .
La nota non esplicita alcuna particolare questione e si sostanzia in una richiesta di controllo sull'operato di codesto Dipartimento che esula, in tali termini, dalla competenza dello Scrivente.
Tuttavia, nel quadro di un generale rapporto di collaborazione, può darsi corso all'esame giuridico formale della bozza formulando le seguenti osservazioni.

2 - L'istituto dell'Accordo di programma, stipulato nella fattispecie, trova la sua disciplina, in Sicilia, nell'art. 1 della l.r. n. 48/1991 che ha recepito con modifiche e quindi in modo statico, l'art. 27 della legge n. 142/1990.
Orbene, il comma 4 di detto articolo 27, come aggiunto dall'art. 1 della l.r. n. 48/1991, prevede che l'accordo consiste "nel consenso unanime delle amministrazioni interessate" alla realizzazione delle opere e che la sua approvazione da parte del Presidente della Regione determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Ove l'accordo comporti (come nella fattispecie) variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza; la delibera consiliare è a sua volta sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la relativa approvazione che dovrà intervenire nel termine di ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della l.r. 30-4-1991, n. 15 che così dispone:" . Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate."
Occorre poi rilevare che, ai sensi dell'art. 36 della l.r. n.7/2002, le procedure espropriative nella Regione siciliana sono disciplinate dal DPR 8-6-2001, n. 327, come modificato dal D. lgs, n. 302/2002 ( Testo Unico sulle espropriazioni).
Orbene, l'art. 10 di tale T.U. prevede la possibilità che l'accordo di programma comportante una variante dello strumento urbanistico possa anche imporre i vincoli preordinati all'espropriazione sia per le opere pubbliche che per quelle (private) di pubblica utilità.

Lo stesso art. 12 del T.U. , si riferisce sia alle opere pubbliche che di pubblica utilità allorché al comma 1, lett. b) collega la dichiarazione di pubblica utilità (fra gli altri strumenti generali) al perfezionamento di un accordo di programma.

Appare pertanto coerente con tali disposizioni che l'art. 7 della bozza in esame abbia collegato all'approvazione dell'Accordo (successiva al controllo dell'Assessorato R.T.A. sulla delibera consiliare di ratifica dell'assenso sindacale alla variante urbanistica) anche gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e private previste dai programmi di intervento, potendo così ritenersi superabile la mancanza di omessa previsione espressa dei vincoli espropriativi in sede di pianificazione urbanistica; una tale previsione, tuttavia, potrebbe essere introdotta dall'articolato atteso che in tal modo gli effetti di variante urbanistica dell'accordo e di connessa imposizione del vincolo espropriativi rileverebbero autonomamente rispetto ai termini concernenti le procedure espropriative anche nel caso in cui queste dovessero incorrere per qualsiasi ragione in cause di decadenza per mancato rispetto dei relativi termini.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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