POS. II Prot._______________/195.05.11

OGGETTO: Accesso ad atti del procedimento. Interesse all'accesso. Soggetto non riguardato dal procedimento.




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

PALERMO


1. Con nota n. 2535/Serv. V del 12 luglio 2005 codesto Dipartimento, rappresentando che, in relazione al procedimento per la definizione di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di sviluppo produttivo ex art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, presentato da una cooperativa, il legale di una società che avrebbe eseguito lavori previsti dal progetto medesimo ha affermato di esser titolare del diritto di accesso ex legge 241/1990, in quanto il pagamento integrale delle relative spettanze è correlato alla definizione dell'erogazione dei contributi in questione, ha chiesto allo Scrivente se tale società, non contemplata direttamente dal procedimento in questione, possa vantare, come afferma il legale, la titolarità dell'accesso agli atti del procedimento stesso.

Dagli atti trasmessi risulta che il legale della società in questione ha prima, con nota del 20 luglio 2004, chiesto di essere informato dello stato del procedimento.

A tale nota codesto Dipartimento ha risposto, comunicando l'attivazione delle procedure propedeutiche alla verifica della contabilità finale dei lavori.
Successivamente, il medesimo legale -rappresentando che, in ragione dei lavori eseguiti, la società da cui ha ricevuto mandato risulta creditrice della cooperativa di una somma corrispondente all'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento lavori che, per pattuizione contrattuale, va corrisposto all'esito del collaudo e dello svincolo dell'ultima quota di finanziamento- lamentando il ritardo nell'effettuazione del collaudo e del pagamento dell'ultima tranche delle somme dovute alla cooperativa da parte della Regione, ha diffidato l'Amministrazione regionale a provvedere in merito, minacciando il ricorso ad azioni legali per gli eventuali danni imputabili al ritardo e chiedendo, altresì di consentire alla società la piena partecipazione al procedimento, nonchè l'indicazione del relativo responsabile e notizie in merito all'attuale stato del procedimento medesimo e degli atti assunti.

A tale ultima nota codesto Dipartimento ha risposto che, non avendo il Dipartimento stesso intrattenuto rapporti amministrativi con la società in questione e considerato che l'accesso è consentito solo a coloro cui gli atti si riferiscono, il Dipartimento medesimo, anche per ragioni di tutela della riservatezza, non avrebbe più fornito comunicazioni relative ad atti concernenti altri soggetti.

Infine, la società in questione -tramite il medesimo legale- ha affermato di esser titolare di un interesse giuridicamente rilevante, noto al Dipartimento in quanto lo stesso è in possesso delle fatture emesse dalla società dallo stesso rappresentata, trasmesse per la liquidazione del finanziamento, e che dall'esito del procedimento dipende la riscossione del saldo finale per i lavori effettuati e conclusi.



2. In ordine alla questione suesposta occorre distinguere i diversi istituti del cosiddetto "diritto di accesso" agli atti amministrativi e dei "diritti partecipativi", rilevando anzitutto che, in Sicilia, tali istituti sono disciplinati direttamente dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, piuttosto che dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni "si applicano, in quanto compatibili" per quanto non previsto dalla l.r. 10/1991 (v. art. 37), oltre che "per quanto stabilito in materia di giustizia amministrativa" (v. art. 29 l. 241/1990 e successive modifiche).

Quanto ai diritti partecipativi, essi pertengono "ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento" (art. 8 della legge regionale 10/1991), nonchè a "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché [a]i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento" (art. 10 l.r. 10/1991).

Il contenuto di tali diritti è "di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti" (art. 11 l.r. 10/1991).

Diversamente dai diritti partecipativi, il cosiddetto "diritto d'accesso" è riconosciuto a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 25 l.r. 10/1991), e "si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi .... a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente" (art. 28 l.r. 10/1991).

Una prima considerazione da effettuare è che, mentre la partecipazione al procedimento è consentita solo ai soggetti i cui interessi possono esser strettamente e direttamente collegati e correlati all'emanazione del provvedimento cui il procedimento ha riguardo, il diritto di accesso è riconosciuto anche a soggetti che, pur non contemplati o interessati direttamente dal provvedimento/procedimento, tuttavia hanno un interesse alla conoscenza degli atti amministrativi procedimentali, purchè tale interesse sia correlato alla tutela di situazioni giuridiche proprie.

In ogni caso, nè i diritti partecipativi nè il diritto di accesso conferiscono ai titolari un diritto generale di ottenere informazioni in ordine al procedimento, dal momento che la normativa sulla cosiddetta "trasparenza" amministrativa assicura soltanto, agli aventi diritto, la conoscenza di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla fattispecie sottoposta, si osserva che le richieste formulate dallo studio legale consistono la prima (del 20/7/2004) in una richiesta di informazioni; la seconda (29/3/2005) in una diffida rivolta all'Amministrazione regionale a provvedere alla definizione del procedimento di collaudo, per ottenere lo svincolo delle saldo finale a favore della effettiva beneficiaria (debitrice della società rappresentata dal legale) nonchè, ancora una volta, informazioni sullo stato del procedimento; ed infine, con la raccomandata del 10 giugno 2005, nell'affermazione della titolarità del diritto di accesso, oltre che nella reiterazione della diffida a provvedere, con la prefigurazione della richiesta -nei confronti dell'Amministrazione regionale- di risarcimento dei danni che alla società medesima potrebbero derivare dal ritardo nel compimento dell'attività (approvazione del collaudo e svincolo del saldo).

In tali richieste non compare mai una effettiva richiesta di accesso alla documentazione del sub-procedimento in questione.

In proposito, va rilevato che "Il diritto di accesso previsto dagli art. 22, 2º comma e 25, 1º comma, l. 7 agosto 1990 n. 241 è limitato ai documenti amministrativi già autonomamente e prevalentemente (rispetto alla richiesta dell'interessato) formati dall'amministrazione; pertanto, il diritto di accesso non ha ad oggetto anche notizie e informazioni, peraltro comunicabili all'interessato soltanto dopo l'estrapolazione delle stesse dal contenuto complessivo di documenti in possesso dell'amministrazione e la loro riassunzione in apposito atto da formarsi allo scopo"(T.a.r. Lazio, sez. I, 26-11-1998, n. 3241; dello stesso tenore: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 04-07-2000, n. 336).

Ciò non significa che all'Amministrazione interpellata sia impedito di fornire informazioni a chi, richiedendole, possa dimostrare di vantare un proprio "interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", ma, soltanto, che non è azionabile un diritto ad ottenere dall'Amministrazione delle informazioni in forma diversa dall'esame diretto o dall'acquisizione di copia di documentazione in possesso dell'Amministrazionemedesima.

Sempre con riferimento alla fattispecie sottoposta, si rileva che, ove risulti verificato che la società istante effettivamente abbia l'interesse che afferma per la tutela di una sua posizione giuridica e che tale posizione possa venir tutelata tramite la conoscenza di atti procedimentali, alla stessa non potrebbe venir negato l'accesso alla documentazione del sub-procedimento in questione, il cui esercizio, tuttavia, dovrebbe venir effettuato secondo le previsioni di cui al regolamento regionale approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12.

Con riferimento a quest'ultimo, stante che l'accesso riguarderebbe un procedimento relativo a soggetto diverso da colui che chiede l'accesso, occorrerebbe riferirsi alle previsioni dell'art. 5 D.P.Reg. 12/1998, dato che il procedimento formale è necessario quantomeno perchè dell'avvio del procedimento di accesso stesso occorrerebbe dare comunicazione, a termini dell'art. 8 della l.r. 10/1991, alla cooperativa beneficiaria del finanziamento.

Va, infine, rilevato che, nella fattispecie, non è d'ostacolo la disciplina relativa alla tutela dei dati personali, dal momento che il D. l.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della normativa sull'accesso alla documentazione, rinviando la disciplina alla normativa di settore.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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