POS. II Prot._______________/190.05.11

OGGETTO: Comitato provinciale INPS. Designazione rappresentante della Regione. Dipendente P.U.C.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

PALERMO




1. Con nota 5 luglio 2005, prot. 1231/Area I, codesto Dipartimento ha rappresentato quanto segue.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ha designato, quale rappresentante della Regione siciliana in un Comitato provinciale dell'I.N.P.S, di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, un lavoratore P.U.C., assunto con contratto a tempo determinato a termini dell'art. 12 della l.r. n. 85/1995.

Nel merito, ritiene codesto Dipartimento che la designazione in parola possa ricadere su "quisque de populo" e che , quindi, il lavoratore in parola dovrebbe ricorrere al congedo ordinario per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, in quanto la prestazione sarebbe da ascrivere alle libere attività.

Riferisce, tuttavia, codesta Amministrazione che l'incarico derivante dalla designazione in questione potrebbe rientrare tra i compiti d'istituto, in quanto i Comitati provinciali dell'I.N.P.S. trattano problematiche correlate con rapporti di lavoro; mentre i vari rami dell'Amministrazione regionale, in casi simili o analoghi, applicano l'istituto del permesso retribuito, o del permesso da recuperare ovvero quello del congedo ordinario.

In ordine alla fattispecie prospettata codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente "per una corretta applicazione delle norme".



2. Ancorchè la questione prospettata appaia riguardare solo la posizione in cui collocare il soggetto per la partecipazione alle riunioni del Comitato provinciale INPS di cui fa parte in quanto rappresentante della Regione, tuttavia non ci si può esimere da una disamina più ampia che coinvolga il titolo di partecipazione all'organo e la qualità del soggetto designato a farne parte.

I comitati provinciali I.N.P.S. sono stati previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 che ne ha disciplinato la composizione (artt. 34 e 35) ed i compiti (art. 36); mentre la legge 11 agosto 1972, n. 466 ne ha integrato la composizione, limitatamente al territorio della Regione siciliana, tra l'altro con un "rappresentante" della Regione, designato dall'Assessore del lavoro.

In ordine ai criteri per la designazione di rappresentanti della Regione in organi collegiali, lo Scrivente ha già affrontato la questione con i pareri n. 174 del 2004, reso alla Segreteria generale con nota 4 agosto 2004, n. 12947, e n. 79 del 2005, reso alla Giunta regionale -per specifica richiesta di approfondimento- con nota 13 aprile 2005, n. 5475.

In tali pareri l'Ufficio, in conformità a quanto costantemente rilevato dalla Corte dei conti, ha già rilevato che "i soggetti designati quali "rappresentanti" della Presidenza, o dell'intera Regione siciliana, in un qualsiasi organo collegiale sono destinati a garantire, all'interno di esso, il ramo o l'intera Amministrazione di appartenenza.
Tale funzione appare ascrivibile, in via generale ed in linea di principio, ad un rapporto di servizio, organico e funzionale, che, sotto un profilo giuridico, correli stabilmente il soggetto e l'Amministrazione rappresentata.
In altri termini la logica e la ratio della previsione della rappresentanza di un Ente in seno ad un altro mediante il sistema della designazione mira a consentire l'esternazione degli interessi pubblici propri dell'Ente designante in un ambito ad esso esterno. Ma ad agire in rappresentanza degli interessi dell'Ente designante non possono che essere quei soggetti titolati ad agire in nome e per conto dello stesso, in virtù di un legame (giuridico) che ne formalizzi e sostanzi il rapporto.
Si rileva ancora che le designazioni di che trattasi non appaiono configurabili come atti meramente fiduciari - contrariamente alle nomine e designazioni affidate alla competenza dei sindaci e dei presidenti di provincia regionale (cfr.: art. 26, commi 1 e 2, l.r. 26 agosto 1992, n. 7; art. 4, comma 1, l.r. 20 agosto 1994, n. 32; art. 6, comma 3, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30) - e pertanto le sottostanti individuazioni dei soggetti da preporre ad un pubblico ufficio, quale è configurabile quello di cui è discorso, devono vieppiù trovare fondamento in una competenza istituzionale ai medesimi designati ascritta, che costituisce appunto criterio e motivazione delle scelte di competenza".

Pertanto la designazione nei comitati provinciali dell'I.N.P.S. non può legittimamente ricadere su qualunque soggetto, bensì soltanto su dipendenti regionali correlati stabilmente all'Amministrazione regionale del lavoro da un rapporto di servizio, organico e funzionale, tale -anche per le funzioni esercitabili in relazione alla qualifica posseduta- da consentire l'esternazione degli interessi pubblici propri dell'Amministrazione medesima.

In tale caso -che non sembra ricorrere nella fattispecie prospettata, stante il tipo di rapporto lavorativo (v. anche parere 17/2/2005 del Dipartimento della funzione pubblica, reperibile su Internet al link http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/pareri/dipartimento_2398_ENG_HTML.htm)- il dipendente, per la partecipazione ai lavori dell'organo collegiale, dovrebbe venir posto in permesso retribuito, dal momento che a tali lavori parteciperebbe per la cura degli interessi pubblici propri dell'Amministrazione designante.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale