Pos. II-IV Prot. 180.2005.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Riscossione.- Transazione ex art. 3, comma 3, D.L. 138/2002.- Presupposti.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 13278 del 30 giugno 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dato atto della avvenuta presentazione, da parte di una società di capitali, di una istanza di transazione ex art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178, e richiamato dall'art. 5 della l.r. 9 agosto 2002, n. 10, e dell'avvio dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione della pratica, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine all'identificazione, sotto il profilo tecnico-giuridico, dei presupposti necessari per procedere alla richiesta transazione.

2.- Premesso che - alla luce delle competenze ascritte a questo Ufficio - nessuna indagine fattuale può essere posta in essere dallo scrivente al fine di accertare in concreto la sussistenza di quei presupposti che connotano la fattispecie astratta normativamente delineata, non ci si esime dal rendere, in via generale, la richiesta consulenza.

La disposizione in relazione alla quale si pone la problematica in discorso (art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178) consente di "procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo ... in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali".

In sede istruttoria pertanto - e cioè in quella fase del procedimento destinata ad acquisire adeguata conoscenza della realtà esterna e ad accertare la corrispondenza tra situazione di fatto ed indicazione normativa, ed in particolare finalizzata, sotto il profilo funzionale, all'accertamento dei fatti e dei presupposti del provvedimento finale ed alla acquisizione e valutazione degli interessi implicati dall'esercizio del potere - verificata ovviamente, in primo luogo, la sussistenza di un carico fiscale iscritto a ruolo e preliminarmente a quella valutazione discrezionale, ancorchè fondata su precise analisi previsionali aventi riguardo agli aspetti economico-finanziari e gestionali, circa la convenienza della scelta transattiva e la determinazione del relativo contenuto sostanziale, si pone l'esigenza di riscontrare gli stati di fatto e di diritto che legittimino l'assunzione del provvedimento.

Per quanto sotto tale profilo rileva e nel richiamare, per tutto quanto non oggetto di approfondimento, le considerazioni esposte dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 4 marzo 2005, cui codesto Dipartimento, peraltro, rinvia per quanto attiene alle istruzioni in detta sede fornite, si osserva preliminarmente che il rinvio alla normativa statale operato dall'art. 5 della l.r 9 agosto 2002, n. 10, consente di estendere l'ambito di applicazione della transazione di cui è discorso a tutti i tributi di spettanza regionale ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Per quanto attiene poi lo stato di insolvenza presupposto per l'applicazione della norma (in ordine al cui accertamento viene, fondamentalmente, formulata la richiesta di consulenza che si riscontra) si osserva che il termine insolvenza - utilizzato dal legislatore nella norma in commento, così come, in via generale, in diritto civile e penale e nelle leggi concorsuali - non appare riferibile ad un puro e semplice comportamento omissivo, accertabile a prescindere da ogni indagine circa il perché non si paga, e cioè circa la volontarietà, o no, del mancato pagamento e quindi in ordine alla possibilità o meno di procedere diversamente; il termine indicato, viceversa, pertiene ad uno stato del patrimonio considerato nella sua capacità di soddisfare obbligazioni ed implicante altresì una indagine ed una valutazione circa la consistenza del medesimo correlata alla capacità produttiva del soggetto che ne ha la titolarità ed al credito di cui il medesimo gode (cfr. Renzo Provinciali, Voce "Insolvenza", in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè) .
In altri termini è da ritenere sussistente lo stato di insolvenza laddove - in violazione del principio generale per il quale il debitore ha il dovere di mantenere un equilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio - si riscontri una incapacità del patrimonio a garantire il regolare (e cioè alle scadenze e con le modalità pattuite) soddisfacimento del credito (cfr. Cristiana Maccagno Benessia, Voce "Insolvenza fraudolenta" in Enciclopedia Giuridica, Treccani).
La relativa nozione presuppone dunque una difficoltà non transeunte, uno stato di impotenza economica e va riferita alla valutazione comparativa fra gli elementi attivi del patrimonio e massa debitoria (cfr. Cassazione, sez. I, 17 aprile 2003, n. 6170); essa impone di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se si sia in grado di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
La prova dello stato di insolvenza può fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza; per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta tuttavia una astratta conoscibilità oggettiva, ma è necessaria l'esistenza di segni esteriori che, in relazione alle condizioni in cui si opera e tenuto conto dell'attività professionale esercitata e delle regole di prudenza ed avvedutezza che concretamente la caratterizzano, ne diano contezza a soggetti professionalmente qualificati (cfr. Cassazione, sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719).
La sussistenza di protesti, procedure esecutive, verbali di pignoramento negativi, rinvii inutilmente concessi per il soddisfacimento dei crediti, costituisce certamente circostanza attestante - a maggior ragione se essi sono numerosi - uno stato di insolvenza, purchè ovviamente, le relative azioni esecutive siano state esercitate in modo serio ed adeguato (cfr. Cassazione, sez. lavoro, 11 luglio 2003, n. 10953) e gli inadempimenti o gli altri fatti, anche esteriori, siano di importo congrui rispetto al patrimonio considerato.
L'indagine tesa all'accertamento in questione non va comunque condotta con soli criteri matematici e contabili, ma globalmente, tenuto presente, in particolare, il complessivo comportamento dell'imprenditore, e quindi in forza di una analisi reale e di fatto della fattispecie concreta oggetto del singolo procedimento.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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