Pos. I Prot. 179.2005.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Amministrazione ed uffici.- Valutazione Dirigenti generali.- Competenze.


UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Servizio di valutazione e controllo strategico
(Rif. nota n. 520 del 27 giugno 2005)

e, p.c. ASSESSORE REGIONALE
PER I LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE REGIONALE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
(Rif. nota n. 4257 del 13 settembre 2005)

L O R O S E D I


Con la presidenziale emarginata - premesso che sulla questione sussiste controversia tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici e l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente - è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'individuazione dell'Autorità competente a concludere la procedura di valutazione dei Dirigenti generali nel caso in cui si verifichi un modificazione del vertice politico prima della definizione della procedura medesima.
Preso atto che lo scrivente è stato incaricato di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione, e ritenuto quantomeno opportuno, prima di rendere il richiesto parere, consentire ogni utile approfondimento, si è provveduto - con nota di questo Ufficio prot. n. 10197/179.2005.11 del 9 luglio 2005 - a chiedere alle Autorità interessate di voler esprimere, laddove ne fosse ravvisata la necessità, eventuali considerazioni utili per una compiuta ed esaustiva analisi della problematica proposta.
Considerato il lasso di tempo trascorso dalla lettera istruttoria, si ritiene di non dovere ulteriormente differire l'emissione della chiesta consulenza, nonostante che, ad oggi, ha ritenuto di interloquire (con la indicata nota n. 4257 del 13 settembre 2005) il solo Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

2.- La procedura per cui è in discussione l'imputazione della competenza alla relativa definizione, consiste in quella verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti (nella specie, generali) cui ha in particolare riguardo, nell'osservanza dei principi delineati dall'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 - la cui applicazione nell'Amministrazione della Regione siciliana è sancita dall'art. 3, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in quanto compatibile con le disposizioni della stessa legge - l'art. 34 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.
In via generale va preliminarmente osservato che la valutazione del personale con incarico dirigenziale, ai sensi del richiamato art. 5, D. Lgs. 286/1999, ha per oggetto le prestazioni e le competenze organizzative (e cioè i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative assegnate), e pur dovendo tenere particolare conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, va posta in essere, con periodicità di norma annuale (ad eccezione delle particolari ipotesi, connesse al rischio grave di un risultato negativo della gestione od alla accertata grave inosservanza di direttive impartite, che consentono un'anticipazione della relativa procedura) - sulla base anche dei risultati del controllo di gestione ed in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi di lavoro - nell'osservanza dei principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato.
Precisa lo stesso articolo, al comma 3, che la valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni provvede il Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.
Pertanto, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza alla valutazione dei dirigenti di strutture di massima dimensione risulta rispettivamente ascritta al Presidente od agli Assessori - supportati dal proprio Servizio di controllo interno strategico di cui all'art. 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, destinato appunto a fornire ausilio all'organo politico nella valutazione di quei dirigenti che direttamente all'organo medesimo rispondono per il conseguimento degli obiettivi assegnati - a seconda della relativa sottoposizione funzionale.
I principi sanciti per la valutazione della dirigenza impongono poi - in adempimento al disposto dell'art. 10 della l.r. 10/2000 e dell'ivi richiamato art. 17 della L. 15 marzo 1997, n. 59, oltrechè in applicazione del già citato art. 34 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza - che i risultati dell'attività e della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi vadano accertati sulla base di parametri oggettivi che consentano, tra l'altro, di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.
Una corretta ed esaustiva valutazione dei dirigenti (nella specie generali) esige dunque di verificare oggettivamente la complessiva performance realizzata tenendo conto delle prestazioni rese, e cioè dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi - predefiniti, quantificabili e misurabili assegnati - e dei comportamenti organizzativi, individuabili precipuamente nelle capacità di analisi e programmazione, di relazione e coordinamento, e di gestione e realizzazione.
Detta valutazione, tuttavia, anche se strutturata metodologicamente e fondata su meccanismi e strumenti di monitoraggio predeterminati, e, in particolare, su dati concreti derivanti dal controllo di gestione, è comunque sempre frutto di un apprezzamento soggettivo e discrezionale in quanto presuppone non soltanto la conoscenza di cosa si è fatto ma anche di come si è operato (cfr.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, a cura di F. Carinci - S. Mainardi, Giuffrè editore, Milano, 2005, pagg. 240 e seg.).
Il procedimento di valutazione dei dirigenti, dunque, andrebbe definito in via unitaria ed in un lasso di tempo delimitato al fine di giungere ad un univoco e riepilogativo risultato che, tenendo conto delle svariate componenti conferenti alla verifica posta in essere, offra un elemento di giudizio ponderato utile per ogni successiva determinazione da porre in essere nell'ambito di una efficiente ed efficace azione amministrativa.
Si osserva ancora che la mancata conclusione del procedimento di verifica annuale entro il termine utile a garantire il rispetto della clausola contenuta nei contratti individuali di lavoro - in adempimento ad una prescrizione di ordine generale dettata in sede di deliberazione di Giunta regionale - che, nel presupposto di un esito favorevole, impone di procedere all'erogazione dell'indennità di risultato non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, determina una irregolarità da cui consegue l'impossibilità di un operato assolutamente rispettoso delle prescrizioni imposte.

Sulla base della succinta ricostruzione dell'istituto e dei principi che lo reggono è possibile, a tal punto, rendere l'avviso richiesto riguardante specificamente processi di verifica e valutazione relativi agli anni 2002 e 2003, non conclusi alla data del 31 agosto 2004, successivamente alla quale si è verificato il mutamento di titolarità politica dell'Assessorato nel cui ambito erano incardinati i dirigenti generali da valutare.
In relazione alle prima delle due anzidette annualità risulterebbero predisposte, a cura del Servizio di valutazione e controllo strategico dell'Assessore uscente, apposite relazioni conclusive circa le risultanze delle analisi effettuate dall'Ufficio di diretta collaborazione in applicazione di metodologie oggettive, mentre, per l'annualità 2003, allo scadere dell'incarico di Governo, sarebbero stati predisposti esclusivamente monitoraggi trimestrali, ancorchè corredati da relazioni del Servizio di valutazione e controllo strategico.
Per quanto considerato, ed in conformità ai principi che reggono il procedimento amministrativo e che impongono di concluderlo entro un termine prefissato secondo la tipologia dell'atto, o in mancanza entro il termine generale di trenta giorni, ed in osservanza agli ulteriori principi che in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa vietano l'aggravamento del procedimento e la conseguente concentrazione delle sottese attività preparatorie, è da ritenere, ovviamente, che le valutazioni in discorso si sarebbero dovute definire prima del mutamento di direzione politica.
Considerato tuttavia che ciò non si è di fatto verificato, non potendosi imputare - in virtù del noto principio tempus regit actum - ad un soggetto ormai sfornito di competenza a porre in essere provvedimenti attinenti ad un dato ramo di amministrazione la relativa assunzione, ne consegue che, in virtù dell'ulteriore principio di continuità dell'azione amministrativa, è l'Assessore pro-tempore che deve assumere il provvedimento formale ad oggi mancante.
Tuttavia, considerato che la valutazione di che trattasi non può prescindere da una analisi soggettiva che presuppone la diretta conoscenza delle modalità dell'operare e dei comportamenti allo scopo spiegati, si ritiene che il relativo provvedimento vada assunto sulla base di una manifestazione di conoscenza e di giudizio da esprimersi da parte dell'Organo politico in relazione al conferente periodo di preposizione, destinata a costituire presupposto indefettibile del provvedimento valutativo.
Non può, conclusivamente, non osservarsi che una ordinaria, ed ordinata, successione tra organi - che impone un passaggio di consegne completo ed esaustivo al fine di consentire la prosecuzione dell'attività senza cesure temporali - avrebbe di fatto risolto la problematica proposta nel rispetto delle relative competenze e nella coerente imputazione delle relative responsabilità.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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