Pos.III   Prot. N. 9900 / 173.11.05 



Oggetto: Trasporti - Autoservizi pubblici non di linea - L.r. n.29/1996-Competenze della Provincia regionale che amministra area metropolitana.




Allegati n...........................


Assessorato regionale del Turismo, delle
Comunicazioni e dei Trasporti    

Dipartimento regionale dei trasporti e delle Comunicazioni
                           

P a l e r mo



  1 - Con nota 153 U.O.B./Servizio 1 dell'8 giugno 2005 codesto Dipartimento ha chiesto a quest'Ufficio di rendere parere sulla problematica in oggetto con particolare riferimento ai profili di legittimità dell'esercizio , da parte della Provincia regionale di XXX, delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale non di linea ancorché l'area metropolitana individuata all'interno del suo territorio non risulti ancora operativa 

Detto Ente ,infatti,sin dal settembre 1996 ha richiesto ai comuni dell'area metropolitana ,individuata con Decreto Presidenziale n.230 del 10 agosto 1995 ,i dati relativi al trasporto pubblico non di linea responsabilizzandoli nel contempo a proseguire nell'attività autorizzativa nelle more della completa organizzazione dei servizi provinciali. L'attività amministrativa dell'area metropolitana ha compreso pure la predisposizione della bozza di regolamento previsto dall'art 3 della l. r. 29 del 1996 ,l'approvazione ,a seguito di conferenze di servizio,delle tariffe nonché l'acquisizione di tutte le pratiche delle licenze taxi ed autonoleggio giacenti presso i Comuni.
Codesto Dipartimento, però, in occasione di un incontro con alcuni funzionari della Provincia ha sollevato dubbi sulle competenze esercitate da tale ente che ha perciò interessato l'Unione Regionale delle Province Siciliane la quale si è schierata in difesa dell'operato dell' ente locale unendosi a quest'ultimo nel richiedere al Governo regionale di fare chiarezza sulla questione.Al riguardo codesto Dipartimento ritiene di dover evidenziare come per il Consiglio di Giustizia Amministrativa l'individuazione delle aree metropolitane non coincida con il loro funzionamento.

2-La legge regionale 6 aprile 1996 n.29 ,che ha disposto l'applicabilità nelle Regione siciliana della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al comma 2 delega l'esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza alle Province in quanto enti di amministrazioni delle aree metropolitane ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986,n.9 e ai comuni non ricompresi in aree metropolitane costituite.
La soluzione del quesito posto da codesto dipartimento discenderà quindi dal risultato dell'indagine volta ad accertare il significato dell'espressione "costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986,n.9"e conseguentemente verificare se, nell'accezione individuata , la costituzione dell'area metropolitana di XXX sia o meno avvenuta.
Com'è noto, nel respingere le censure mosse alla normativa in materia di aree metropolitane, la Corte Costituzionale ha affermato che "la delimitazione delle aree metropolitane, lungi dal comportare la costituzione di enti subprovinciali, realizza solo un diverso assetto delle funzioni, ripartite fra i due livelli di governo locale secondo quanto suggerito dalle stesse peculiarità della situazione socio-economica e territoriale, in vista di migliori risultati sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e della razionalità.
Attraverso un procedimento partecipativo, che prevede l'iniziativa e comunque il parere degli enti locali interessati (art. 20), si realizza un modello analogo, nella sua ispirazione, a quello accolto dalla legge n. 142 del 1990, di ordinamento delle autonomie locali, rispetto al quale sussistono soltanto talune varianti in senso restrittivo, ove si consideri che, nel modello siciliano, il governo dell'area metropolitana assume una fisionomia prevalentemente funzionale, comportando un mero trasferimento di funzioni di c.d. "area vasta" dai comuni alla provincia regionale nella configurazione giuridica che quest'ultimo ente ha assunto per effetto della legge regionale n. 9 del 1986"(sentenza 30 luglio 1997, n .286).
La medesima decisione da atto della compiuta disciplina delle competenze che vengono trasferite alla provincia regionale come pure della reperibilità delle disposizioni regolanti i rapporti finanziari con i comuni attraverso il rinvio all'articolo 19,c.2 della legge 142 del 1990 operato dall'articolo 1,c.1,lett. d)della legge regionale n.48 del 1991.
Alla luce di quanto sopra riportato, non versandosi in ipotesi di creazione di un nuovo soggetto giuridico ma configurandosi l'area metropolitana come forma gestionale, si ritiene che per costituzione debba intendersi la conclusione del procedimento con il quale si individua e delimita ai sensi della legge n.9 del 1986 l'ambito geografico nel quale applicare l'assetto organizzativo consistente nel trasferimento alla Provincia regionale delle funzioni spettanti ai comuni in materia di pianificazione del territorio, formazione del piano intercomunale della rete commerciale, distribuzione di acqua potabile e gas, trasporti pubblici, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.In sintesi l'area metropolitana risulta costituita a seguito dell' emanazione del provvedimento finale ossia del decreto presidenziale previsto dall'articolo 20 della citata l.r.9.
  Tale ricostruzione è in linea pure con l'interpretazione della disciplina delle aree metropolitane operata dal Commissario dello Stato in sede di impugnazione della norma della delibera legislativa che,omesso l'articolo che la recava, è oggi la legge regionale n.30 del 2000.La previsione secondo cui le aree metropolitane di cui all'art.19 della l.r.n.9 del 1986 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione di individuazione delle medesime è stata infatti censurata per un verso per illogicità manifesta in quanto affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale vigente. L'altro profilo di illegittimità atterrebbe invece al sotteso intento di legittimare con una fictio legis la corresponsione fin dal momento dell'individuazione delle aree metropolitane le indennità maggiorate agli amministratori degli enti locali con ciò interferendo in procedimenti giurisdizionali pendenti. 

La non coincidenza, poi, fra costituzione e funzionamento del modello gestionale, evidenziata dal C.G.A. per precisare che la corresponsione delle maggiorazioni dell'indennità previste per gli amministratori di province al cui interno sono individuate aree metropolitane è subordinata all'effettivo esercizio delle funzioni trasferite, non rileva ai fini del problema che ci occupa.
E ciò non solo in quanto l'articolo 2 della l.r.29 del 1996 contempla, ai fini del riparto delle competenze delegate a comuni e province, la costituzione e non l'operatività dell'area metropolitana. Infatti la stessa espressa previsione della distribuzione di funzioni,già desumibile dall'articolo 21 della l.r.n.9 del 1986 che elenca tra le funzioni dell'area metropolitana i trasporti pubblici, induce a ritenere che il legislatore regionale, ben consapevole dei ritardi nell'attuazione del nuovo assetto organizzativo,abbia voluto chiarire che dalle province al cui interno risultino individuate aree metropolitane la delega in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza va esercitata prendendo a riferimento il dato giuridico anche se non ancora corrispondente alla situazione di fatto. In tal modo si è voluto , al contempo, dare inizio senza ulteriori indugi all'effettivo esercizio di funzioni per le quali l'ambito sovracomunale ,per la presenza di determinate caratteristiche sopratutto socio-economiche, è stato ritenuto più idoneo.
Conseguentemente, atteso che - come anche codesto Dipartimento riferisce - l'area metropolitana di XXX è stata individuata con decreto presidenziale del 10 agosto 1995 n.230 ,poiché la stessa risultava costituita già alla data di entrata in vigore della l.r.n.29 del 1996 deve concludersi che ,avuto riguardo al profilo della competenza ,la provincia di XXX ha sempre legittimamente esercitato le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge.
Nei medesimi termini si è del resto espresso il TAR CT -Sez.III-2aprile 2001,n.772 rilevando con riferimento alla Provincia di Catania la natura immediatamente precettiva dell'articolo 2,c.1 della l.r.n.29 cit. così come per l'addietro sembra sempre essersi orientato anche codesto Assessorato (ad esempio nell'emanazione e diffusione di circolari in materia) .

3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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