Pos. 3   Prot. N. 172.11.05 



Oggetto: Funzionario storico dell'arte neoassunto c/o Soprintendenza di xxx. Utilizzazione temporanea c/o Ufficio della Regione siciliana in xxx




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
Ed Ambientali ed Educazione Permanente
Servizio Personale

PALERMO



1.Con la nota n. 810 del 22 giugno 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello scrivente sulla questione di seguito rappresentata.
Nella graduatoria di concorso per 39 funzionari di categoria D con le mansioni di storico dell'arte si è utilmente collocata al 33° posto una dipendente residente a xxx che ha scelto come sede di servizio la Soprintendenza di xxx, dove ha assunto servizio in data 15.03.05.
Con nota del 18.03.05 , successivamente reiterata il 04.04.05, la dipendente ha chiesto di essere assegnata all'ufficio di rappresentanza della Regione siciliana di xxx e la Soprintendenza di xxx ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole.
Tale richiesta viene motivata con riferimento ai problemi di salute del figlio secondogenito la cui malattia è attestata da documentazione.
Codesto Dipartimento esclude la possibilità di procedere ad un trasferimento " tenuto conto della previsione di inamovibilità per un periodo non inferiore a sette anni di cui all'art. 1 del bando di concorso" tuttavia chiede di esprimersi " circa la possibilità di concedere il nulla osta di competenza di questo Dipartimento per un distacco temporaneo presso il suddetto Ufficio di xxx al fine di garantire quell'assistenza al figlio minore che una sede di servizio lontana come xxx certamente non potrebbe consentire".
Si precisa altresì che il carattere temporaneo del provvedimento e la conservazione del posto presso la sede di prima assegnazione non dovrebbe ledere diritti dei terzi, né determinare aspettative da parte degli altri vincitori dello stesso concorso "nella considerazione peraltro che la sede richiesta per le proprie specifiche funzioni costituisce ufficio avente competenza sull'intera amministrazione regionale".

2. L'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ha disposto che al rapporto d'impiego del personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente, tra le altre, anche l'art. 36 in materia di reclutamento del personale.
Il comma 13 dell'art. 70 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 ( nel quale è stato trasfuso, con modifiche, il D.lgs n. 29/93) dispone testualmente" In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti"
Il D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 " Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" citato, prevede, all'art. 17, comma 3 che" I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono nemmeno essere comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente".
La suddetta disposizione, relativa all'obbligo di permanenza settennale nella sede di prima destinazione, esclude, in via assoluta, che possa procedersi ad un trasferimento prima che sia decorso il lasso di tempo indicato dalla legge.
E' preclusa, altresì, la possibilità di procedere ad un distacco o ad un comando " presso sedi con dotazioni organiche complete". Se ne desume, a contrario, la possibilità che tale provvedimento riguardi sedi con dotazioni organiche incomplete.
In ogni caso, precisa la norma, se la sede di prima applicazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, il comando o distacco sono consentiti solo se il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.
La previsione relativa all'obbligo di permanenza settennale nella sede di prima destinazione, riferisce codesto Dipartimento, è contenuta altresì nell'art. 1 del bando di concorso; essa va quindi interpretata in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R n. 487/1994 e conseguentemente, con la possibilità di procedere ad un comando o ad un distacco in presenza delle condizioni previste dalla norma, condizioni che sembrano potersi ritenere sussistenti nella fattispecie, tenuto conto da un lato del parere favorevole della Soprintendenza di xxx ed altresì della ben nota carenza di personale dell'Ufficio di xxx.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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