Pos. 3   Prot. N. 12238 / 161. 05. 11 



Oggetto: POR Sicilia 2000 - 2006: Sottomisura 4.02 d). Interventi in regime de minimis. Imprese operanti nella trasformazione di prodotti agricoli. Ammissibilità. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione
Servizio Promozione

PALERMO



1 . Con la nota cui si risponde vien posto un quesito relativo all'ammissibilità di talune imprese operanti nel settore agro-alimentare alle agevolazioni previste dalla sottomisura 4.02 d) del POR Sicilia 2000 - 2006.
Al riguardo viene rappresentato quanto segue.
La sottomisura in esame è stata attivata mediante ricorso al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.
Tale Regolamento esclude dal proprio ambito di applicazione le imprese operanti nel settore dei trasporti e quelle che svolgono attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli di cui all' Allegato I del Trattato CE.
Il Ministero delle Attività produttive, con Circolare 14 luglio 2000, n. 900315, ha chiarito che devono ritenersi escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) le imprese alimentari operanti nei settori indicati nell'allegato 4, lettera F, colonna a) della stessa circolare.
Nella predetta colonna a) risultano, tra l'altro, inserite le attività classificate col codice ISTAT 15.91, ossia le attività di "fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, etc...".
Tali attività per contro risultano espressamente escluse dall'elenco dei prodotti agricoli di cui al richiamato Allegato I del Trattato CE.
Ciò posto vien chiesto allo Scrivente di esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno alle agevolazioni previste dalla sottomisura in oggetto delle imprese operanti nel predetto settore, classificato con codice ISTAT 15.91, e, altresì, delle imprese operanti in settori non indicati nell'allegato 4, lettera F, colonna a) della citata circolare del Ministero delle Attività produttive.


2 . La sottomisura 4.02 d) (ex 4.04 b) del POR Sicilia 2000 - 2006, gravante sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e avente per base giuridica l' art. 39 della legge regionale n. 32 del 2000, prevede Servizi per l' internazionalizzazione e risulta articolata in due linee di intervento : contributi per la partecipazione a manifestazioni promozionali di livello nazionale o internazionale e contributi per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un prodotto, nuovo o già esistente, su un nuovo mercato geografico.
Come si evince dalla scheda di misura, fruitori dell'intervento agevolativo sono le PMI "con esclusione di quelle operanti nel settore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato UE".
La sottomisura in esame è stata attivata, infatti, in regime di de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 che, come è noto, esclude dal proprio ambito di applicazione gli aiuti concessi "al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all' allegato I del trattato" (art. 1, lett. a).
Il quesito posto da codesto Dipartimento impone, quindi, un approfondimento della nozione di prodotto agricolo e, soprattutto, di quella, correlata, di attività di trasformazione di tali prodotti, con particolare riguardo alle attività di "fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori..." , classificate con codice ISTAT 15.91.

A tal fine giova in primo luogo richiamare l' art. 32 ( ex art. 38 ) del Trattato, ai sensi del quale : " Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti ".
Tale definizione, di carattere generale, è resa più concreta dal più volte citato Allegato I dello stesso Trattato, che contiene un nutrito elenco di prodotti cui si riconosce il carattere di "prodotti agricoli".
Tra le voci ricomprese nell'elenco va qui richiamata la seguente : " Alcole etilico, denaturato o no, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche...".

Giova altresì richiamare il paragrafo 2.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ( GUCE C/28 del 1° febbraio 2000), il quale chiarisce che : " Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l' estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da carne" precisando che : "La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all' Allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti".

Per contro, negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonchè di determinati prodotti non compresi in detto allegato ( GUCE C/25 del 12 settembre 2001), al punto 9, si dice che gli stessi orientamenti riguardano la pubblicità dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato "nonchè dei prodotti non compresi nell'allegato I che contengono una quota preponderante di prodotti che figurano in detto allegato ( in special modo prodotti lattiero-caseari, cereali, zucchero e alcole etilico ) trasformati (ad esmpio yogurt alla frutta...prodotti della pasticceria, della panetteria, dolciumi, bevande spiritose) ".

Giova infine richiamare la Crcolare 14 luglio 2000, n. 900315, emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
La circolare in esame, al paragrafo 2, Soggetti beneficiari, punto 6, premesso che la legge 488 del 1992 "costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e nel relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo imprenditoria locale" per le aree di Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell' ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie ", chiarisce che la stessa legge " in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR) prevede talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili ... le spese ammissibili".
Con riferimento ai settori agevolabili la circolare afferma poi che taluni di questi sono soggetti a divieti o a limitazioni e, con particolare riguardo alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fa rinvio all'allegato 4, lettera F) della stessa circolare, precisando che le categorie elencate nella colonna a) "sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilità a carico dei fondi FEOGA".
Tra le categorie inserite nella citata colonna a) figurano le attività di "fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori..." (codice ISTAT 15.91).

3. Dalla sia pur breve disamina appena effettuata emerge che la nozione di trasformazione di prodotti agricoli non appare delineata in modo univoco nelle fonti comunitarie richiamate.
Infatti, mentre negli Orientamenti per il settore agricolo per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ricompreso nell'Allegato I del Trattato, negli Orientamenti in materia di pubblicità, con interpretazione più estensiva, si fa riferimento anche a prodotti che, pur non ricompresi nel predetto allegato, contengono una quota preponderante di tali prodotti trasformati.
Ora, di fronte al carattere incerto della nozione di attività di trasformazione di prodotti agricoli, all'interprete non resta che applicare, di volta in volta, quella contenuta nella disciplina specifica di riferimento: così sia in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo sia in materia di aiuti di Stato in favore della pubblicità di taluni prodotti agricoli si dovrà fare riferimento alla nozione di cui ai relativi Orientamenti.

Nella fattispecie in esame la fonte di riferimento sembra essere la circolare esplicativa opportunamente richiamata da codesto Dipartimento che, come sopra anticipato, dopo aver chiarito che è la legge n. 488 del 1992 la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, nel relativo Programma Operativo Nazionale per le aree Obiettivo 1 ed eventualmente nei correlati programmi regionali, precisa che la stessa legge prevede alcune limitazioni, tra l'altro, anche in relazione ai settori agevolabili.
Con particolare riguardo, poi, al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, la circolare espressamente prevede che sono escluse dal cofinanziamento FESR le attività indicate nella colonna a) della lettera F) dell'allegato 4 della stessa circolare.
La motivazione addotta a sostegno della predetta esclusione dal cofinanziamento FESR è la "contestuale finanziabilità a carico dei fondi FEOGA".
Sembrerebbe pertanto che le attività ricomprese nella citata colonna a), seppure escluse dal cofinanziamento sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dovrebbero comunque avere altre opportunità di cofinanziamento sul Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura.

Alla luce delle superiori considerazioni sembra pertanto allo Scrivente che le attività di "fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.", classificate col codice ISTAT 15.91, in quanto ricomprese nella citata colonna a), non possano essere ritenute ammissibili agli interventi agevolativi previsti dalla sottomisura in oggetto indicata, e ciò nonostante le stesse attività non figurino nell'Allegato I del Trattato.
Per contro vanno ritenute ammissibili ai predetti interventi agevolativi le imprese agro-alimentari operanti nel settore dolciario e in quello dei derivati della farina.
Infatti - coerentemente con il principio, sin qui sostenuto, della applicabilità nella fattispecie in esame della legge 488 e della circolare esplicativa più volte citata - le attività svolte dalle predette imprese, pur riconducibili all'ambito di applicazione degli Orientamenti in materia di pubblicità di taluni prodotti agricoli, non sono ricomprese nella più volte citata colonna a), che si limita a prevedere tra le attività escluse dal cofinanziamento la "produzione di farina", la "fabbricazione di cereali per la prima colazione" e la "fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e rosticceria" e non anche le ulteriori attività di trasformazione connesse alla produzione di pane, pasta e dolciumi, che devono, pertanto, ritenersi ammissibili al cofinanziamento FESR.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".











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