Pos. 1   Prot. N. 151.11.2005 



Oggetto: PROGRAMMAZIONE - POR Sicilia 2000/2006 - Sottomisura 4.02 d) - Accesso ai benefici - Pluralità di posizioni soggettive rivestite dagli istanti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO
SERVIZIO PROMOZIONE
PALERMO






1. Con nota 7 giugno 2001, n. 3016/65 codesto Dipartimento pone dei quesiti attinenti alla sottomisura (già 4.1.4b, poi 4.04b ed oggi) .4.02 d) del POR 2000-2006 e, in particolare, all'erogazione dei contributi, pari all'80% delle spese ammissibili, per la linea di intervento relativa all' "esecuzione di studi e acquisizione di consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico" - di cui al punto d) dell'allegato al decreto del Dirigente Generale del Dipartimento in indirizzo 22 giugno 2001 (in G.U.R.S. 20 luglio 2001, n. 37, parte I).
Il citato decreto richiede, tra la documentazione da trasmettere a rendicontazione delle spese sostenute per l'indicata linea di intervento, la produzione della fattura rilasciata dal soggetto, persona fisica o giuridica, autore dello studio e della consulenza. Inoltre, ai sensi del Reg. CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 - relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali - i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
Ciò premesso, l'Amministrazione richiedente riferisce di nutrire delle perplessità sull'erogabilità del contributo in due specifiche fattispecie, che di seguito succintamente si riportano, in cui il legale rappresentante dell'impresa committente lo studio è anche autore dello stesso:
a) nel primo caso, a giustificazione del contributo richiesto dal legale rappresentante di una impresa individuale per la linea d'intervento surriportata, è stata presentata una fattura non quietanzata, rilasciata da società in accomandita semplice per la realizzazione di uno studio a favore dell'impresa richiedente. A seguito di chiarimenti richiesti dall'Amministrazione è emerso che il legale rappresentante dell'impresa individuale è anche il socio accomandatario della s.a.s. che ha realizzato lo studio ed inoltre che, documento probatorio dell'avvenuto pagamento, sarebbe una cambiale, con incasso al 31.10.2005, emessa dal legale rappresentante dell'impresa individuale a favore di se stesso, in qualità di socio accomandatario della s.a.s. che ha reso la consulenza. L'Amministrazione in indirizzo chiede conseguentemente se la cambiale possa essere considerata documento contabile avente forza probatoria equivalente alla fattura quietanzata e se il rilevato mancato pagamento dell'imposta di bollo renda in ogni caso nullo detto documento;
b) nel secondo caso l'istanza di contributo è stata avanzata dall'amministratore unico di una società a responsabilità limitata. In sede di rendicontazione è stata trasmessa una fattura quietanzata rilasciata dallo stesso amministratore unico dell'impresa richiedente in veste di libero professionista autore dello studio.
Infine, in relazione al medesimo regime di aiuti in argomento, al quale possono accedere in forma prioritaria le associazioni temporanee di imprese, ai sensi del nuovo avviso pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 25.05.2005, si chiede se possa ammettersi una A.T.I. costituita tra una impresa individuale e una società a responsabilità limitata il cui amministratore unico è anche il titolare dell'impresa individuale.


2. In ordine al primo quesito, al fine di inquadrare l'ambito in cui si inserisce la problematica in discorso, si rileva che il Complemento di programmazione (di cui alla decisione della Commissione europea C(2000) 2346 dell'8-8-2000) - nella parte descrittiva della sottomisura 4.14.B - attribuisce il divario tra il tessuto produttivo siciliano e quello nazionale, rispetto al grado di penetrazione nei mercati internazionali, principalmente ai fattori organizzativi interni alle PMI.
Inoltre, la linea di intervento del POR diretta a sostenere la domanda di servizi innovativi e i programmi per l'internazionalizzazione delle PMI singole o associate si prefigge di favorire lo sviluppo, la competitività e la produttività di iniziative imprenditoriali nei settori già presenti.
Ancora, il Complemento di programmazione adottato con deliberazione n. 342 del 21 luglio 2005 descrive la misura 4.02 - in particolare la sottomisura 4.02 d) servizi per l'internazionalizzazione - come indirizzata a soddisfare la domanda di servizi espressa dalle PMI industriali ed artigianali, singole e/o associate, riguardante l'internazionalizzazione e penetrazione organizzata sui nuovi mercati.
La ratio degli aiuti è di sovvenzionare servizi mirati ad agevolare la presenza di una Pmi in un altro Paese, attraverso (anche) studi e consulenze che forniscono ausili per la penetrazione di nuovi mercati geografici o merceologici, oppure per il lancio di nuovi prodotti.
Ne consegue che la previsione, oltrechè l'erogazione, degli aiuti richiede la ricorrenza di elementi concreti a giustificazione degli stessi. Fondandosi infatti sulla mancanza di fattori organizzativi interni alle imprese, i contributi finanziano l'acquisto di servizi forniti da strutture specialistiche o professionisti esterni all'impresa che - attraverso il reperimento di informazioni di carattere tecnico, solitamente non rinvenibili nel tessuto e nella struttura organizzativa delle piccole e medie imprese - crea aspettative alla positiva introduzione di un prodotto nuovo, o di uno già esistente, su un nuovo mercato.
Ciò è del resto in linea con le previsioni dell'art. 5 del Reg. (CE) 12-1-2001, n. 70/2001 - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese - che riferisce le consulenze a "servizi forniti da consulenti esterni", precisando che detti servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
La tipologia di spese considerate fa dunque presumere l'inammissibilità di spese per l'acquisto di servizi forniti da soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata e che non siano estranei alla stessa, ciò anche al fine di evitare l'acquisto di servizi da sé stessi.
Pare, inoltre, allo scrivente che un corretto procedimento ermeneutico delle previsioni normative, per essere aderente allo spirito e alla finalità delle previsioni, vada condotto non solo in senso formalistico ma con riguardo al contenuto sostanziale delle sovvenzioni. Nelle concrete fattispecie sottoposte, gli studi andavano dunque realizzati da soggetti e strutture esterne all'impresa richiedente il contributo.
La necessità di "estraneità" del soggetto terzo alla struttura dell'impresa serve ad assicurare che non si concretizzi un aiuto al funzionamento delle imprese e, allo stesso tempo, garantisce il soggetto pubblico finanziatore sull'imparzialità dello studio o della consulenza realizzata, indispensabile per valutare la concreta possibilità di un prodotto di conquistare nuovi mercati, aldilà dell'interesse della singola impresa richiedente.
Nelle ipotesi sottoposte ad una formale non coincidenza dei soggetti che hanno realizzato gli studi rispetto ai soggetti richiedenti il contributo, corrisponde una sostanziale coincidenza tra le persone fisiche richiedenti il contributo e i realizzatori dello studio per cui il contributo è richiesto.
Aggiungasi a ciò che il socio accomandatario (che dalla richiesta di parere sembrerebbe anche l'unico socio) nella s.a.s. è l'unico ad essere investito del potere amministrativo e gestionale della società, per cui la realizzazione da parte della s.a.s. dello studio per l'impresa individuale, con l'evidente collegamento che intercorre tra i soggetti coinvolti, non permette all'Amministrazione di presupporre l'imparzialità delle analisi svolte. Dimostrazione di ciò è l'emissione della cambiale dal legale rappresentante dell'impresa individuale a favore di sé stesso.
Non si può, inoltre, sottacere che l'ammissione a contributo dei soggetti considerati potrebbe comportare la lesione della par conditio tra le imprese in graduatoria che hanno invece fornito studi e indagini di mercato realizzati da soggetti "neutri" rispetto alle loro strutture aziendali.
Per le argomentazioni sopra riportate, pare altrettanto inammissibile il contributo richiesto dall'amministratore unico di una s.r.l., risultato poi essere anche l'autore materiale dello studio, non potendosi escludere l'interesse del soggetto realizzatore dello studio nella s.r.l. da lui stesso amministrata, indizio di una consonanza di interessi che non permette di desumere l'imparziale attendibilità del servizio reso.
Quanto sopra detto assorbirebbe la necessità dei chiarimenti richiesti in ordine ai titoli presentati a rendicontazione delle spese. Si rileva comunque che, in generale, la fattura non quietanzata costituisce una semplice richiesta di pagamento, ma non prova che il pagamento sia stato effettuato, inoltre la semplice emissione di fatture non costituisce neppure una implicita accettazione, da parte di chi le abbia formate, delle proposte della controparte. Se la fattura non è quietanzata non c'è prova dell'avvenuto pagamento. L'onere di fornire la prova del pagamento incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c. sul debitore.
La cambiale poi è un titolo di credito contenente una promessa di pagamento; essa prova l'avvenuto pagamento solo nel caso in cui il debitore che ha effettuato il pagamento la riceve in restituzione quietanzata.
In ordine alle conseguenze del mancato pagamento dell'imposta di bollo si evidenzia che in generale i documenti e gli atti non in regola con le disposizioni sul bollo sono ricevibili e valutabili nel merito, concretizzando solo una irregolarità formale in ordine alla quale incombe l'obbligo dell'amministrazione di trasmettere il documento all'ufficio finanziario competente per la dovuta regolarizzazione (Cfr. Cass., sez. II, 01-08-2003, n. 11746; T.a.r. Sicilia, sez. I, 16-03-1995, n. 206).

3. In ordine all'ultimo quesito si rassegna quanto segue.
L'impresa individuale fa capo ad un solo titolare, l'imprenditore, che promuove l'attività e ne è l'unico responsabile. In questa forma il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore.
La società a responsabilità limitata è invece una società di capitali in cui la responsabilità è limitata al capitale sociale (ferma restando la responsabilità civile e penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione) ed anche quando si tratti di srl unipersonale, cioè con un solo socio, la società ha personalità giuridica ed è soggetto distinto dal socio. Netta è la separazione tra il patrimonio personale del socio e quello della società. La qualità di socio è inoltre liberamente trasferibile e non è necessariamente legata o coincidente alla qualità di amministratore, potendo quest'ultimo essere anche un non socio.
I due soggetti sopra considerati hanno una soggettività giuridica in sé considerata, mentre il modulo organizzativo - l'associazione temporanea di imprese - attraverso il quale si presentano collegate non ha una soggettività giuridica propria e non costituisce secondo la giurisprudenza una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente, mancando un'organizzazione o una struttura d'impresa comune e non avendo carattere di stabilità, avendo solo lo scopo di favorire l'aggregazione tra imprese in forma occasionale e temporanea. "Ciascun impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15-02-2000, n. 801).
Per quanto sopra detto, tenuto conto della natura della riunione di imprese, non sembrano ricorrere elementi ostativi all'ammissibilità dell'A.T.I. formata dai soggetti indicati da codesto Dipartimento, costituenti imprese formalmente distinte, aldilà del fatto che l'amministratore unico di una delle due è il titolare dell'altra a carattere individuale. Invero, in tale fattispecie non pare frustrata la ratio dell'aiuto che privilegia l'associazione delle imprese attraverso un modulo organizzativo che rispetto all'impresa singola garantisce una migliore riuscita del progetto.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   



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