Pos. 1  Prot. N. 148.11.05 



Oggetto: Pagamento interessi su revisione prezzi




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA
E FORESTE
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
Servizio VI, Infrastrutture di Bonifica, Irrigazione
Elettrificazione Rurale e relative Espropriazioni

PALERMO



1.Con la nota n. 53273 dell'1° giugno 2005 codesto Dipartimento rappresenta che il Consorzio di bonifica xxxx ha richiesto il pagamento della somma di € 53,055,60 per il pagamento di interessi monetari "per il ritardato pagamento della revisione prezzi contrattuali all'impresa che si è occupata della realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della zona irrigua xxx in xxx di xxxxxxxxxxxx e xxxxxxx".
Riferisce codesta Amministrazione che, a seguito della richiesta del Consorzio di pagamento della revisione prezzi effettuata in data 1.03.01 e perfezionata in data 10.02.04 con la trasmissione degli atti di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile ha espresso parere favorevole alla revisione con relazione di istruttoria n. 2282 del 17.02.04 .
Successivamente codesto Assessorato con D.D.G. n. 394 del 28.06.04 ha approvato la revisione dei prezzi finale relativa ai lavori in discorso ed ha accreditato al Consorzio le somme dovute.
La richiesta di pagamento degli interessi, rileva ancora codesto Dipartimento, pone non poche perplessità "atteso che non si ritiene questa Amministrazione colpevole di alcun ritardo nel pagamento della revisione prezzi contrattuali"; ed inoltre perché nel D.A. n.5/ 1601 del 28.12.87, con cui sono stati concessi al Consorzio di bonifica "xxxxxxxxxxx" (concessione successivamente reintestata al Consorzio di xxx con D.D.G. n. 145 n. del 13 giugno 2001) i lavori in oggetto,"non emergono oneri particolari a carico di questo Assessorato per quanto attiene il pagamento degli oneri peri interessi monetari".
Viene chiesto pertanto " se sussiste l'obbligo per questa Amministrazione di versare al Consorzio di Bonifica xxxx la somma richiesta per il pagamento degli interessi sulla revisione dei prezzi o se tale onere debba ricadere direttamente sul Consorzio"

2. Per la soluzione del quesito prospettato occorre accennare, preliminarmente, alla natura dei rapporti intercorrenti tra codesta Amministrazione, ente finanziatore, ed il consorzio cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.
Come si evince dal decreto n. 5/1601 citato in premessa, l'Amministrazione ha concesso al consorzio di bonifica" l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della zona irrigua del xxx"
Come è noto nell'istituto della concessione di opera pubblica l'ente concessionario assume la posizione di stazione appaltante, agendo e operando per conto dell'amministrazione.
Si attua, in buona sostanza, un trasferimento di funzioni e potestà pubbliche al concessionario il quale agisce come organo indiretto dell'amministrazione e la sua azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l'azione diretta dell'amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione.
Correlativamente è il concessionario a rispondere nei confronti dei terzi , anche se la colpa sia riferibile al concedente, salvo eventuale rivalsa nei rapporti interni derivanti dalla concessione.( Cass., sez. I, 21.03.2003, n. 4145) .
Nel rapporto interno fra concedente e concessionario il rapporto economico resta invece disciplinato dalle modalità di finanziamento dell'opera e dal contenuto dell'atto di concessione.
Ciò posto, l'art. 2 del contratto stipulato tra i due enti in questione dispone testualmente "La concessione delle suddette opere sarà regolata agli effetti della liquidazione della spesa con il sistema a consuntivo. Pertanto la liquidazione sarà determinata sulla base del costo effettivo delle opere".
L'interpretazione sistematica di tale disposizione induce a ritenere, quindi, che qualunque costo aggiuntivo debba ricadere sempre e comunque sull'Amministrazione concedente salvo che la responsabilità debba attribuirsi a fatto del concessionario.
Orbene, nell'ambito di tale costo aggiuntivo codesto Assessorato ha ritenuto di dovere includere l'importo revisionale, ma nutre dubbi in ordine al pagamento dei relativi interessi moratori.
A tale proposito sembra opportuno chiarire che gli interessi costruiscono una obbligazione accessoria del debito principale; pertanto, chiarisce la giurisprudenza, "il soggetto tenuto al pagamento di interessi è colui che è tenuto ad adempiere all'obbligazione principale" ( Cfr. C. Stato, sez. V, 12.05.2003, n. 2501; C. Stato. 23.11. 1993, n.1193).
Vale la pena di osservare, poi, che, per quanto concerne la decorrenza di detti interessi, la giurisprudenza ha precisato che "solo il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, della revisione del prezzo, conferisce alla posizione dell'appaltatore, natura di diritto soggettivo, come tale, tutelabile davanti al giudice ordinario, sia con riguardo al quantum della revisione, sia con riguardo alla responsabilità della debitrice per interessi ed eventuale maggior danno a norma dell'art. 1224, 2° comma, c.c. ed a partire dalla data del riconoscimento medesimo" ( Cfr. Cass, sez, I, 16.09.1995, n. 9787, e Cass., sez. I, 29 maggio 1997, n. 4740).

Ora, poiché gli interessi moratori per il ritardato pagamento del compenso revisionale costituiscono compensi accessori dell'obbligazione principale della revisione prezzi, tale onere non può che gravare sulla stessa amministrazione che si è fatta carico della corresponsione del compenso revisionale.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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