Pos. II-IV Prot. 142.2005.11


OGGETTO: Impresa e società.- Parco scientifico e tecnologico della Sicilia s.c.p.a.- Ramo d'azienda ERS/RAC.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1478 del 30 maggio 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dopo avere esposto il contenuto di una Convenzione stipulata tra la Regione siciliana - Assessorato regionale dell'industria e la Società consortile per azioni "Parco scientifico e tecnologico della Sicilia" (PSTS), avente per oggetto "il conferimento al PSTS delle attività del Centro Regionale di Attività denominato "ERS/RAC"" - responsabile della attuazione di specifiche competenze del Piano d'Azione del Mediterraneo (MAP) nell'ambito del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) - ed avere rilevato, in particolare, che l'art. 2 di detta Convenzione prevede l'istituzione di un "autonomo ramo d'azienda del PSTS al quale demandare la gestione delle attività del Centro ERS/RAC", e l'affidamento della "gestione del ramo d'azienda ... ad un Direttore generale", codesto Dipartimento, condivisa sostanzialmente l'esigenza rappresentata dall'Amministratore delegato del PSTS "che si faccia chiarezza in merito ai rapporti tra PSTS ed il proprio ramo d'azienda ed all'autonomia del secondo e del relativo Direttore Generale rispetto allo stesso PSTS", e richiamato un parere legale reso in ordine al grado di autonomia che caratterizza il ramo d'azienda ed i suoi responsabili,chiede l'avviso dell'Ufficio in merito alle questioni poste.

2.- Allo scopo di rendere l'avviso richiesto occorre, in primo luogo ed in via generale, rilevare che, nell'interpretazione dei contratti in cui è intervenuta la pubblica amministrazione, "si deve stare a ciò che in esso è detto e non si deve indagare quale possa essere stata la presumibile volontà delle parti, in contrasto con il senso letterale della convenzione" (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 35 del 1968); le pattuizioni intercorse tra le parti e risultanti dal contratto tra esse stipulato vanno comunque, anche in tali casi, interpretate secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, dai quali è tra l'altro desumibile il principio secondo cui la denominazione che le parti danno ad un istituto contrattuale in tanto assume rilevanza, in quanto corrisponde al significato giuridico della pattuizione che le parti intendono esprimere.
In altri termini, il nomen iuris assegnato dalle parti, pur costituendo un elemento fondamentale per la ricostruzione della volontà negoziale, non assume rilevanza decisiva e non vincola il giudice (o comunque l'interprete) specie quando si ponga in contrasto con il contenuto di una o più clausole contrattuali (cfr. Corte di Cassazione, 9 aprile 2003, n. 5584). In tali casi, ed in via generale qualora la qualificazione attribuita e le connesse disposizioni contrattuali manchino di chiarezza, univocità e precisione, è consentito il superamento dell'interpretazione letterale ed il ricorso a criteri sussidiari al fine di pervenire ad una interpretazione oggettiva del negozio (cfr. Corte di Cassazione, 11 giugno 1991, n. 6610).

Concordando sostanzialmente, sia nelle superiori premesse che nelle considerazioni che seguono, con quanto rilevato nel parere legale,richiamato dalla nota che si riscontra, in ordine al grado di autonomia che caratterizza l'ERS/SAC ed il suo responsabile, si osserva che le clausole convenzionali convenute consentono di imputare una ampia autonomia all'istituito ramo d'azienda ed al Direttore generale cui è affidata la relativa gestione.
Ed invero la nozione di ramo d'azienda fatta propria dalla Convenzione appare prefigurare quella piena autonomia organizzativa e funzionale - cui corrisponde l'attribuzione e l'esercizio di precisi compiti da assolvere per il tramite di un proprio organico e di un individuato e separato badget - che connota la figura del ramo d'impresa e che consente l'imputazione di poteri, di rappresentanza e gestionali, di autonomia e di iniziativa, analoghi a quelli dell'imprenditore, ancorchè in un ambito limitato.

Considerato pertanto il quadro di riferimento, normativo ed operativo, in cui l'ERS/RAC è destinato ad operare, ed in conformità al contenuto degli atti fondamentali presupposti, peraltro richiamati nelle premesse della Convenzione stipulata con il PSTS, e di cui costituiscono (cfr. art. 1), "parte integrante e sostanziale ... formandone inscindibile contesto", si ritiene che le disposizioni della Convenzione di cui è discorso possano interpretarsi nel senso della sussistenza di una piena autonomia in capo al Centro ed al suo Direttore.
Il disposto "conferimento al PSTS" (cfr. art. 1 Convenzione) delle attività dell'ERS/RAC non risulta invero operativo, atteso che "la gestione delle attività del Centro ERS/RAC" viene poi demandata all'istituendo "autonomo ramo d'azienda del PSTS" la cui gestione "viene affidata ad un Direttore Generale" (cfr. art. 2 Convenzione), i cui poteri pieni ed esclusivi determinano altresì che al Consiglio di amministrazione del PSTS residui solo un imprecisato "potere di controllo" (cfr. art. 5 Convenzione).
La previsione che "nessun onere finanziario relativo alla gestione, all'organizzazione ed al funzionamento delle attività dell'ERS/RAC potrà gravare sul PSTS" (cfr. art. 3 Convenzione) determina inoltre una assoluta autonomia finanziaria inconciliabile con una imputazione di poteri gestionali ad altri organi al di fuori del Direttore che assume la responsabilità amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile del Centro e ne ha la rappresentanza legale.
Le funzioni del Direttore tralavicano dunque le normali funzioni ascritte, in linea di massima ad organi similari e consistenti nell'esecuzione, seppure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite dall'organo di gestione, poiché, nella fattispecie, è lo stesso Direttore ad assumere la piena responsabilità gestionale in ordine alla realizzazione delle attività del Centro, che vengono peraltro svolte secondo le direttive impartite, per il tramite dell'Unità di coordinamento, dalle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona.
L'attività svolta dall'ERS/RAC rientra invero in una complessiva gestione del Piano d'Azione del Mediterraneo, la cui responsabilità globale ricade sul Direttore del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite. I Direttori dei sei Centri regionali esistenti curano l'attuazione dei programmi prefissati con la guida e sotto la supervisione della richiamata Unità di coordinamento.

Dal sistema delineato consegue che soltanto sotto un profilo giuridico formale le determinazioni dell'ERS/RAC sono ascrivibili al PSTS, e pertanto le competenze del Consiglio di amministrazione della Società risultano a tal proposito assai compresse potendo concernere il pur previsto potere di controllo il solo aspetto della regolarità formale.

Ciò considerato, e fermo in ogni caso restando altresì che, ai sensi della clausola compromissoria sancita dall'art. 9 della Convenzione tra la Regione ed il PSTS, in caso di disaccordo tra le parti, ogni determinazione concernente "l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione" dello stipulato contratto "sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale", si esprime l'avviso che sarebbe comunque opportuno ricondurre il rapporto tra PSTS ed ERS/RAC ad una maggiore chiarezza, imputando al primo soltanto il compito di apprestare il supporto operativo affinché il secondo possa autonomamente - anche sotto il profilo nominale - procedere allo svolgimento della attività conseguente al suo essere una struttura di un più ampio programma delineato a livello internazionale, e da espletarsi con le regole che in tale contesto appaiono vincolare lo Stato italiano e, nel suo ambito, la Regione siciliana.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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