Pos. 3   Prot. N. 134.11.05 



Oggetto: POR Sicilia 2000.2006. Lavori di restauro Castello xxxx in xxxx. Incarichi esterni di collaborazione con progettista dipendente dell'Amministrazione.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni culturali
e ambientali e dell'educazione permanente
Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico, etnoantropologico e storico- artistico

PALERMO






1.Con la nota n. 2214 del 17 maggio 2005 codesto Dipartimento pone un quesito relativo al compenso da corrispondere ad alcuni professionisti cui è stato affidato " l'incarico di collaborare con l'architetto della Soprintendenza nella stesura del progetto esecutivo e nella successiva direzione dei lavori di restauro di Castel xxx"
Si rappresenta che all'art. 2 del disciplinare di incarico stipulato tra la Soprintendenza di xxx e i professionisti in data 19 marzo 1991 veniva prevista la corresponsione del compenso " a discrezione" ed inoltre, all'art. 4, che " le somme per onorari e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista al finanziamento dell'opera".
Tale clausola, viene precisato, è stata inserita prima della modifica operata dalla l.r. 10/93 che ha vietato l'inserimento nel contratto d'opera professionale di clausole che condizionano il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera.
Da tale progetto generale venivano redatti due stralci esecutivi, completati e collaudati, finanziati con i fondi ex lege 449/87 e con i fondi comunitari.
Successivamente codesta Amministrazione "non essendo chiaro dalle richieste pervenute quale tipo di prestazioni avessero effettivamente svolto i professionisti incaricati né in quale forme e modi si fosse concretizzata la loro attività di collaborazione rispetto al lavoro totale", ha proceduto a richiedere al dirigente tecnico responsabile della redazione e realizzazione del progetto una relazione accurata al fine di valutare l'attività da essi svolta e, conseguentemente, l'onorario ad essi dovuto.
Sulla base di tale verifica è stata corrisposta una somma minore di quella dagli stessi richiesta che, comunque, chiarisce il Dipartimento, è commisurata agli stralci esecutivi effettivamente finanziati.
Successivamente - nel POR 2000-2006 - è stato inserito l'intervento di restauro di un'altra porzione del Castello "in ordine al quale la Soprintendenza di xxxx ha ritenuto di dovere procedere alla redazione di un nuovo elaborato progettuale, senza avvalersi della collaborazione dei sopra menzionati professionisti e ciò sia perché il progetto originario è risultato piuttosto carente, tanto che era stato necessario procedere all'elaborazione di una perizia di variante dell'importo di lire 8 miliardi, poi non finanziata, sia perchè l'originario progetto non è più rispondente alle esigenze di restauro del monumento tenuto conto, inoltre, che durante l'esecuzione dei lavori, sono emersi nuovi elementi conoscitivi che hanno imposto una radicale revisione del progetto originario".
I professionisti, avuta notizia della imminente approvazione di un nuovo progetto, hanno chiesto la corresponsione dei compensi residui per la progettazione esecutiva generale oltre alla maggiorazione del 25% prevista nel caso di esclusione dalla direzione dei lavori.
Codesto Dipartimento ha ribadito che, in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare, nulla spetti ai professionisti a causa del mancato finanziamento del progetto e che il nuovo elaborato progettuale non costituisce uno stralcio del progetto esecutivo generale dagli stessi predisposto .
Viene chiesto, pertanto, se codesta Amministrazione sia obbligata a corrispondere il compenso dagli stessi richiesto.

2.  In ordine al quesito prospettato giova osservare che, come rilevato in premessa, in data 19 marzo 1991 le parti in causa hanno stipulato un disciplinare che, all'art.1, prevede specificamente per i professionisti "l'incarico di coadiuvare in tutte le fasi e per il tempo necessario alla redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori, l'architetto xxx ed in particolare l'incarico di predisporre l'analisi storica e la raccolta di materiali iconografici, i grafici di rilievo necessari e di progetto nonché i particolari esecutivi, gli atti contabili consistenti in analisi dei prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolati generali e speciali, tenuta del giornale dei lavori, libri contabili, assistenza al collaudo".
In presenza di siffatto accordo, con cui le parti hanno liberamente determinato il contenuto dei reciproci diritti ed obblighi, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere i compensi previsti ai professionisti a meno che non sussista carenza o inadeguatezza del progetto predisposto dagli stessi in collaborazione con la Soprintendenza. (cfr. Cass, sez. II, 5 agosto 2002, n. 11728) In tale caso, infatti, si configurerebbe un inadempimento dell'incarico che abiliterebbe il committente a rifiutare di corrispondere il compenso avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del c.c.
D'altra parte l'Amministrazione non può semplicemente eccepire che " il disciplinare a suo tempo firmato prevedeva la corresponsione dei compensi ai professionisti soltanto a seguito del finanziamento dell'opera, e che nulla poteva essere corrisposto, pertanto, a tali professionisti in assenza del finanziamento del loro progetto...."
Ed invero, in primo luogo, si osserva che, anche in presenza di una clausola che condiziona il pagamento del compenso spettante al professionista all'avvenuto finanziamento della opera, l'Amministrazione è tenuta ad attivarsi "in modo adeguato e conducente per ottenerne il finanziamento " (Cass., 21 luglio 2000, n. 9587, Cass., 28 luglio 2004, n. 14198).
Inoltre, sembra dirimente la circostanza che, se pure in relazione ad un nuovo elaborato progettuale, tale finanziamento è stato successivamente conseguito per l'intervento di restauro di un'altra porzione di Castel xxx.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ove non sia contestato un inadempimento dell'incarico ai professionisti, vanno applicati gli artt 10 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 che approva la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.
In particolare l'art. 10 stabilisce, al primo comma, che il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non esime il committente dal corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al successivo art. 18; tale ultima norma prevede la maggiorazione del 25% spettante per le prestazioni professionali effettivamente svolte in caso di limitazione originaria o successiva dell'incarico rispetto alla completa realizzazione dell'opera. ( Cass.17.07.1999, n. 7602; Cass 29.11.1995, n. 12349 )

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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