Pos.   1 Prot. N. 112.05.11  



Oggetto: Pubblico impiego - Dipendenti consorzi a.s.i. - Trattamento pensionistico - applicazione dell'art. 10, comma 3 della l.r. n. 21/1986 a personale assunto per la copertura di posti vacanti prima della sua entrata in vigore.





Allegati n...........................





                      ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA 
                      DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA 
                                  P A L E R M O 


1 - Con nota 29 aprile 2005, n. 1499, codesta Amministrazione, espone che un Consorzio A.S.I. - che con proprio regolamento ha esteso al personale il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali integrando a proprie spese quello erogato dall'INPDAP - ha collocato in pensione ai sensi della l.r. n. 2/1962 un dipendente assunto in base ad un concorso deliberato dopo l' entrata in vigore dell'art. 10 della l.r. n. 21/1986, per la copertura di un posto individuato come vacante in data anteriore.

2 - L'art. 10 della citata legge regionale 9-5-1986, n. 21, prevede, al comma 1, che dall'entrata in vigore della stessa il trattamento di quiescenza del personale regionale è regolato dalla normativa dello Stato. Il secondo comma ha però mantenuto il previgente trattamento di cui alla l.r. n. 2/1962 al personale già in servizio o in quiescenza nonché a quello contemplato dalle leggi regionali n. 39/1985 e n. 53/1985 "che verrà immesso nei ruoli regionali". Il terzo comma (nel testo conseguente alle modificazioni apportatevi dall'art. 1 della l.r. n. 31/1996) ha equiparato al personale già in servizio all'entrata in vigore della legge quello assunto (o meglio, da assumere) "in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva".
Codesto Dipartimento, pur ritenendo che il Consorzio abbia correttamente applicato al pensionato in questione la disciplina prevista dalla l. r. n. 2/1962, chiede tuttavia l'avviso dello Scrivente:
a) sull'applicazione della normativa prevista dalla l.r. n. 2/1962, alla data di collocamento in quiescenza, al dipendente in questione, siccome rientrante nelle previsione della l.r. n. 21/1986, art. 10, comma 2 ;
b) sull'applicazione della l.r. n. 2/1962, secondo quanto previsto dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003, anche nei confronti di tutti i dipendenti consortili assunti con concorso successivo all'emanazione della l.r. n. 21/1986 per la copertura di posti compresi nella dotazione organica consortile, disponibili fino alla data del concorso, approvato con delibera n. 15 del 21-12-1985.

3 3 -Sul primo quesito lo scrivente non può dare una precisa risposta atteso che dal carteggio inviato non si evince il tipo di servizio svolto dal dipendente prima della sua assunzione presso il Consorzio. Ove tuttavia, come sembra ammesso anche da parte di codesto Assessorato, il lavoratore rientrasse effettivamente fra il personale "contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53 avente titolo all'immissione nei ruoli regionali, l'attribuzione del trattamento di quiescenza disciplinato dalla l.r. n. 2/1962 sembrerebbe corretta.

Sul secondo quesito si osserva che il terzo comma dell'art. 10 della l.r. n. 21/1986 (come modificato dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003) esclude dall'applicazione del precedente comma il personale assunto in base ad un concorso indetto prima della sua entrata in vigore. Tale modificazione dell'originaria disposizione, che faceva riferimento ai concorsi "banditi",
non appare interpretabile nel senso che i posti da ricoprire fossero soltanto vacanti prima dell'entrata in vigore della legge ma nel senso che l'Amministrazione abbia già adottato un atto formale di indizione della selezione ancorché non seguito dalla pubblicazione del relativo bando. La semplice ricognizione di posti vacanti non può equivalere, pertanto, ad indizione del concorso mancando in tale ricognizione l'espressione della volontà di ricoprirli.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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