POS. V Prot._______________/107.05.11

OGGETTO: Parchi e riserve - Riserva naturale orientata "Bosco S.Pietro" - Concessione di coltivazioni di giacimenti petroliferi - Legittimità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO







1. Con nota prot. n.25981 del 21 aprile 2005 codesta Amministrazione ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla richiesta della società XXXX di riprendere le attività propedeutiche alla coltivazione del giacimento petrolifero "Piano Lupo", in parte ricadente nel sottosuolo della riserva naturale orientata "Bosco di S.Pietro" sita nel territorio di Caltagirone.
In particolare, codesto Dipartimento riferisce che le attività oggetto della richiesta sono finalizzate: 1) al campionamento dell'olio nella preesistente postazione denominata "Pozzo Piano Lupo 1", ubicato in area di riserva (zona A) e alla successiva chiusura mineraria dello stesso con rinaturalizzazione della piazzola; 2) in caso di esito positivo delle analisi di cui al punto precedente, alla prova di produzione di una seconda preesistente postazione denominata "Pozzo Piano di Lupo 2", ricadente in zona di preriserva (zona B) e alla successiva perforazione nello stesso sito di ulteriori quattro pozzi per la messa in produzione del giacimento. In caso di esito negativo delle prove, si procederebbe alla chiusura del pozzo ed alla rinaturalizzazione della piazzola.
Codesto Dipartimento riferisce altresì che il Consiglio regionale per la Protezione del Patrimonio naturale, pur esprimendosi favorevolmente sulla richiesta e ritenendo le opere in progetto "da un punto di vista meramente tecnico ... compatibili con la riserva", ha sollevato "perplessità in ordine all'aspetto normativo che dovrebbe essere studiato e approfondito da esperti per la verifica sulla possibilità di procedere al dispositivo autorizzatorio".

Ciò posto, codesto Dipartimento:
a) richiama l'art.16 della legge regionale 9.08.1988 n.14 (che ha sostituito l'art.17, l.r. 6.05.1981, n.98) che vieta nei parchi e nelle riserve le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna e, segnatamente, la coltivazione delle cave (lett. d), contemplando la possibilità per i decreti istitutivi di parchi e riserve e per i relativi regolamenti di introdurre deroghe ai suddetti divieti nella misura compatibile con la finalità del parco e della riserva;
b) segnala che il regolamento della riserva, mentre per la zona A vieta espressamente di "aprire cave e miniere, ed esercitare attività estrattive... e scavare pozzi..." (art.2, lett. e) nonché di "esercitare qualsiasi attività industriale" (art.2, lett. f), per la zona B prevede espressamente solo il divieto di esercitare qualsiasi attività industriale (art.4, lett. c) e nulla dispone in ordine all'attività estrattiva.
Ciò premesso, codesto Dipartimento, nel chiedere il parere di questo Ufficio, fa presente che a suo avviso "il regolamento potrebbe essere interpretato in senso favorevole al rilascio del nulla osta richiesto".



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Il quadro normativo in cui si inscrive la problematica va ricomposto richiamando le disposizioni legislative di carattere generale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integraz. nonchè le previsioni specifiche contenute nel decreto istitutivo della riserva e nel relativo regolamento.

A) In particolare, a norma dell'art. 17, l.r. n.98/1981 e succ. mod. e integraz. (nei parchi e) nelle riserve "sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna" (comma 1).
Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura (secondo comma, lett. d) quello della"la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole".

Il successivo terzo comma, però, ridimensiona la perentorietà dell'affermazione, statuendo che il decreto istitutivo del parco e della riserva e il regolamento possono introdurre eventuali deroghe ai suddetti divieti "nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva".
Infine, all'ultimo comma, viene previsto che "Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse".
Non vi è quindi un'incompatibilità assoluta fra aree protette ed interventi invasivi quali l'attivazione e la coltivazione di una cava nella riserva, ma ciò nel rispetto del principio generale che vuole garantita, per quanto possibile, in forma tendenziale, la conservazione dell'area protetta e la salvaguardia delle finalità per le quali fu istituita.

Per l'area di pre-riserva, posta a servizio di quella rientrante nella riserva, seppure inglobata nel sistema di tutela ambientale, il legislatore ha indicato un regime attenuato di protezione ex art.7, l.r. n.98/1981, da fissare in concreto con il decreto istitutivo e con il regolamento della riserva..

B) Spostando l'attenzione alle specifiche disposizioni dettate per la riserva in oggetto, va ricordato che la riserva naturale orientata "Bosco Santo Pietro", ricadente nei territori dei comuni di Mazzarone e Caltagirone, è stata istituita con decreto 23 marzo 1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 21.1.2000, che ha, specificamente, distinto un'area destinata a riserva, denominata "zona A", ed un'area destinata a preriserva, denominata "zona B".
Il regolamento della riserva, parte integrante del decreto istitutivo, reca "le modalità d'uso e divieti vigenti nella riserva naturale orientata Bosco Santo Pietro".
In particolare, il regolamento, "Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni" (cfr. artt.2 e 4):
- per la zona A, oltre a vietare genericamente l'esercizio di qualsiasi attività industriale, vieta (per quel che in questa sede interessa) specificamente: "e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore"; h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti" (v. art.2);
- analoghi specifici divieti non sono ripetuti nel titolo II, recante le "Norme per la zona B", ove l'art.4 vieta, per quel che in questa sede interessa, genericamente l'esercizio di qualsiasi attività industriale (lett. c).


3. Da quanto sopra visto, risulta evidente che il legislatore si è limitato ad introdurre poche disposizioni di principio in merito alle attività consentite ed a quelle vietate nelle riserve e nelle aree di pre-riserva.
La disciplina concreta è dalla legge rimessa al decreto istitutivo della riserva ed al relativo regolamento, atti amministrativi di competenza di codesta Amministrazione, unica in grado di valutare in concreto le specificità delle singole aree da sottoporre a tutela ambientale e di modulare le attività consentite ed i divieti.
Il caso in esame dunque, non apre problematiche relative all'interpretazione di norme statutarie, legislative o regolamentari, per le quali questo Ufficio è competente (ex art. 7 T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale), ma di provvedimenti amministrativi, che esulano dall'attività di consulenza di questo Ufficio e riguardano funzioni proprie dell'Amministrazione attiva.

Si può tuttavia rilevare che tanto l'attività estrattiva di cava quanto l'attività estrattiva di oli minerali costituiscono comparti dell'attività "industriale", e dunque rientrano nel generico divieto di esercizio di attività industriali imposto dal regolamento della riserva in oggetto anche per la zona B.
Pertanto, pur riconoscendo che l'espressa fissazione del divieto di attività estrattiva soltanto per la zona A e non anche per la zona B (preriserva) possa dare luogo a dubbi interpretativi, non può non ritenersi vietata, secondo un principio di stretta interpretazione, in quanto "attività industriale", l'attività di coltivazione di giacimenti petroliferi anche nella zona B.

Quanto si viene affermando appare peraltro in linea con il regime di protezione che si è voluto adottare per l'area di preriserva al momento della sua istituzione, quale risulta dalla complessiva lettura degli altri specifici divieti posti dal medesimo art.4 del regolamento.
Infatti, basta ricordare che alle lettere f), g) e h) la citata disposizione vieta rispettivamente di "scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido", "asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali" e "prelevare sabbia, terra o altri materiali".
Se è questo il sistema di tutela ambientale imposto all'area di pre-riserva, appare allora di tutta evidenza che non vi sono margini per ritenere "consentita" dal regolamento l'attività estrattiva la quale è certamente tale per sua natura da compromettere quanto meno le finalità per le quali quei divieti furono imposti.

Tutto ciò a meno che codesta Amministrazione, preso atto dello stato dei luoghi e tenuto conto delle valutazioni espresse dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale -che, come riferito allo Scrivente, ha valutato l'area come "degradata e senza alcun elemento naturale di pregio"- non intenda rivedere le originarie motivazioni poste a fondamento dell'istituzione dell'area di pre-riserva e, di conseguenza, delimitare diversamente i confini della medesima.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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