POS. III- V Prot._______________/103.05.11

OGGETTO: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Personale ex art. 35 l.r. 17/2004.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO




1. Con nota prot. 25763/Area 3 del 20 aprile 2005, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla richiesta di parere, formulata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la Sicilia con nota 1098 del 26 gennaio 2005.


In tale nota, l'Agenzia sottopone un quesito relativo alle modalità applicative del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che autorizza l'Agenzia medesima "a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque e dall'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa, e relativi ai bandi pubblici pubblicati ....", chiedendo se, con tale rinnovo, possa uniformare l'inquadramento giuridico ed economico delle due categorie di personale contrattualizzato.
Per il caso che tale omogeneizzazione non fosse possibile, l'Agenzia chiede se, nell'inquadrare le unità assunte dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque, l'anzianità di servizio, pari ad un biennio, di fatto maturata dai singoli, possa determinare, in sede di rinnovo, il riconoscimento della progressione economica orizzontale, con l'attribuzione della posizione economica successiva.

In ordine alla questione, codesto Dipartimento, rileva che l'intendimento dell'Agenzia di applicare un solo regime contrattuale (e più precisamente quello previsto dal C.C.N.L. della Sanità già applicato per il personale contrattualizzato dalla AUSL), ancorchè meritevole di considerazione per esigenza di uniformità ed equità, tuttavia non pare conforme al disposto dell'art. 35 della l.r. 17/2004, che autorizza l'Agenzia "a rinnovare e non a ristipulare i predetti contratti", che restano circoscritti dall'esplicito rinvio ai relativi bandi pubblici anche con riguardo al regime contrattuale da applicare alle unità di personale.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prevede che "Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque e dall'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa e relativi ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 2001, n. 10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001".

Ancorchè, in via generale, il rinnovo contrattuale vada annoverato tra le modificazioni oggettive del regolamento contrattuale, che interviene alla scadenza di un contratto per volontà (espressa o implicita) delle medesime parti, la norma in questione, tuttavia, ha una portata parzialmente diversa, in quanto prevede una novazione soggettiva (Agenzia in luogo del Commissario delegato e della A.U.S.L. n. 8), ma, d'altra parte, limita la facoltà di ristipula individuando il contenuto di tali contratti per relationem a quelli "originariamente stipulati" dal Commissario delegato e dall'A.U.S.L. n- 8 in dipendenza dei bandi pubblici indicati dalla norma stessa, ed il nuovo periodo di durata del rapporto, eguale a quello dei contratti in parola.

Pertanto tale formulazione dell'autorizzazione al "rinnovo" non consente la stipula di contratti di contenuto diverso o con soggetti diversi, ancorandosi strettamente ai contratti originari.

In ordine, poi, al trattamento "giuridico ed economico" del personale originariamente assunto dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque ed alla possibilità di corrispondere a tale personale una posizione economica aggiuntiva, per effetto della progressione economica orizzontale per un'anzianità di servizio maturata di fatto, va osservato che nel bando di selezione, si prevede un corrispettivo commisurato ad "una somma pari alla retribuzione corrispondente al livello....." VIIIper i laureati e VI per i tecnici diplomati "anzianità pari a zero, del contratto dei dipendenti regionali", ma non l'intero trattamento giuridico ed economico del personale regionale.
D'altronde, la stessa Agenzia, correla l'eventualità di un riconoscimento economico, ad una "anzianità di servizio ...... di fatto maturata".

Di conseguenza, per quanto sopra specificato, occorrerà ancora riferirsi, in sede di stipula, al contenuto dei contratti originari anche per quanto attiene alla parametrazione del corrispettivo.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sul sito dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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