Pos. II-IV Prot. 102.2005.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Consorzi ASI.- Modifiche Regolamento organico del personale.- Conferimento incarico dirigenziale generale.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1456 del 27 aprile 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che codesto Dipartimento intenderebbe formulare una proposta di modifica del Regolamento Organico - Tipo per i Consorzi industriali della Sicilia approvato con decreto assessoriale n. 371 del 5 aprile 2001, al fine di consentire il conferimento dell'incarico di Dirigente generale a soggetti esterni al singolo Ente, e rappresentato che la dotazione organica di ciascun Consorzio, per quanto attiene detta figura apicale, prevede una sola unità di personale, si chiede l'avviso dell'Ufficio - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere - circa la possibilità di prescindere, per la particolarità del caso, dal limite percentuale allo scopo sancito dalla vigente normativa.
Allo scopo, inoltre, di consentire allo scrivente di formulare le proprie valutazioni al riguardo, viene allegato lo schema della ipotesi di modifica del richiamato Regolamento Organico - Tipo, elaborato dal richiedente Dipartimento.

2.- In ordine alla problematica proposta all'attenzione dello scrivente, in via preliminare si richiama e si ribadisce quanto considerato da questo Ufficio in sede di consulenza resa a codesto Dipartimento con nota prot. 1260/10.05.11 del 26 gennaio 2005.
Con detto parere si ebbe a precisare che, in adempimento a quanto prescritto dall'art.1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, così come tutti gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, sono tenuti ad adeguare la propria organizzazione amministrativa - adottando appositi regolamenti ed anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano - al regime giuridico di cui al Titolo I della medesima legge regionale n. 10 del 2000.
Il sancito obbligo di adeguamento è limitato dunque, per espressa previsione normativa, a quanto disposto da detto Titolo I, concernente norme in materia di organizzazione amministrativa e sulla dirigenza, e non si estende ad altre disposizioni che non costituiscono formale modifica ed integrazione dello stesso Titolo. Per quanto concerne poi, specificamente, l'art. 11 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, si ebbe a rilevare che esso ha puntuale riferimento alla sola Amministrazione regionale e non si impone pertanto ad alcun altro ente pubblico, che pur tuttavia, in assoluta autonomia organizzativa, potrebbe decidere di introdurre disposizioni analoghe nel proprio ordinamento.
Ancora appare opportuno ribadire che il Testo coordinato del Regolamento di organizzazione - Tipo e del Regolamento organico del personale - Tipo per i Consorzi industriali della Sicilia approvato con D.A. n. 371 del 5 aprile 2001, (ancorchè l'art. 1, comma 3, della l.r. 10/2000 preveda che l'emanazione degli appositi regolamenti tipo competa al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente) non ha una efficacia diretta ed operativa in ordine all'organizzazione amministrativa dei singoli Consorzi, ma costituisce uno schema, generale e astratto, al quale i singoli Enti devono attenersi nell'adottare i propri regolamenti.

Ciò premesso, si rileva che il Consiglio di Stato (cfr. Commissione speciale pubblico impiego, parere 27 febbraio 2003, n. 514/2003) affrontando in via generale, una questione analoga a quella prospettata allo scrivente, ha escluso tassativamente che le percentuali entro cui possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione siano suscettibili di deroga o di arrotondamento all'unità per le amministrazioni o enti che hanno in organico un numero ridotto di dirigenti tale che le previste percentuali non consentono di raggiungere, appunto, l'unità.
L'alto consesso - superando una interpretazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica (cfr. circolare 31 luglio 2002 concernente modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza) secondo cui, qualora l'applicazione della prevista aliquota percentuale determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento per eccesso, all'unità superiore, se il numero supera il limite dello 0,50, e per difetto, all'unità inferiore, se il numero è uguale o inferiore allo 0,50, che comunque nella fattispecie rappresentata (dovendosi riferire il calcolo percentuale alla sola unità di personale prevista dalla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia di ciascun consorzio), non avrebbe ugualmente consentito il conferimento dell'incarico di dirigente generale a soggetti esterni - ha ritenuto che "ogni deroga o arrotondamento ai limiti percentuali appare arbitrario e non conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 19, 6° comma, in commento".
Ha osservato, inoltre, il Consiglio, che le norme che consentono di avvalersi, per la direzione delle proprie strutture burocratiche, di soggetti esterni alle singole amministrazioni, sono palesemente derogatorie della regola generale dell'affidamento degli incarichi agli interni. Il previsto accesso di esterni alla dirigenza pubblica, inserendosi in un ambito permeato e retto dai principi costituzionali sanciti, in particolare, dall'art. 97, "se non contenuto entro limiti circoscritti e circondati da adeguate cautele potrebbe costituire un ostacolo al buon funzionamento della pubblica amministrazione e alla sua necessaria imparzialità", e pertanto, la facoltà, di carattere eccezionale, che consente di ricorrere a professionalità esterne deve essere esercitata, in concreto, "nei limiti, in ogni caso, delle percentuali di cui si è detto, che integrano il principio invocato e non costituiscono elementi ad esso esterni."
Conclusivamente, nel richiamato ed esaustivo parere del 27 febbraio 2003, si rileva che la circostanza che le previste "percentuali non consentano in qualche caso, a ragione della modestia degli organici, nemmeno l'attribuzione di un incarico, è effetto voluto dalla legge, che ha evidentemente considerato ultronea, negli organismi minori, un'integrazione che in essi avrebbe stravolto la voluta proporzione tra interni ed esterni.
Deve perciò considerarsi illegittimo sia superare le percentuali fissate dalla legge sia prevedere incarichi, anche negli enti non economici statali, nei casi in cui tali percentuali non consentano di configurare almeno l'unità piena."

Esclusa, alla luce di quanto considerato, la possibilità di conferire l'incarico di Dirigente generale di un qualsivoglia Consorzio ASI a soggetti esterni, non ci si esime dall'osservare che, allo scopo di corrispondere alle indefettibili esigenze di consentire la direzione degli Enti consortili, potrebbe positivamente valutarsi una modifica del Regolamento di organizzazione di ciascun Consorzio atta a consentire il conferimento del suddetto incarico a tutti i dirigenti (di prima, di seconda e di terza fascia, facenti tutte parte dell'area della Dirigenza) dell'Amministrazione consortile che siano in possesso dei requisiti individuati nella proposta di modifica predisposta da codesto Dipartimento in analogia a quanto prescritto dall'art. 11 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20 per quanto attiene l'Amministrazione regionale.
Tuttavia, per un miglior coordinamento formale delle relative disposizioni, si suggerisce la seguente formulazione dei commi che potrebbero utilmente sostituire l'attuale previsione recata dal comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento consortile.
"1. Alla Direzione generale del Consorzio è preposto un dirigente di prima fascia del Consorzio con incarico conferito a tempo determinato, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette, e con facoltà di rinnovo.
2. L'incarico di Dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti di seconda e terza fascia del Consorzio purché gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture consortili o della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
3. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento consortile.
4. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi. "

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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