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Codesto Assessorato, con nota 10-3-2005, n. 1059 - UO XVI, manifesta dubbi sulla destinazione delle economie dei ribassi d'asta relativamente ai lavori finanziati dalla Regione e realizzati dagli ERSU e dalle Università. |
Infatti, l'art. 14/bis, comma 13, della legge n. 109/1994 come recepita e modificata in Sicilia dalla l.r. n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che tali economie sono ripartite al 50% fra ente finanziatore e che a quest'ultimo è fatto obbligo di far confluire la propria quota in un apposito capitolo destinato ad alimentare il fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali per la progettazione di opere pubbliche. Viene riferito che le Università sono Istituzioni sotto egida del Ministero delle Università e della Ricerca, non sottoposti a vigilanza della Regione ma che, tuttavia, usufruiscono del servizio di tesoreria unica regionale e realizzano i lavori finanziati dalla Regione secondo la legislazione regionale mentre gli ERSU sono enti vigilati dalla Regione e che si è finora provveduto per entrambi "in autotutela, a reincamerare nel bilancio regionale interamente la quota derivante dai ribassi d'asta". |
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Fatta tale premessa, si chiede l'avviso dello Scrivente Ufficio sull'interpretazione dell'art. 2 della l.r. n. 7/2002 (sui limiti oggettivi e soggettivi di applicazione della legge) e sull'applicazione dell'art. 14/bis (della l. n. 109/1994 nel testo coordinato) che regola l'attribuzione del ribasso d'asta, al fine di definire "con quali modalità procedurali sia corretto intervenire, a salvaguardia e cautela dell'azione amministrativa: trasferendo, cioè, la quota corrispondente al ribasso d'asta per il 50% al capitolo "Fondo rotazione" dell'ente finanziato, Università o ERSU, ovvero, reincamerandola totalmente nel bilancio regionale". |