Pos.   1 Prot. N 61.05.11  



Oggetto: Opere pubbliche- Art. 1 l.r. n. 15/1988 - lavori costruzione scuola media - collaudo finale affidato al capo dell'ufficio tecnico comunale.





Allegati n...........................



              ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI 
              ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
              DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE 
              Servizio edilizia scolastica e universitaria 
                              P A L E R M O 
                       


1 - Con nota 8 marzo 2005, n. 1001, codesto Dipartimento premette che un comune dell'Isola ha realizzato la costruzione di una scuola media assumendo a proprio onere una parte dei lavori ed ottenendo per la restante parte (circa due terzi) un finanziamento regionale ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 15/1988.
Dagli atti finali trasmessi a codesto Assessorato per la liquidazione del saldo del finanziamento sono emersi:
a) l'assenza di atti a giustificazione dell'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo da parte del comune atteso che l'art. 26 comma 7 , della legge regionale n. 21/1985, per le opere direttamente finanziate dalla Regione d'importo a base d'asta superiore a 1.000 milioni di lire, riserva la nomina del collaudatore alla stessa Amministrazione regionale;
b) l'assenza, nella delibera della Giunta Municipale n. 443/2001, della finalità di assegnare l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico come non retribuiti al medesimo dirigente dell'ufficio tecnico comunale che ha espresso parere tecnico sulle perizie di variante al progetto e svolto anche compiti di ingegnere capo.

Viene infatti osservato che l'art.9 della l.r.n. 21/1985 prescrive che " i componenti di uffici o organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere per le quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere" ; il successivo comma 8, dispone che le dichiarazioni non veritiere rese dai componenti di organi consultivi della regione o degli enti locali in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al medesimo articolo, comportano la decadenza automatica dalla carica da dichiararsi da parte della stessa autorità competente alla nomina.
Codesta Amministrazione ritiene pertanto di dover "interessare la Procura della Corte dei conti" e, per altro verso, di dover intervenire nominando un collaudatore tecnico-amministrativo e chiede il parere dello Scrivente in ordine agli adempimenti più opportuni da intraprendere a cautela dell'amministrazione e a salvaguardia dell'azione amministrativa.

2. Con riferimento al regime dei collaudi sotto il vigore della l.r. n. 21/1985 (applicabile ai lavori in questione) lo scrivente Ufficio con parere n. 343/2000, del 220-3-2001, prot. N. 4921, reso all'Assessorato regionale dei ll. pp. ha già avuto modo di osservare che l'incarico di collaudo ad un pubblico dipendente non può essere retribuito quando esso rientra ratione ufficii nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e che dalla normativa regionale vigente anche prima del recepimento della disciplina statale sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 possano ricavarsi i seguenti principi:
-  il collaudo dei lavori pubblici è un'attività che rientra nelle attribuzioni della p.a., ai sensi degli artt. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, vigente in Sicilia per l'espresso richiamo operato dalla stessa l.r. n. 21/1985;
- il collaudatore deve essere nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture ad eccezione del caso in cui la nomina del collaudatore spetti per legge (cfr. art. 26, co. 7, l.r. 21/85) all'Amministrazione regionale;  
- il collaudatore nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture svolge un'attività che, ratione ufficii, rientra nelle attribuzioni ordinarie del dipendente e non può essere considerata in alcun modo di libera professione;  
- il collaudatore pubblico dipendente della stazione appaltante non ha diritto alla corresponsione di onorario professionale;
- il collaudatore pubblico dipendente non della stazione appaltante (nei casi ovviamente consentiti dalla legge) ha diritto, ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, co. 4, della l.r. 10/2000, agli onorari secondo le tariffe professionali.  

Orbene, per quanto attiene alla particolare fattispecie, si osserva che, come rilevato da codesto Dipartimento, il comma 5 dell'art. 9 della l.r. n. 21/1985 vieta il conferimento di incarichi retribuiti di collaudo a soggetti componenti di ufficio o organo che abbia espresso pareri o rilasciato autorizzazioni relative ai medesimi lavori.
Dal carteggio trasmesso si ricava che lo stesso ingegnere che ha effettuato il collaudo ricopre l'incarico di "ingegnere capo dell'ufficio tecnico" del comune che l'ha nominato (cfr.delibera comunale 3-7-2001, n. 443) posizione, questa, incompatibile col conferimento del collaudo retribuito in quanto l'art. 6 della l.r. n. 35/1978, assegna alla stessa figura dell'ingegnere capo la competenza ad esprimere i pareri tecnici sui progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU (limite entro il quale ricadono i lavori in questione) e sulle relative perizie di variante e/o suppletive e nuovi prezzi. E, infatti, si evince dagli atti che lo stesso ingegnere ha reso il parere sulla perizia di variante approvata con la delibera comunale n. 881/2001.

All''ingegnere in questione, tuttavia, non sarebbe precluso lo svolgimento dell'incarico senza diritto a compenso, potendo farsi rientrare tale attività fra i compiti istituzionali del suo ufficio; trattandosi però di lavori finanziati dalla Regione e d'importo a base d'asta superiore a 1000 milioni di lire, il collaudatore avrebbe dovuto essere nominato da codesto Assessorato, ai sensi dell'art. 26, comma 7, della legge regionale n. 21/1985.

Tuttavia, la deliberazione comunale di nomina del collaudatore non appare viziata da incompetenza assoluta - alla quale consegue la nullità del provvedimento adottato, rilevabile da chiunque ed in ogni momento -atteso che tale più grave forma di invalidità sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi di un'assoluta carenza di potere in capo all'amministrazione comunale laddove, invece, l'individuazione dell'organo competente alla designazione è ripartita fra comune e regione in relazione all'importo dei lavori. Sembra invece ricorrere un'ipotesi di incompetenza relativa con la conseguenza che l'atto resta efficace, benché illegittimo, fino al suo eventuale annullamento ( sulla configurabilità dell'incompetenza relativa nel caso di ripartizione di funzioni fra enti diversi che partecipino al medesimo procedimento cfr. C. Stato, sez. V, 12-03-1988, n. 151).
In conclusione, l'illegittima nomina del collaudatore potrebbe essere sanata con efficacia retroattiva da codesto Assessorato mediante un provvedimento di ratifica che dia conto del vizio riscontrato e della volontà di sanarla assumendo come proprio il contenuto delle determinazioni assunte dall'organo incompetente (cfr. C.S., V, 30-4-2002, n. 2296; idem, 21-12-1989, n. 863) fermo restando che l'incarico all'ingegnere capo venga comunque ricondotto allo svolgimento di funzioni inerenti al suo ufficio con superamento dell'incompatibilità prevista (per gli incarichi retribuiti) dal più volte citato art. 9, comma 5, della l.r. n. 21/1985.
Quanto, infine, all'ipotesi di decadenza contemplata dal comma 8 dell'art.9 della l.r. n. 21/1985 la stessa sembra riferibile esclusivamente ai componenti di organi consultivi collegiali di nomina discrezionale e non ai titolari di uffici.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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