Pos.   1 Prot. N. 60.05.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE - Lavori pubblici - trattativa privata - aggiudicatario - esistenza di carichi pendenti - possibilità di stipula del contratto.



       
           

Allegati n............

       
                  ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI             DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO REGIONALE 
                                          PALERMO 


1 Con nota 4-3-2005, prot. N. 120/C serv. 5°, codesto Ispettorato chiede se sia "possibile o opportuno" stipulare un contratto d'appalto con una ditta risultata aggiudicataria di una trattativa privata per l'affidamento di lavori di manutenzione, il cui amministratore abbia in corso un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e art. 61, n. 2 e 640, comma 2 del codice penale.

2. Si premette che le disposizioni legislative che disciplinano le cause di esclusione dagli appalti pubblici, riconducibili alla mancanza di requisiti di idoneità morale, capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, sono di stretta interpretazione (C.Stato, sez. V, 22-8-2003, n. 4750).
Al di fuori delle fattispecie espressamente indicate dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 (applicabile in Sicilia per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 7/2002) appare pertanto preclusa l'individuazione, da parte dell'amministrazione appaltante, di altre cause di esclusione per mancanza di requisiti morali . Orbene, fra le cause di esclusione indicate dal predetto art. 75 del DPR 554/1994 non è prevista la semplice sottoposizione a procedimento penale ma la condanna definitiva, anche su richiesta ex art. 444 cpp, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'imprenditore; la pendenza di un procedimento, come causa impeditiva della partecipazione alle gare, è prevista limitatamente per quello concernente l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. n.1423 del 27-12-1956.
A tali ipotesi, come chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione 15-7-2003, n. 13/2003 (cui si rinvia per un'ampia elencazione di tutte le cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici) vanno aggiunte quelle in cui l'incapacità a contrarre con la P.A. deriva dal disposto di cui all'art. 4 del D. lgs. 8-8-1994, n. 490 in base al quale le amministrazioni ed enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire informazioni da parte della Prefettura sulla pericolosità mafiosa dell'aggiudicatario prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti d'importo superiore alla soglia comunitaria (ipotesi che esula comunque dalla fattispecie in esame).
Per quanto esposto, non sembra che l'esistenza di un procedimento penale pendente a carico al soggetto aggiudicatario, seppure per un reato contro la fede pubblica, possa impedire la conclusione del contratto fermo restando che la conoscenza di tale circostanza costituisce comunque per l' Amministrazione un elemento di conoscenza utile per l'osservazione del comportamento dell'appaltatore nella fase di esecuzione del contratto.

Va infine osservato che il riferimento, contenuto nella pag 4, penultimo comma, della lettera d'invito, all'art. 13, comma 3, della L.n. 584/1987 (rectius: n. 584/1977) appare erroneo in quanto tale norma, sostituita dall'art. 27 della l. n. 1/1978, è stata abrogata dall'art. 231 del DPR n. 554/1999.
Peraltro, tale disposizione elenca cause d'esclusione sostanzialmente analoghe a quelle previste dall'art. 75 del citato DPR n. 554/1999 fra le quali non si prevede, come detto, la pendenza di procedimenti penali non seguiti da condanna; resta ferma, comunque, la possibilità di non procedere alla stipula del contratto per altri eventuali giustificati motivi. Va infatti considerato che nel sistema di contrattazione a trattativa privata diritti ed obblighi per la p.a. ed il privato scaturiscono solo dalla normale stipula del contratto mentre l'atto di aggiudicazione, pur non avendo valore di conclusione del contratto, costituisce il momento di individuazione del migliore offerente, con il quale la p.a. si riserva di contrattare anche in un momento successivo (C. Stato, sez. IV, 28-12-2000, n. 6996).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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