Pos. II-IV Prot. 58.2005.11

OGGETTO: Impresa e società.- Società per azioni.- Imputabilità di atti precedenti alla costituzione.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1218 del 9 marzo 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto allo scrivente se una domanda di autorizzazione ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, presentata da un soggetto quale "legale rappresentante" di una "costituenda" società per azioni, possa essere accolta, previa ratifica da parte della ora costituita società, ai sensi dell'art. 2331, comma 2 (recte 3), c.c.

2.- L'istituto della ratifica presuppone il compimento di una attività da parte di un soggetto privo di potere.
L'articolo 1398 del codice civile, rubricato "Rappresentanza senza potere", equipara al riguardo il difetto - configurabile laddove i corrispondenti poteri non siano stati conferiti - e l'eccesso di rappresentanza, ravvisabile quando si travalicano i limiti delle facoltà conferite. In ambedue i casi comunque, perchè possa sussistere la figura del falsus procurator,occorre che il soggetto che agisce senza potere, utilizzi e palesi il nome di chi pretende rappresentare, determinando in tal senso l'affidamento dei terzi.
La giurisprudenza ha ravvisato la sussistenza di un difetto di rappresentanza - e, conseguentemente, ha applicato la disciplina del contratto concluso dal falsus procurator - anche in ordine al comportamento di chi agisce per una società non ancora costituita (cfr. Cassazione, 6 dicembre 1972, n. 3531); a tal proposito invero, pur considerato che una società di capitali che non sia stata regolarmente costituita non viene a giuridica esistenza, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte e degli atti formati in suo nome sono responsabili esclusivamente coloro che hanno agito, va condiviso il principio secondo cui il negozio concluso dal rappresentante senza poteri si considera in itinere ed acquista efficacia quando intervenga la ratifica, ex art. 1399 c.c., anche se il rappresentato sia giuridicamente esistente solo al tempo della ratifica e non anche quando il fittizio rappresentante ha esplicato la sua attività.
Va inoltre rilevato che, ancorchè la normativa codicistica espressamente disponga in relazione a fattispecie contrattuali, concordemente le recate disposizioni (artt. 1398 e 1399) si ritengono, in giurisprudenza, pacificamente applicabili, in via analogica, ai negozi unilaterali ed anche agli atti giuridici non negoziali (cfr. Cassazione, 13 febbraio 1987, n. 1594)
Ciò premesso si osserva ancora, per completezza, che, pur non essendo previsti limiti di tempo in ordine all'esercizio del potere di ratifica, il terzo, a propria tutela, può invitare il rappresentato a procedere alla ratifica assegnando un termine trascorso il quale si ha la decadenza dalla possibilità di provvedere, e che la ratifica è un atto unilaterale recettizio, avente appunto come destinatario il terzo e producendo i suoi effetti - sananti poiché retroagiscono al tempo della conclusione del negozio, o della posizione dell'atto, da parte del falsus procurator - nel momento in cui lo stesso terzo ne acquisisca conoscenza.
Infine, nel rilevare che non è richiesto l'impiego di formule puntuali, purchè risulti sufficientemente chiara la volontà di far produrre gli effetti dell'atto nei confronti del (falsamente) rappresentato, si evidenzia che la ratifica di contratti conclusi o di atti formati dal rappresentante (senza poteri) in nome di una costituenda società di capitali deve essere effettuata dallo stesso organo societario al quale spetta la competenza al compimento dello specifico atto posto in essere dal soggetto carente di effettivi poteri.
Sulla base delle superiori considerazioni, acquisita dunque la cognizione che l'istituto della ratifica trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, e che non sussiste ostacolo a che essa possa riferirsi ad atti posti in essere prima della costituzione di una società da colui che poi è diventato il suo amministratore (cfr. Cassazione, 21 novembre 1983, n. 6935) si esprime l'avviso che, in conformità al disposto dell'art. 1399 c.c., ben possa procedersi, nella fattispecie, da parte della società, a ratificare, l'istanza a suo tempo proposta, convalidando, in buona sostanza, l'operato del rappresentante senza potere.
Ed allo scopo può ritenersi abilitato il soggetto allora istante "nella qualità di legale rappresentante della costituenda società", ed ora, a quanto emerge dalla visura ordinaria di posizione del Registro delle imprese allegata in copia alla richiesta di parere, "consigliere delegato" della costituita società, abilitato pertanto, come appare dalle informazioni sullo statuto dalla stessa visura desumibili, a rappresentare la società di fronte a terzi.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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