Pos. II- IV Prot. ____/54.05.11

OGGETTO: Energie - Energie rinnovabili e alternative - Combustibili da rifiuto - Competenza all'autorizzazione dell'impianto.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria

e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
LORO SEDI


1. Con la lettera sopra indicata, premesso che l'Assessorato regionale dell'industria è competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 17 DPR 203/1988 per le centrali termoelettriche e per le raffinerie di olii minerali, vien chiesto se sia ascrivibile al medesimo Assessorato regionale dell'industria la competenza, ai sensi del predetto art. 17 D.P.R. n. 203/1988, al rilascio delle autorizzazioni "per l'installazione, o la modifica o il potenziamento di impianti di produzione energetica" alimentati dalle fonti rinnovabili specificamente elencate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Considerato poi che ai sensi dell'art. 12, comma 8, del citato D.Lgs. n. 387/2003, l'esercizio degli impianti di produzione energetica, ivi individuati, di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici non è soggetto all'autorizzazione unica di cui al comma 3 del medesimo art. 12, vien chiesto altresì quale sia il procedimento "per l'emissione di autorizzazione degli impianti superiori alla citata potenza ed, in particolare, se nel procedimento di autorizzazione unica, ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, debba farsi rientrare anche l'autorizzazione ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/1997" riguardanti rispettivamente la realizzazione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti nonché l'esercizio delle connesse operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. Preliminarmente pare opportuno richiamare la normativa che qui rileva.
L'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dopo avere disposto al comma 1 che l'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 203/1988 (il quale, in particolare, richiede una apposita autorizzazione per tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera) "non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali", al comma 2 prevede, tra l'altro, che "le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità,...".
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l'esercizio "degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, "sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione".
Dalle riferite disposizioni può evincersi che le stesse hanno riguardo ad impianti di diversa natura; ed invero, mentre il richiamato art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988 fa riferimento, per quanto qui interessa, solo alle centrali termoelettriche (le quali si caratterizzano in relazione all'elemento della produzione di energia elettrica attraverso un processo termico), il citato art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 utilizza invece una nozione di "impianto" che ha carattere più ampio e generico, laddove appunto risulta prevalente la circostanza che l'impianto stesso sia comunque volto alla produzione di energia elettrica a prescindere dalla sussistenza o meno di un collegato processo di produzione di calore; tale nozione ricomprende quindi anche le centrali termoelettriche, qualora, ovviamente, queste ultime siano alimentate da fonti energetiche rinnovabili.
La puntualizzazione di cui sopra acquista particolare rilievo qualora si consideri che, sotto tale profilo, appare improprio parlare di "autorizzazioni ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988" per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; ciò nel senso che, ai fini della costruzione e dell'esercizio dei predetti impianti, non vengono in considerazione le autorizzazioni richiamate nel riportato art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988 (e che, come gia evidenziato, riguardano le centrali termoelettriche), bensì rileva soltanto l'autorizzazione unica specificamente prevista nel riportato art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003.
In altri termini, la disciplina particolare contenuta nel predetto art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 -che, come già evidenziato, assoggetta ad autorizzazione unica la realizzazione degli interventi sopra indicati riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili- ha carattere speciale e, dunque, prevalente, con la conseguenza che, per gli impianti de quibus,deve escludersi ogni riferimento a provvedimenti di autorizzazione previsti e disciplinati da normative diverse.
Ciò detto, considerato ora che il più volte citato art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, prevede genericamente che l'autorizzazione unica è "rilasciata dalla regione", trattasi dunque di accertare, più in particolare, quale sia il ramo di Amministrazione competente a tal fine.
Al riguardo, tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica rientrano pacificamente nella materia dell'industria e considerato altresì che ai sensi dell'art. 11 del T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge", deve coerentemente concludersi che il rilascio dell'autorizzazione unica in esame risulta ascrivibile alla competenza dell'Assessorato regionale dell'industria; del resto la Regione siciliana esercita le funzioni amministrative spettanti nella materia dell'industria per effetto delle relative norme di attuazione adottate con D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
Così individuata la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica, si fa presente che il predetto provvedimento, adottato, come già precisato, "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003), è rilasciato, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, "a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni".
Si osserva ora che, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, il principio di unicità che ispira il procedimento in questione, si sostanzia nella unicità di domanda che il privato deve presentare per l'intervento che intende realizzare e nella unicità del ramo di Amministrazione (regionale) con cui deve interagire; in altri termini -considerato il richiamo delle norme di semplificazione contenute nella legge n. 241/1990 e, dunque, in buona sostanza, delle norme che disciplinano la conferenza dei servizi, e tenuto conto altresì che l'autorizzazione unica è adottata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico- deve affermarsi che compito principale dell'Amministrazione regionale cui è intestato il procedimento in questione è quello di acquisire, in relazione all'intervento che si intende realizzare e per cui è presentata domanda, la pluralità di assensi, atti o pareri comunque denominati che debbono essere resi dalle diverse Amministrazioni competenti in quanto titolari dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico; l'Amministrazione regionale procedente rimane, dunque, l'unico interlocutore dell'istante, sulla scorta di un principio di unificazione funzionale che tuttavia non esclude una ulteriore articolazione, sottoforma di subprocedimenti, di singole realtà procedimentali autonome.
La semplificazione delle procedure autorizzative, il cui scopo è quello di incentivare l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, fa comunque salva l'adozione dei provvedimenti richiesti, in relazione al singolo intervento da autorizzare, dalla normativa vigente e di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; sotto tale profilo vengono dunque in rilievo, ad esempio, la valutazione di impatto ambientale (laddove ne sia dovuta l'acquisizione) ed altresì l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera espressamente richiesta, per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, "nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione".

In relazione al secondo quesito -relativo alla possibilità di far rientrare nel procedimento di autorizzazione unica anche le autorizzazioni prescritte dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 rispettivamente per la realizzazione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti nonché per l'esercizio delle connesse operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti- si osserva che lo stesso va esaminato alla stregua delle osservazioni sopra formulate circa la semplificazione realizzata attraverso il procedimento unico.
Premesso che il quesito in esame presuppone, in particolare, che l'impianto da autorizzare sia alimentato da rifiuti, occorre al riguardo evidenziare anzitutto che l'art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 include i rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili; ed infatti, la richiamata disposizione, al comma 1, prevede, tra l'altro, espressamente che "sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivanti dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto ...".
Ciò detto, alla stregua di quanto sopra osservato con riferimento al procedimento unico, deve ritenersi che nell'ipotesi in cui si tratti di rifiuti rientranti tra quelli individuati dal riportato art. 17, comma 1, le autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/1997 saranno ovviamente acquisite dall'Amministrazione procedente all'interno del procedimento unico; qualora invece si tratti di impianti che utilizzano rifiuti diversi non trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 387/2003 e, conseguentemente occorrerà individuare la normativa che viene in rilievo in relazione al singolo intervento richiesto.

Il presente parere è inviato, per opportuna conoscenza, anche alle Amministrazioni competenti in relazione alle diverse materie coinvolte, sia al fine di renderle partecipi delle problematiche in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire alle stesse di formulare, qualora lo ritengano necessario, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo scrivente si riserva ogni utile approfondimento.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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