Pos. III-V  Prot. N. 3613 / 31.11.05 



Oggetto: Personale ex Italter e Sirap. Equiparazione del trattamento economico a quello del personale regionale ex art. 48 l.r. 21/01.




Allegati n...........................



PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio gestione giuridica del personale
in servizio
PALERMO




1 - Con nota n. PG/2005/5689 dell'11 febbraio c.a., codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicazione dell'art. 48 della l.r. n. 21 del 2001 ed, in particolare, sull'estensibilità al personale destinatario della suddetta norma del ricollocamento operato dall'art. 13 dell'ordinamento professionale del personale recepito con D.P. reg. n. 10 del 2001.
Afferma, preliminarmente, codesto Dipartimento che dopo la pubblicazione dei DD.PP. 9 e 10 del 2001, al fine di individuare il livello economico da corrispondere ai dipendenti in parola, si è fatto ricorso all'accordo del 28 febbraio 2001 " per poter definire la corrispondenza funzionale alla nuova classificazione per categorie".

2 - L'art. 76 della l.r. n. 25 del 1993 e succ. modificazioni ha attribuito al personale Italter e Sirap utilizzato con contratto a termine dall'Amministrazione regionale," il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili", prevedendo che lo stesso non potesse essere superiore a quello dell'omologo personale regionale individuato in apposita tabella di equiparazione.
Con l'art. 48 della legge regionale n. 21 del 2001 il legislatore, lasciando immutato il regime di riferimento per la contrattazione collettiva applicabile al personale in questione, ha disposto - al fine di renderne omogeneo il trattamento economico con quello dei dipendenti regionali - la corresponsione di una differenza retributiva rapportata al trattamento economico di dipendenti regionali con pari qualifica ed anzianità di servizio. In tal senso il ricorso alla classificazione per categorie contenuta nell'accordo del 28 febbraio 2001 risponde ad un percorso obbligato al fine di individuare, nell'ambito del nuovo sistema, il livello economico da corrispondere ai dipendenti ex Italter, al fine dell'utilizzabilità della tabella di equiparazione sopra citata (aggiunta all'art. 76 l.r. 25/93 dall'art. 7 l.r. 38/94).
Le disposizioni legislative richiamate non hanno, invece, disposto l'estensione del contratto collettivo dei dipendenti regionali in favore del personale de quo. Peraltro, le norme sull'ordinamento professionale del personale hanno come obiettivo dichiarato ( art. 3) quello del "miglioramento dell'attività degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali" e dettano disposizioni per la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Il fatto, poi, che l'applicazione delle norme sull'ordinamento professionale ha comportato una modifica del trattamento economico del personale interessato, costituisce semplicemente un effetto secondario al raggiungimento dell'obiettivo come sopra definito.
Va ricordato che la "riclassificazione" auspicata dagli istanti, sia nell'originaria formulazione dell'art. 13 dell'ordinamento professionale sopra indicato, sia nella formulazione contenuta nell'accordo dell'8 maggio 2003 recepito con D.P. reg. del 24 luglio 2003, pensata come percorso formo-orientativo, è stata prevista come effetto di "appositi corsi di riqualificazione e verifica "( art 13 o.p. ex D.P. 10/01 ) e di " un periodo di affiancamento " ovvero di "apposito corso di formazione" ovvero di "esame colloquio" ( art. 13 o.p. ex D.P. 24 luglio 2003 ).
Quanto sopra fa riflettere sulla natura non prettamente economica della riclassificazione e porta ad escludere la assimilazione tra situazioni non omogenee : la pari qualifica ed anzianità richiesta dall'art. 48 invocato, non sembra potersi individuare in soggetti che, pur partendo da una analoga situazione ( ex accordo 28 febbraio 2001), non hanno effettuato il medesimo percorso che possa giustificarne un identico trattamento.
In assenza, pertanto, di disposizioni che prescrivano l'applicazione ai dipendenti in parola del contratto dei dipendenti regionali, e in presenza di differenze (qualitative) tra le diverse categorie di personale, non si ritiene applicabile - seppur al fine della realizzazione del dettato dell'art. 48 della l. r. 21/01 - la richiesta estensione dell'art. 13 dell'ordinamento professionale.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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